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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 32938/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2021.

Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti la misura, come segnalate dalla Guardia di Finanza, costituite dalla gestione spregiudicata della società Lemax, dal mancato adempimento dell'obbligo di consegnare i libri e le scritture contabili durante la procedura fallimentare, dall'attività fittizia presso la società RS costruzioni, infine dal mancato svolgimento della prescritta attività risarcitoria o socialmente utile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta che l'ordinanza impugnata ha, in più passaggi, travisato gli elementi emergenti dalle informazioni acquisite per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Uepe.

Non risponde al vero che l'affidato avesse formulato richieste autorizzative non pertinenti con il regolare svolgimento di attività lavorativa, così come neppure risponde alle risultanze in atti che la RS Costruzioni fosse una società fittizia; infine, quanto all'adempimento dell'obbligo di depositare i bilanci, dagli atti non emerge se l'affidato vi abbia provveduto o meno.

2.2. Con il secondo motivo si duole dell'omessa valutazione della richiesta subordinata, svolta all'udienza del 16 novembre 2021, di concessione a Cardillo della misura della detenzione domiciliare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato.2.

Com'è noto, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De martino, Rv. 256479).

2.1. Ribadito detto principio, quanto al primo motivo, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che Cardillo aveva posto in essere, per l'intero periodo trascorso in affidamento, condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (quali la gestione spregiudicata della [OSCURATO:SOCIETA], difatti dichiarata fallita pochi mesi dopo che il condannato aveva ceduto la carica di amministratore unico a un prestanome irreperibile, l'attività lavorativa fittizia presso la società RS Costruzioni, la violazione dell'obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare).

Il Tribunale, infatti, non ha mancato di fare opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato non aveva provveduto neppure a iniziare l'attività risarcitoria o socialmente utile prescritta nell'ordinanza concessiva della misura alternativa.

Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita.

Il ricorrente - lungi dal confrontarsi con detta puntuale motivazione, con la quale si è evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice della inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale - nel dedurre il travisamento di prova, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura del contenuto delle relazioni della Guardia di Finanza e di quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna, così risolvendosi le censure in una non consentita richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità.

2.2. Quanto al secondo motivo, non si può fare a meno di rilevare come l'istanza formulata in via subordinata di ammissione alla misura della detenzione domiciliare, risultante dal verbale di udienza del 16 novembre 2021, sia assolutamente generica, siccome limitata alla richiesta della misura stessa, senza neppure l'indicazione, tra le diverse contemplate dall'art. 47-ter Ord. pen., dell'ipotesi specificamente invocata.

A fronte di tale aspecificità, non può - come ha invece fatto la difesa - lamentarsi il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice specializzato, dovendosi ritenere il diniego della misura invocata in via subordinata implicitamente giustificato dall'articolata motivazione concernente la revoca dell'affidamento in prova.

Se, infatti, è pacifico che il Tribunale di sorveglianza possa, perfino ex officio, «concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, a condizione che il beneficio concesso sia compatibile con quello richiesto e risponda alla logica di gradualità del trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/201.8, A., Rv. 274513), è altrettanto incontestabile che il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento.

Sicché, una volta che il giudice specializzato ha, con argomentazioni congrue e articolate - come nel caso di specie - escluso ogni spazio per una prognosi favorevole, reputando la prova fallita, in assenza di specifiche allegazioni difensive concernenti la misura della detenzione domiciliare, le argomentazioni a sostegno della revoca della misura in corso costituiscono implicito rigetto della misura richiesta in via di subordine.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2021. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti la misura, come segnalate dalla Guardia di Finanza, costituite dalla gestione spregiudicata della società Lemax, dal mancato adempimento dell'obbligo di consegnare i libri e le scritture contabili durante la procedura fallimentare, dall'attività fittizia presso la società RS costruzioni, infine dal mancato svolgimento della prescritta attività risarcitoria o socialmente utile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta che l'ordinanza impugnata ha, in più passaggi, travisato gli elementi emergenti dalle informazioni acquisite per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Uepe. Non risponde al vero che l'affidato avesse formulato richieste autorizzative non pertinenti con il regolare svolgimento di attività lavorativa, così come neppure risponde alle risultanze in atti che la RS Costruzioni fosse una società fittizia; infine, quanto all'adempimento dell'obbligo di depositare i bilanci, dagli atti non emerge se l'affidato vi abbia provveduto o meno. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'omessa valutazione della richiesta subordinata, svolta all'udienza del 16 novembre 2021, di concessione a Cardillo della misura della detenzione domiciliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato.2. Com'è noto, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De martino, Rv. 256479). 2.1. Ribadito detto principio, quanto al primo motivo, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che Cardillo aveva posto in essere, per l'intero periodo trascorso in affidamento, condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (quali la gestione spregiudicata della [OSCURATO:SOCIETA], difatti dichiarata fallita pochi mesi dopo che il condannato aveva ceduto la carica di amministratore unico a un prestanome irreperibile, l'attività lavorativa fittizia presso la società RS Costruzioni, la violazione dell'obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare). Il Tribunale, infatti, non ha mancato di fare opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato non aveva provveduto neppure a iniziare l'attività risarcitoria o socialmente utile prescritta nell'ordinanza concessiva della misura alternativa. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita. Il ricorrente - lungi dal confrontarsi con detta puntuale motivazione, con la quale si è evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice della inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale - nel dedurre il travisamento di prova, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura del contenuto delle relazioni della Guardia di Finanza e di quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna, così risolvendosi le censure in una non consentita richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità. 2.2. Quanto al secondo motivo, non si può fare a meno di rilevare come l'istanza formulata in via subordinata di ammissione alla misura della detenzione domiciliare, risultante dal verbale di udienza del 16 novembre 2021, sia assolutamente generica, siccome limitata alla richiesta della misura stessa, senza neppure l'indicazione, tra le diverse contemplate dall'art. 47-ter Ord. pen., dell'ipotesi specificamente invocata. A fronte di tale aspecificità, non può - come ha invece fatto la difesa - lamentarsi il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice specializzato, dovendosi ritenere il diniego della misura invocata in via subordinata implicitamente giustificato dall'articolata motivazione concernente la revoca dell'affidamento in prova. Se, infatti, è pacifico che il Tribunale di sorveglianza possa, perfino ex officio, «concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, a condizione che il beneficio concesso sia compatibile con quello richiesto e risponda alla logica di gradualità del trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/201.8, A., Rv. 274513), è altrettanto incontestabile che il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento. Sicché, una volta che il giudice specializzato ha, con argomentazioni congrue e articolate - come nel caso di specie - escluso ogni spazio per una prognosi favorevole, reputando la prova fallita, in assenza di specifiche allegazioni difensive concernenti la misura della detenzione domiciliare, le argomentazioni a sostegno della revoca della misura in corso costituiscono implicito rigetto della misura richiesta in via di subordine. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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