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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 agosto 2022

Cassazione n. 46567/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/08/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 agosto 2022 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 275 cod. proc. pen.) e omessa motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare adottata.

Sostiene la difesa che i giudici della cautela hanno erroneamente ritenuto che l'indagato sia un cittadino straniero, privo di fissa dimora, ritenendo così sussistente anche il pericolo di fuga.

In particolare, la motivazione del Tribunale in ordine alla scelta della misura cautelare è solo apparente e contrasta con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, secondo il quale il giudice deve esprimere una motivata valutazione prognostica, soprattutto quando sia trascorso un tempo considerevole fra la richiesta di applicazione della misura e la commissione del fatto-reato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato e in parte generico. 5.

Il Tribunale ha valutato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva presentata in sede di riesame, inerenti alla scelta della misura cautelare, ma le ha disattese con motivazione adeguata e tutt'altro che mancante.

L'ordinanza impugnata non si è affatto riferita alla cittadinanza dell'indagato e alla sua dimora bensì alla sua pericolosità, desumibile dalla sua negativa personalità, alla luce della gravità delle condotte contestate e della numerosissima serie di precedenti penali, molti dei quali specifici: si è ricordato che "Ketema ha riportato condanne definitive per detenzione stupefacenti (2 condanne), porto d'armi, lesione, furto (5 condanne), ricettazione, evasione (5 condanne nel 2004 e nel 2006, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, quest'ultima proprio a [OSCURATO:PERSONA]), rapina (3 condanne), indebito utilizzo di carta di credito violenza o minaccia a pubblico ufficiale".Il Tribunale ha escluso l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiesta dalla difesa, misura rimessa alla capacità di autocontrollo da parte dell'indagato, della quale egli è stato ritenuto privo "alla luce della spiccatissima inclinazione alla trasgressione e della scarsissima affidabilità dimostrata negli anni", conclamata dalle ricordate condanne per evasione.

Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio, dovendosi poi evidenziare l'epoca recentissima (maggio-giugno 2022) dei gravi fatti-reato commessi dall'indagato.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/08/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 agosto 2022 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 275 cod. proc. pen.) e omessa motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare adottata. Sostiene la difesa che i giudici della cautela hanno erroneamente ritenuto che l'indagato sia un cittadino straniero, privo di fissa dimora, ritenendo così sussistente anche il pericolo di fuga. In particolare, la motivazione del Tribunale in ordine alla scelta della misura cautelare è solo apparente e contrasta con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, secondo il quale il giudice deve esprimere una motivata valutazione prognostica, soprattutto quando sia trascorso un tempo considerevole fra la richiesta di applicazione della misura e la commissione del fatto-reato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato e in parte generico. 5. Il Tribunale ha valutato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva presentata in sede di riesame, inerenti alla scelta della misura cautelare, ma le ha disattese con motivazione adeguata e tutt'altro che mancante. L'ordinanza impugnata non si è affatto riferita alla cittadinanza dell'indagato e alla sua dimora bensì alla sua pericolosità, desumibile dalla sua negativa personalità, alla luce della gravità delle condotte contestate e della numerosissima serie di precedenti penali, molti dei quali specifici: si è ricordato che "Ketema ha riportato condanne definitive per detenzione stupefacenti (2 condanne), porto d'armi, lesione, furto (5 condanne), ricettazione, evasione (5 condanne nel 2004 e nel 2006, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, quest'ultima proprio a [OSCURATO:PERSONA]), rapina (3 condanne), indebito utilizzo di carta di credito violenza o minaccia a pubblico ufficiale".Il Tribunale ha escluso l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiesta dalla difesa, misura rimessa alla capacità di autocontrollo da parte dell'indagato, della quale egli è stato ritenuto privo "alla luce della spiccatissima inclinazione alla trasgressione e della scarsissima affidabilità dimostrata negli anni", conclamata dalle ricordate condanne per evasione. Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio, dovendosi poi evidenziare l'epoca recentissima (maggio-giugno 2022) dei gravi fatti-reato commessi dall'indagato. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
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