CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 43691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, cori sentenza emessa in data 01/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Asti in data 16/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1) e 61 n. 7 cod. pen. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen., nonché la violazione dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. per vizio motivazionale risJItante dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto ci adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le puntuali dichiarazioni della persona offesa, le ricognizioni formali, le evidenze fornite dalle telecamere di videosorveglianza - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. Peraltro, contrariamente a quanto acriticamente sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto correttamente integrato il delitto di estorsione (in luogo dell'invocato inquadramento ex art.640 cod. pen. da parte della difesa), attesa la provata circostanza per il BARRA abbia minacciato la parte offesa di adire le vie legali, al fine di ottenere l'indebito ottenimento di una somma di denaro non dovuta e ciò integra l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Quanto al secondo motivo, nessun lamentato vizio di omessa motivazione si pone nel caso in esame; a tal proposito, i giudici di merito hanno argomentato sul punto, circostanziando che "il profitto di euro 410,00 non può essere ritenuto esiguo e, considerata la gravità dei fatti e la recidiva specifica reiterata, deve ritenersi congrua la pena applicata, prossima peraltro al minimo edittale di anni cinque e mesi due di reclusione, e un contenuto aumento di mesi due per la continuazione interna al reato di estorsione" (cfr. pagina 5 della sentenza d'appello). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav