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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18317/2026

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resentata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Rifici;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 5564/02/2023 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia, sez. 2, in data 29/6/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/20261.

Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n.

ME183069001 di rettifica dellacategoria catastale (da E/7 a C/1) e della rendita catastale (da euro 36,80a euro 6.425,24) a seguito di procedura “DOCFA” su dichiarazione divariazione per aggiornamento, in relazione all’unità immobiliare sita inComune di Patti, foglio 5, part. 626 sub.48, adibita a culto pubblico, diproprietà della “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova”, haaccolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il30/5/2016, n. 3532/2016.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – cheaveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’avviso diaccertamento non fosse adeguatamente motivato e che all’unitàimmobiliare fosse attribuibile la categoria indicata dalla contribuente, a talfine valorizzando la documentazione allegata al ricorso, riferitaall’autorizzazione edilizia per lavori di unificazione di due locali da adibirea luogo di culto, al certificato di agibilità a luogo di culto, alla planimetriae alle fotografie del locale.In particolare, la Commissione di secondo grado, premesso che lacontribuente, a seguito dell’acquisto di due unità immobiliari e deiconseguenti lavori di ristrutturazione, aveva unificato gli immobili, concambio di destinazione d’uso, per adibirli a luogo di culto - categoria E/7 -e che l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al riclassamento,censibili nella categoria E/7 gli edifici o porzioni di edifici destinatiall'esercizio pubblico dei culti, quali le chiese, i santuari, le cappelle (ecc.),nonché i templi di ogni confessione religiosa, comprese le sacrestie e gliNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026altri locali incorporati alle chiese ed ai templi, se funzionali alla custodia diciò che, direttamente o indirettamente, serve all'esercizio dei culti o altrattenimento dei Ministri del culto per i loro esercizi spirituali, conesclusione delle abitazioni e delle altre destinazioni non strettamenteconnesse.

Orbene, dalla documentazione prodotta dall’appellante(autorizzazione edilizia n. 91/04 del 16.8.2004 per “i lavori di unificazionedei due locali per adibirli a luogo di culto”, DIA del 23.3.2011, certificatodi agibilità a luogo di culto, attestato del Ministero dell’Interno datato[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla destinazione dell’unità immobiliare in questione“esclusivamente all’esercizio del culto”, planimetria e fotografie del locale;elenco delle sale del regno dei testimoni di Geova, pagina 65) emergeunivocamente che i locali non possono che essere destinati al culto.

Ladocumentazione fotografica risulta particolarmente significativa in talsenso.”3.

La “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova” ha resistito concontroricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa chiedendo anche la trattazione della causa in pubblicaudienza “considerata la questione come sopra rappresentata”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benpuò escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaoggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2.

Con il primo motivo, rubricato “1.

Violazione dell’art. 360, comma1 n. 3, cpc in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 16del 1993, art. 2, conv. nella L. n. 75 del 1993, nonché D.M. n. 701 del1994 - Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,della legge n. 241 del 1990, art. 3 e dei principi di generali in ordine allamotivazione degli atti in materia catastale” l’Agenzia delle Entrate lamentache la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto l’atto impugnatocarente della necessaria motivazione, senza considerare che l’attribuzionedella rendita catastale è avvenuta nel caso di specie a seguito diprocedura DOCFA, cui ha dato impulso la contribuente.

Ha ribadito chel’avviso di accertamento impugnato era motivato sotto ogni profilo, chenon erano stati disattesi gli elementi di fatto indicati nella Docfa,fondandosi il provvedimento su un giudizio sul valore economico dei beniclassati, di natura eminentemente tecnica, e avendo l’Agenzia constatatoche sul piano tecnico l’immobile non aveva le caratteristiche intrinsecheed estrinseche per essere adibito a luogo di culto.2.1.

La censura è fondata.In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a caricodell’amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda cheNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026la stessa operi d’iniziativa dell’Ufficio o su sollecitazione del contribuente;la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o peruna variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sulclassamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio didestinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve esseredichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestataridell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio,può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiched’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.2.2.

Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nelcaso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.Cass., n.25144 del 2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, n. 12777e n. 31809 del 2018, n. 12497 del 2016, n. 9381 del 2025).

Del tuttoparticolare è, quindi, il caso dell’accertamento operato all’esito diprocedura DOCFA, in cui il contribuente presenta, ai sensi dell’art. 1,comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, dichiarazione “perl’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cuiall’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto ediliziourbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembreNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/20261949, n. 1142”, ovvero dichiarazione “di variazione dello stato dei beni, dicui all’art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,con modificazioni, dalla legge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituitodall’art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514”.

In tali ipotesi,come innanzi rilevato, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con l’indicazione dei dati amministrativo – censuari (categoria,classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica eseguitad’ufficio, qualora gli elementi indicati dal contribuente non siano statidisattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i datiesposti e i dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile.2.3.

La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile allaipotesi testé citata, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono statidisattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della diversa categoria e della diversa renditaal fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che laeventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e laclassificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito dellaprocedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime,comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specificoriguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto allaproposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104;Cass., 19 novembre 2024, n. 29754).2.4 Nel caso di specie, l’accertamento del giudice di appello non si èprecedenti giurisprudenziali risalenti nel tempo e ormai superati da unorientamento che esprime in termini univoci la necessità di unaNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026motivazione più approfondita e particolareggiata nei soli casi in cui vi siauna diversa valutazione degli elementi di fatto prospettati dal proponente.3.

Con il secondo motivo, rubricato “2.

Violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3 cpc in relazione alla violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dall’articolo 36 comma 3 del TUIR, del DPR1142/1949, artt.6, 9,61,62, e dell’art. 2697 c.c.“, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte incui ha ritenuto corretta la qualificazione della categoria E/7 – fabbricatidestinati all’esercizio pubblico dei culti (proposta dal contribuente) inluogo di C/1 (Negozi o botteghe), come da rettifica disposta dall’Ufficio.Secondo la vigente normativa catastale, i locali di proprietà dei privatiadibiti all’esercizio pubblico dei culti sono inquadrabili nella categoria E/7soltanto ove presentino le caratteristiche intrinseche ed estrinsecheriferite all’uso specifico cui sono destinati; ove non ricorrano tali elementigli immobili in questione devono essere assegnati alla categoria che adessi compete in ragione della tipologia e/o caratteristiche costruttive.

Laricorrente contesta anche l’irrilevanza del riferimento alla “destinazioned’uso” urbanistica, attese le differenze tra “destinazione d’uso” e“destinazione ordinaria e permanente” dell’immobile (alla base dellarettifica operata dall’Ufficio): la prima determinata dal mutamento nellaforma di utilizzo dell’immobile, la seconda dipendente dalle caratteristicheintrinseche ed estrinseche dell’immobile, che caratterizza la suadestinazione ordinaria e permanente, il grado di redditività e concorronoalla determinazione della rendita catastale.3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello dellacontribuente reputando sussistente il dedotto vizio di motivazionedell’avviso di accertamento.

I giudici d’appello hanno pur tuttavia valutatoi profili di doglianza riferiti alla categoria attribuita dall’Ufficio in rettifica,concludendo per la correttezza dell’attribuzione della categoria E/7, comeNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026proposta dall’ente, in luogo della categoria C/1 assegnata dall’Ufficio,rettificando il dato corrispondente.3.2.

Va rilevato che la categoria catastale muove dalla ‘destinazioneordinaria’ secondo le caratteristiche oggettive dell’immobile, la cuiutilizzazione concreta soccorre quale criterio non preminente, ma di merocomplemento.Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, recita: “il classamento consistenel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, ladestinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nelcollocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per lazona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con leunità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alladestinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto delclassamento”.

A norma del successivo art. 62, “La destinazione ordinariasi accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avutoriguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare”.Secondo l’art. 63, poi, “Ad una unità immobiliare costituita da partiaventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsila categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalentenella formazione del reddito”.

Analoghe indicazioni sono contenute nelD.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 1 e

2. Sulla base di questadisciplina si è affermato (v.

Cass.nn.12025/15; 24078/20) che: “Il dettatonormativo in esame pone, dunque, l'accento sulla "destinazione ordinaria"del bene da classare, destinazione che va desunta dalle caratteristicheoggettive del bene (costruttive e tipologiche in genere) e non dal concretouso che ne venga fatto, tenuto conto, da una parte, che il provvedimentodi attribuzione della rendita catastale di un immobile, è un atto tributarioche inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo un'angolazioneNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026prospettica di carattere reale, e considerato, dall'altra, che i dati catastalicostituiscono il punto di riferimento per il sistema impositivo, sicchél'idoneità del bene a produrre ricchezza va prioritariamente ricondotta allasua destinazione funzionale e produttiva, e tale destinazione va accertatain riferimento alle potenzialità d'utilizzo del bene stesso - che noncontrastino con la disciplina urbanistica - da accertare, appunto, inriferimento alle caratteristiche del bene”.L’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949 prevede “La classificazione non si eseguenei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite daopifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano leunità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, nonsiano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestrie di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricatidestinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie e simili”.3.3.

Si è quindi affermato (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22166) che: “Ilprovvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è ununa prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché il fine di lucroperseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, inquanto espressamente previsto come criterio di classificazione pernumerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchila sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile,senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta,potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare maNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026non alternativo o esclusivo ai fini del classamento” (cfr. anche Cass., 30ottobre 2020, n. 24078; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025).3.4.

Orbene, nel caso di specie risulta che la classificazione comeedificio destinato all’esercizio del culto (E/7) sia dipesa e sia statamotivata tenendo conto della documentazione prodotta dall’appellante(autorizzazione edilizia n. 91/04 del 16.8.2004 per “i lavori di unificazionedei due locali per adibirli a luogo di culto”, DIA del 23.3.2011, certificato diagibilità a luogo di culto, attestato del Ministero dell’Interno datato[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla destinazione dell’unità immobiliare in questione“esclusivamente all’esercizio del culto”, planimetria e fotografie del locale;elenco delle sale del regno dei testimoni di Geova), così valorizzandosi ilcriterio della “destinazione ordinaria” rispetto alla diversa classificazionedell’ufficio.Con accertamento in fatto, fondato sull’apprezzamento dellarichiamata documentazione, la Commissione tributaria regionale haevidenziato che le unità immobiliari all’attenzione sono destinateall’esercizio del culto, come tali censibili nella categoria catastale E/7.

Haconcluso, dunque, con ragionamento coerente e in linea con la normativacatastale, per la correttezza della categoria come proposta dallaCongregazione religiosa, in luogo della categoria C/1 assegnata dall’Ufficioin sede di rettifica del dato corrispondente.La prospettazione dell’Agenzia ricorrente risulta quindi noncondivisibile, in quanto gli edifici destinati all’esercizio pubblico del cultosono da considerare censibili, in relazione alle caratteristiche oggettive diuso e alla destinazione ordinaria dell’immobile, nella categoria catastale E,riferita agli immobili sostanzialmente da considerare fuori commercio egeneralmente improduttivi di reddito.3.5.

La pronunzia del collegio regionale pone tuttavia il problema delladeterminazione della rendita catastale che deve essere necessariamenteassegnata all’unità immobiliare, anche in conseguenza della confermaNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026della categoria E/7 da parte della Corte di giustizia di II grado, fondatasulle caratteristiche di edificio adibito all’esercizio del culto.Invero, questa Corte (Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537; Cass., 19novembre 2024, n. 29823) ha precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompresogli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) areeurbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunoNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026sia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.4.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in composizionedifferente, per la necessaria determinazione della rendita catastaleNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026relativa alle unità immobiliari e per decidere sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in composizione differente, perdeterminare la rendita catastale e per decidere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Rifici;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 5564/02/2023 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Sicilia, sez. 2, in data 29/6/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/20261. Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n. ME183069001 di rettifica dellacategoria catastale (da E/7 a C/1) e della rendita catastale (da euro 36,80a euro 6.425,24) a seguito di procedura “DOCFA” su dichiarazione divariazione per aggiornamento, in relazione all’unità immobiliare sita inComune di Patti, foglio 5, part. 626 sub.48, adibita a culto pubblico, diproprietà della “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova”, haaccolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il30/5/2016, n. 3532/2016.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – cheaveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’avviso diaccertamento non fosse adeguatamente motivato e che all’unitàimmobiliare fosse attribuibile la categoria indicata dalla contribuente, a talfine valorizzando la documentazione allegata al ricorso, riferitaall’autorizzazione edilizia per lavori di unificazione di due locali da adibirea luogo di culto, al certificato di agibilità a luogo di culto, alla planimetriae alle fotografie del locale.In particolare, la Commissione di secondo grado, premesso che lacontribuente, a seguito dell’acquisto di due unità immobiliari e deiconseguenti lavori di ristrutturazione, aveva unificato gli immobili, concambio di destinazione d’uso, per adibirli a luogo di culto - categoria E/7 -e che l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al riclassamento,censibili nella categoria E/7 gli edifici o porzioni di edifici destinatiall'esercizio pubblico dei culti, quali le chiese, i santuari, le cappelle (ecc.),nonché i templi di ogni confessione religiosa, comprese le sacrestie e gliNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026altri locali incorporati alle chiese ed ai templi, se funzionali alla custodia diciò che, direttamente o indirettamente, serve all'esercizio dei culti o altrattenimento dei Ministri del culto per i loro esercizi spirituali, conesclusione delle abitazioni e delle altre destinazioni non strettamenteconnesse. Orbene, dalla documentazione prodotta dall’appellante(autorizzazione edilizia n. 91/04 del 16.8.2004 per “i lavori di unificazionedei due locali per adibirli a luogo di culto”, DIA del 23.3.2011, certificatodi agibilità a luogo di culto, attestato del Ministero dell’Interno datato[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla destinazione dell’unità immobiliare in questione“esclusivamente all’esercizio del culto”, planimetria e fotografie del locale;elenco delle sale del regno dei testimoni di Geova, pagina 65) emergeunivocamente che i locali non possono che essere destinati al culto. Ladocumentazione fotografica risulta particolarmente significativa in talsenso.”3. La “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova” ha resistito concontroricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa chiedendo anche la trattazione della causa in pubblicaudienza “considerata la questione come sopra rappresentata”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benpuò escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaoggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2. Con il primo motivo, rubricato “1. Violazione dell’art. 360, comma1 n. 3, cpc in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 16del 1993, art. 2, conv. nella L. n. 75 del 1993, nonché D.M. n. 701 del1994 - Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,della legge n. 241 del 1990, art. 3 e dei principi di generali in ordine allamotivazione degli atti in materia catastale” l’Agenzia delle Entrate lamentache la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto l’atto impugnatocarente della necessaria motivazione, senza considerare che l’attribuzionedella rendita catastale è avvenuta nel caso di specie a seguito diprocedura DOCFA, cui ha dato impulso la contribuente. Ha ribadito chel’avviso di accertamento impugnato era motivato sotto ogni profilo, chenon erano stati disattesi gli elementi di fatto indicati nella Docfa,fondandosi il provvedimento su un giudizio sul valore economico dei beniclassati, di natura eminentemente tecnica, e avendo l’Agenzia constatatoche sul piano tecnico l’immobile non aveva le caratteristiche intrinsecheed estrinseche per essere adibito a luogo di culto.2.1. La censura è fondata.In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a caricodell’amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda cheNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026la stessa operi d’iniziativa dell’Ufficio o su sollecitazione del contribuente;la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o peruna variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sulclassamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio didestinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve esseredichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestataridell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio,può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiched’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.2.2. Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nelcaso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.Cass., n.25144 del 2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, n. 12777e n. 31809 del 2018, n. 12497 del 2016, n. 9381 del 2025). Del tuttoparticolare è, quindi, il caso dell’accertamento operato all’esito diprocedura DOCFA, in cui il contribuente presenta, ai sensi dell’art. 1,comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, dichiarazione “perl’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cuiall’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto ediliziourbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembreNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/20261949, n. 1142”, ovvero dichiarazione “di variazione dello stato dei beni, dicui all’art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,con modificazioni, dalla legge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituitodall’art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514”. In tali ipotesi,come innanzi rilevato, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con l’indicazione dei dati amministrativo – censuari (categoria,classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica eseguitad’ufficio, qualora gli elementi indicati dal contribuente non siano statidisattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i datiesposti e i dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile.2.3. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile allaipotesi testé citata, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono statidisattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della diversa categoria e della diversa renditaal fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che laeventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e laclassificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito dellaprocedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime,comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specificoriguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto allaproposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104;Cass., 19 novembre 2024, n. 29754).2.4 Nel caso di specie, l’accertamento del giudice di appello non si èprecedenti giurisprudenziali risalenti nel tempo e ormai superati da unorientamento che esprime in termini univoci la necessità di unaNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026motivazione più approfondita e particolareggiata nei soli casi in cui vi siauna diversa valutazione degli elementi di fatto prospettati dal proponente.3. Con il secondo motivo, rubricato “2. Violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3 cpc in relazione alla violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dall’articolo 36 comma 3 del TUIR, del DPR1142/1949, artt.6, 9,61,62, e dell’art. 2697 c.c.“, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte incui ha ritenuto corretta la qualificazione della categoria E/7 – fabbricatidestinati all’esercizio pubblico dei culti (proposta dal contribuente) inluogo di C/1 (Negozi o botteghe), come da rettifica disposta dall’Ufficio.Secondo la vigente normativa catastale, i locali di proprietà dei privatiadibiti all’esercizio pubblico dei culti sono inquadrabili nella categoria E/7soltanto ove presentino le caratteristiche intrinseche ed estrinsecheriferite all’uso specifico cui sono destinati; ove non ricorrano tali elementigli immobili in questione devono essere assegnati alla categoria che adessi compete in ragione della tipologia e/o caratteristiche costruttive. Laricorrente contesta anche l’irrilevanza del riferimento alla “destinazioned’uso” urbanistica, attese le differenze tra “destinazione d’uso” e“destinazione ordinaria e permanente” dell’immobile (alla base dellarettifica operata dall’Ufficio): la prima determinata dal mutamento nellaforma di utilizzo dell’immobile, la seconda dipendente dalle caratteristicheintrinseche ed estrinseche dell’immobile, che caratterizza la suadestinazione ordinaria e permanente, il grado di redditività e concorronoalla determinazione della rendita catastale.3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello dellacontribuente reputando sussistente il dedotto vizio di motivazionedell’avviso di accertamento. I giudici d’appello hanno pur tuttavia valutatoi profili di doglianza riferiti alla categoria attribuita dall’Ufficio in rettifica,concludendo per la correttezza dell’attribuzione della categoria E/7, comeNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026proposta dall’ente, in luogo della categoria C/1 assegnata dall’Ufficio,rettificando il dato corrispondente.3.2. Va rilevato che la categoria catastale muove dalla ‘destinazioneordinaria’ secondo le caratteristiche oggettive dell’immobile, la cuiutilizzazione concreta soccorre quale criterio non preminente, ma di merocomplemento.Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, recita: “il classamento consistenel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, ladestinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nelcollocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per lazona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con leunità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alladestinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto delclassamento”. A norma del successivo art. 62, “La destinazione ordinariasi accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avutoriguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare”.Secondo l’art. 63, poi, “Ad una unità immobiliare costituita da partiaventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsila categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalentenella formazione del reddito”. Analoghe indicazioni sono contenute nelD.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 1 e 2. Sulla base di questadisciplina si è affermato (v. Cass.nn.12025/15; 24078/20) che: “Il dettatonormativo in esame pone, dunque, l'accento sulla "destinazione ordinaria"del bene da classare, destinazione che va desunta dalle caratteristicheoggettive del bene (costruttive e tipologiche in genere) e non dal concretouso che ne venga fatto, tenuto conto, da una parte, che il provvedimentodi attribuzione della rendita catastale di un immobile, è un atto tributarioche inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo un'angolazioneNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026prospettica di carattere reale, e considerato, dall'altra, che i dati catastalicostituiscono il punto di riferimento per il sistema impositivo, sicchél'idoneità del bene a produrre ricchezza va prioritariamente ricondotta allasua destinazione funzionale e produttiva, e tale destinazione va accertatain riferimento alle potenzialità d'utilizzo del bene stesso - che noncontrastino con la disciplina urbanistica - da accertare, appunto, inriferimento alle caratteristiche del bene”.L’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949 prevede “La classificazione non si eseguenei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite daopifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano leunità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, nonsiano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestrie di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricatidestinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie e simili”.3.3. Si è quindi affermato (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22166) che: “Ilprovvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è ununa prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché il fine di lucroperseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, inquanto espressamente previsto come criterio di classificazione pernumerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchila sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile,senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta,potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare maNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026non alternativo o esclusivo ai fini del classamento” (cfr. anche Cass., 30ottobre 2020, n. 24078; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025).3.4. Orbene, nel caso di specie risulta che la classificazione comeedificio destinato all’esercizio del culto (E/7) sia dipesa e sia statamotivata tenendo conto della documentazione prodotta dall’appellante(autorizzazione edilizia n. 91/04 del 16.8.2004 per “i lavori di unificazionedei due locali per adibirli a luogo di culto”, DIA del 23.3.2011, certificato diagibilità a luogo di culto, attestato del Ministero dell’Interno datato[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla destinazione dell’unità immobiliare in questione“esclusivamente all’esercizio del culto”, planimetria e fotografie del locale;elenco delle sale del regno dei testimoni di Geova), così valorizzandosi ilcriterio della “destinazione ordinaria” rispetto alla diversa classificazionedell’ufficio.Con accertamento in fatto, fondato sull’apprezzamento dellarichiamata documentazione, la Commissione tributaria regionale haevidenziato che le unità immobiliari all’attenzione sono destinateall’esercizio del culto, come tali censibili nella categoria catastale E/7. Haconcluso, dunque, con ragionamento coerente e in linea con la normativacatastale, per la correttezza della categoria come proposta dallaCongregazione religiosa, in luogo della categoria C/1 assegnata dall’Ufficioin sede di rettifica del dato corrispondente.La prospettazione dell’Agenzia ricorrente risulta quindi noncondivisibile, in quanto gli edifici destinati all’esercizio pubblico del cultosono da considerare censibili, in relazione alle caratteristiche oggettive diuso e alla destinazione ordinaria dell’immobile, nella categoria catastale E,riferita agli immobili sostanzialmente da considerare fuori commercio egeneralmente improduttivi di reddito.3.5. La pronunzia del collegio regionale pone tuttavia il problema delladeterminazione della rendita catastale che deve essere necessariamenteassegnata all’unità immobiliare, anche in conseguenza della confermaNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026della categoria E/7 da parte della Corte di giustizia di II grado, fondatasulle caratteristiche di edificio adibito all’esercizio del culto.Invero, questa Corte (Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537; Cass., 19novembre 2024, n. 29823) ha precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompresogli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) areeurbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunoNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026sia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in composizionedifferente, per la necessaria determinazione della rendita catastaleNumero registro generale 2785/2024Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 18317/2026Data pubblicazione 06/06/2026relativa alle unità immobiliari e per decidere sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in composizione differente, perdeterminare la rendita catastale e per decidere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris