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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23406/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 27 giugno 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché il ricorrente si limita a dedurre con affermazioni generiche l'incongruità della motivazione sulla pena irrogata, peraltro ulteriormente ridotta con la sentenza impugnata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 27 giugno 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché il ricorrente si limita a dedurre con affermazioni generiche l'incongruità della motivazione sulla pena irrogata, peraltro ulteriormente ridotta con la sentenza impugnata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris