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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27259/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15583/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

SEMPLIFICATA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1456/2023,depositata il 6 maggio 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, accertare e dichiarareche nulla è dovuto per le fatture richiamate in ricorso; accertare e per l’effetto dichiarare l’assoluta inammissibilità, infondatezza ed illegittimità dell’opposto decreto ingiuntivo , e per l’effetto revocare integralmentelo stesso; con vittoria di spese .

Si costituiva in giudizio la società opposta contestando le domande.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2983 dell’11 maggio 2021, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. al pagamento delle spese processualie di una somma a titolo di sanzione pecuniaria .

2. –Avverso la sentenza ha interposto appello la [OSCURATO:SOCIETA].

Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte di appello di Milano , con sentenza n . 413/2021, depositata il 9 dicembre 2021, ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo exart. 96 co. 3 cod. proc. civ.

3. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.

Entrambe le parti hanno depositatouna memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso (con l’unico motivo articolato, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla competenza territoriale, per avere la Corte di merito respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.civ. (Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2021, n. 15832) La sanzione d'improcedibilità del ricorso exart. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., in caso di omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass., Sez.

I, 15 luglio 2024, n. 19475).

Nel caso di specie la relata della notifica della sentenza d'appello non è stata prodotta nel termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., né risulta nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022, n. 21349), né vale la mancata contestazione da parte del controricorrente a sanare la nullità, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., Sez.

II, 20 giugno 2024, n. 17014).

Inammissibile risulta dunque la produzione di un messaggio PEC oltre il termine fissato dal codice di rito, allegato successivamente alla proposta di definizione anticipata.

A fronte della pubblicazione della pronuncia il 6 maggio 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 7 luglio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n. 15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013).

2. –Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nell'ambitodel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 4.500,00equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. - al pagamento della somma di euro 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15583/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. SEMPLIFICATA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1456/2023,depositata il 6 maggio 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, accertare e dichiarareche nulla è dovuto per le fatture richiamate in ricorso; accertare e per l’effetto dichiarare l’assoluta inammissibilità, infondatezza ed illegittimità dell’opposto decreto ingiuntivo , e per l’effetto revocare integralmentelo stesso; con vittoria di spese . Si costituiva in giudizio la società opposta contestando le domande. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2983 dell’11 maggio 2021, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. al pagamento delle spese processualie di una somma a titolo di sanzione pecuniaria . 2. –Avverso la sentenza ha interposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Milano , con sentenza n . 413/2021, depositata il 9 dicembre 2021, ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo exart. 96 co. 3 cod. proc. civ. 3. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione. Entrambe le parti hanno depositatouna memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso (con l’unico motivo articolato, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla competenza territoriale, per avere la Corte di merito respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.civ. (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 15832) La sanzione d'improcedibilità del ricorso exart. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., in caso di omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass., Sez. I, 15 luglio 2024, n. 19475). Nel caso di specie la relata della notifica della sentenza d'appello non è stata prodotta nel termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., né risulta nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349), né vale la mancata contestazione da parte del controricorrente a sanare la nullità, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17014). Inammissibile risulta dunque la produzione di un messaggio PEC oltre il termine fissato dal codice di rito, allegato successivamente alla proposta di definizione anticipata. A fronte della pubblicazione della pronuncia il 6 maggio 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 7 luglio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n. 15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013). 2. –Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resa nell'ambitodel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 4.500,00equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. - al pagamento della somma di euro 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,
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