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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18771/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25447/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadi S. Valentino, n.21; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Pia- centini Carla, rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viaM.

Monte- fusco, n.4; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3557/18, depositata il 23 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità dei contratti di acquisto di prodotti fi- nanziari stipulati tra l'anno 1998 e l'anno 2003, ovvero per sentirne pronun- ciare l'annullamento per errore, dolo o conflitto d'interessi, ed in subordine la risoluzione per inadempimento, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione d'importi pari alleperdite subìte sul capitale investit o ; in via ulteriormente gradata, chiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dei contratti e dall'inosservanza della normativa di set- tore.

Premesso di essere stata indotta ad investire nel fondo comune denomi- nato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella polizza di assicura- zione sulla vita denominata [OSCURATO:PERSONA]. e n ella polizza di assi- curazione sulla vita denominata [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'attrice lamentò l'inadempimento degli obblighi d'infor- mazione attiva e passiva gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], l'omessa consegna dei con- tratti e dei prospetti informativi e la mancata segnalazione dell'inadeguatezza delle operazioni e della situazione di conflitto d'interessi in cui versava la [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] MPS, e resistette alla domanda, della quale chiese il rigetto, opponendo in subordineil concorso di colpa dell'attrice.

1.1. Con sentenza del 15 dicembre 2010, il Tribunale di Roma rigettò sia ledomande di accertamento della nullità, annullamento e risoluzione, rile- vando che i contratti d'investimento non erano stati stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva provveduto esclusivamente al collocamento dei prodotti finan- ziari, sia quella di risarcimento dei danni, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto i propri obblighi informativi e non versasse in una situazione di conflitto d'interessi.

2. L'impugnazione proposta dalla Piacentiniè stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 23 maggio 2018 ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] MPS al pagamento della somma di complessiva Euro 228.212,75, oltre interessi legali sulle singole somme rivalutate anno per anno.

Premesso che soltanto l'attività di collocamento del fondo [OSCURATO:PERSONA] e della polizza Bridge rientravano tra i servizi d'investimento di cui all'art. 5, comma primo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, configurandosi la seconda come un prodotto finanziario in cui il rischio risultava interamente a carico dell'assicurato, mentre la polizza [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto una assicurazione sulla vita, laCorte ha ritenuto che in riferimento a quest'ultima la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 185 del d.lgs. 7 set- tembre 2005, n. 209, mentre in riferimento alle altre due si fosse sottratta all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1° luglio 1998.

Precisato infatti che, come riferito dai testi escussi,la Piacentini aveva dichiarato di non avere alcuna esperienza in materia di operazioni finanziarie e di voler effettuare investimenti prudenti ed a breve termine, ha ritenuto non provato che le fossero stati evidenziati aspetti rilevanti, osservando che le era stato spiegato soltanto che gl'investimenti non garantivano il recupero del capitale, mentre non era stata valutata l'adeguatezza degl'investimenti e non le erano state fornite informazioni specifiche e particolareggiate in ordine alle caratteristiche dei prodotti finanziari ed al profilo di rischio conseguente.

Ritenuto pertanto che, ove avesse percepito i rischi elevati, l'attrice non avrebbe dato luogo ai predetti investimenti, che apparivano inadeguati al suo profilo, ha liquidato il danno in misura pari alla differenza tra il costo iniziale sostenuto dall'attrice per l'acquisto dei prodotti e gl'importi ricevuti in resti- tuzione per ciascuno di essi, rivalutata secondo gl'indici Istat.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] MPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Hanno resistito con controricorso, illustrato anch'esso con memoria , Armando e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della Piacentini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt.28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998 e dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere provato il danno subìto dall'attrice, la sen- tenza impugnata non ha tenuto conto della non particolare rischiosità degli investimenti effettuati dall'attrice e della conoscenza che quest'ultima ne aveva, per aver precedentemente acquistato analoghi prodotti.

Aggiunge che l'attrice si era limitata ad allegare di essere stata indotta all'effettuazione de- gl'investimenti e di aver riportato una minusvalenza a seguito della liquida- zione degli stessi, omettendo d'indicare specificamente gl'investimenti che avrebbe voluto effettivamente compiere, gli obblighi informativi violati ed i rischi di cui sarebbe stata tenuta all'oscuro, nonché di fornire la prova del danno subìtoe del nesso di causalità.

Sostiene infine di aver regolarmente adempiuto i propri obblighi informativi, rilevando che la stessa sentenza im- pugnata ha accertato l'avvenuta comunicazione del rischio di perdita del ca- pitale.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., rilevando che, nell'accertare l'inadempimento degli obblighi informativi, la Corte d'appello è incorsa in un'insanabile contraddizione, aven- do per un verso ritenuto che all'attrice fosse stato comunicato il rischio di perdita del capitale, e per altro verso che non le fosse stata evidenziata la possibilità di un risultato negativo dell'investimento.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1223 e 1227, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver liquidato il danno subìto dall'attrice in misura pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo ricavato dal disinvesti- mento, senza tenere conto della mancata dimostrazione del nesso di causalità con l'inadempimento degli obblighi informativi e della conoscenza da parte dell'attrice dei rischi connessi agl'investimenti effettuati.

Aggiunge che la Corte d'appello ha omesso di valutare il lungo periodo di tempo trascorso prima della liquidazione degl'investimenti e le oscillazioni verificatesi nel va- lore degli stessi.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare il concorso di colpa dell'attrice, ecce- pito da essa ricorrente in relazione alla richiesta del rimborso anticipato delle quote del fondo comune ed al riscatto anticipato della polizza di assicurazione, intervenuti nel momento meno opportuno.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, riguardanti la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie in materia d'intermediazione finanziaria, sono infondati.

Come si evince dalla sentenza impugnata, la domanda proposta dall'at- trice trovava infatti sostegno nella specifica indicazione degli obblighi d'infor- mazione attiva e passiva gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni in ordine alla sua esperienza in ma- teria d'investimenti finanziari ed ai suoi obiettivi d'investimento, di conse- gnarle copia dei contratti e dei prospetti informativi relativi al fondo comune [OSCURATO:PERSONA] ed alla polizza di assicurazione Bridgee di segnalarle l'inade- guatezza delle operazioni e la situazione di conflitto d'interessi in cui versava, nonché d'inviarle i rendiconti relativi all'andamento degl'investimenti effet- tuati.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatto l'o- nere di allegazione spettante all'attrice sulla base della disciplina dettata dall’ art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998,il cui adempimento postula, alla stregua dellaregola generale dettata dall'art. 1218 cod. civ., una sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avreb- be omesso di acquisire o somministrare, accompagnata dalla prova del danno subìto e del nesso di causalità conla condotta dell'intermediario, gravando invece su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver diligentemente assolto i propri obblighi o che le informazioni non fornite esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. Cass., Sez.

I, 24/05/2019, n. 14335; 24/04/2018, n. 10111; 19/01/2016, n. 810).

Ai fini della prova del danno, non è poi neces- sario che l'investitore indichi specificamente gl'investimenti che avrebbe ef- fettuato, qualora fosse stato puntualmente informato dall'intermediario, ben potendosi prospettare, in alternativa all'operazione concretamente posta in essere, anche la scelta di astenersi da qualunque investimento, e trattandosi comunque di un pregiudizio ricollegabile ad un illecito omissivo, in relazione al quale vengonoin considerazione soltanto il comportamento alternativo le- cito che avrebbe potuto pretendersi dall'obbligatoe l'idoneità dello stesso ad impedire o ad attenuare la perdita lamentata.

La prova, posta a carico dell'intermediario,di aver agito con la specifica diligenza richiesta implica a sua volta la dimostrazione di aver preventiva- mente richiesto all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiet- tivi di investimentoe la sua propensione al rischio, nonché di aver corretta- mente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazionidella specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto d'investimento, risultando irrile- vante, ai fini dell'esonero da responsabilità, la mera adeguatezza dell'opera- zioneal profilo di rischio del cliente, dal momento che per quest'ultimo l'inos- servanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario può costituire fattore di disorientamento, idoneo a condizionare le sue scelte d'investimento (cfr. Cass., Sez.

I, 20/06/2022, n. 19891; 31/08/2020, n. 18153; 31/08/ 2017, n. 20617).In quest'ottica, deve ritenersi inidonea ad esaurire gli ob- blighi informativi la generica indicazione del massimo rischio contrattual- mente previsto, ovverosia della perdita del capitale, che, rappresentando una eventualità connaturata a tutti gl'investimenti finanziari, ivi compresi quelli che assicurano la conservazione del valore della somma investita, non forni- sce di per sé alcun elemento di valutazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza della specifica operazione programmata (cfr. Cass., Sez.

I, 21/ 04/2016, n. 8089).

Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che l'o- perazione non presenti un margine di rischio superiore a quello ritenuto ac- cettabile in vista degli obiettivi di rendimento perseguitio a quello di analoghi prodotti precedentemente acquistati, e che l'investitore abbia una buona co- noscenza del mercato finanziario,poiché il fatto che egli propenda normal- mente per investimenti rischiosi non fa venire meno l'esigenza di essere ade- guatamente informato, in modo tale da poter selezionare, tra le opportunità offerte dal mercato finanziario, quelle che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base di tutti i fattori che l'intermediario è tenuto a segnalargli (cfr. Cass., Sez.

I, 11/11/2021, n. 33596; 2/07/2020, n. 16126; 4/04/2018, n. 8333).

6. E' altresì infondato il terzo motivo, avente ad oggetto la sussistenza del nesso causale e il criterio adottato per la liquidazione del danno.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la fun- zione sistematica assegnata agli obblighi informativi gravanti sull'intermedia- rio, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-in- formativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta d'investimento realmente consapevole, comporta l'operatività di una presun- zione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento informativo ed il pregiudizio lamentato, che dispensa l'investitore dalla relativa prova, ma, non avendo carattere assoluto, non esclude l'ammissibilità della prova con- traria da parte dell'intermediario(cfr. Cass., Sez.

I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905): tale prova, nel caso in cui il cliente non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o profes- sionale contemplate dalla normativa di settore, non può tuttavia consistere, come pretenderebbe la ricorrente, nella dimostrazione della diretta cono- scenza dei rischi connessi agl'investimenti effettuati o della possibilità di pro- curarsi aliundele informazioni non fornitegli dall'intermediario, dal momento che lo speciale rapporto d'intermediazioneimplica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario,e dunque nell'adegua- tezza delle informazioni da lui fornite,che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di accontentarsi esclusivamente delle informa- zioni in suo possesso o di assumerne direttamente da altra fonte(cfr. Cass., Sez.

I, 27/04/2016, n. 8394; 21/04/2016, n. 8089).

Quanto poi alla liquidazione del danno, consistendo lo stesso nell'imposi- zione a carico dell'investitore di un rischio che presumibilmente non si sa- rebbe accollato, ove fosse stato adeguatamente informato, la sua misura può ben essere fatta coincidere con la diminuzione patrimoniale da lui subìta, ov- verosia con la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.

Benvero, tale cri- terio, conforme al dettato dell'art. 1223 cod. civ., incontra un limitenell'ipo- tesi in cui risulti che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione della domanda, l'investitore, avendo avuto la possibilità di rendersi autonoma- mente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedi- mentigiuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia tuttavia conservati nel proprio patrimonio, dovendo in tal caso commisurarsi il risarcimento alla di- minuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'in- vestitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità(cfr. Cass., Sez.

I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864).In quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., cioè all'aggravamento del danno causato dal danneggiato con il proprio comportamento contrario all'ordinaria dili- genza, il ritardo con cui l'attrice avrebbe proceduto alla liquidazione degl'in- vestimenti avrebbe peraltro dovuto essere specificamente allegato nel giudi- zio di merito, non essendo rilevabile d'ufficio, sulla base degli elementi di fatto acquisiti agli atti, ma costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto, che trova fondamento in un autonomo dovere giuridico del danneggiato, po- sto a suo carico qualeespressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass., Sez.

III, 19/07/2018, n. 19218; 27/07/2015, n. 15750; 25/05/2010, n. 12714): tale ritardo non può dunque trovare ingresso in que- sta sede, non essendo stato dedotto né dimostrato che sia stato eccepito nel giudizio di merito, nel quale, come risulta dalla sentenza impugnata, la ricor- rente si è limitata ad invocare l'art. 1227 cod. civ., facendo valere generica- mente il concorso di colpa dell'attrice.

7. E' infine infondato il quarto motivo, riflettente il concorso di colpa della attrice nella produzione dell'evento dannoso.

Tale concorso, rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, in quanto riconducibile al primo comma dell'art. 1227 cit., deve ritenersi infatti sussi- stente, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, qualora l'investitore tenga un comportamento significativamente ano- malo, ovvero, pur essendo a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi d'investimento,ometta di adottare comporta- menti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza o avalli condotte dell'in- termediario devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, in tal modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso, per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nel compi- mento dell'attività d'investimento (cfr. Cass., Sez.

I, 13/05/2016, n. 9892;22/09/2015, n. 18613).

Esso non può quindi essere ravvisato nella mera cir- costanza che l'investitore, resosi conto tardivamente della rischiosità dell'in- vestimento compiuto, in ordine alla quale non è stato preventivamente infor- mato dall'intermediario, abbia provveduto a liquidarlo anticipatamente, senza attendere un momento più appropriato, collocandosi tale decisionea valle del fatto produttivo della perdita patrimoniale, rispetto al quale non spiega dun- que alcuna incidenza causale, e non potendosi comunque considerare contra- ria agli ordinari canoni di diligenza ed avvedutezza, in quanto volta ad evitare un possibile aggravamento del pregiudizio.

8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25447/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadi S. Valentino, n.21; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Pia- centini Carla, rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viaM. Monte- fusco, n.4; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3557/18, depositata il 23 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità dei contratti di acquisto di prodotti fi- nanziari stipulati tra l'anno 1998 e l'anno 2003, ovvero per sentirne pronun- ciare l'annullamento per errore, dolo o conflitto d'interessi, ed in subordine la risoluzione per inadempimento, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione d'importi pari alleperdite subìte sul capitale investit o ; in via ulteriormente gradata, chiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dei contratti e dall'inosservanza della normativa di set- tore. Premesso di essere stata indotta ad investire nel fondo comune denomi- nato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella polizza di assicura- zione sulla vita denominata [OSCURATO:PERSONA]. e n ella polizza di assi- curazione sulla vita denominata [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'attrice lamentò l'inadempimento degli obblighi d'infor- mazione attiva e passiva gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], l'omessa consegna dei con- tratti e dei prospetti informativi e la mancata segnalazione dell'inadeguatezza delle operazioni e della situazione di conflitto d'interessi in cui versava la [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] MPS, e resistette alla domanda, della quale chiese il rigetto, opponendo in subordineil concorso di colpa dell'attrice. 1.1. Con sentenza del 15 dicembre 2010, il Tribunale di Roma rigettò sia ledomande di accertamento della nullità, annullamento e risoluzione, rile- vando che i contratti d'investimento non erano stati stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva provveduto esclusivamente al collocamento dei prodotti finan- ziari, sia quella di risarcimento dei danni, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto i propri obblighi informativi e non versasse in una situazione di conflitto d'interessi. 2. L'impugnazione proposta dalla Piacentiniè stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 23 maggio 2018 ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] MPS al pagamento della somma di complessiva Euro 228.212,75, oltre interessi legali sulle singole somme rivalutate anno per anno. Premesso che soltanto l'attività di collocamento del fondo [OSCURATO:PERSONA] e della polizza Bridge rientravano tra i servizi d'investimento di cui all'art. 5, comma primo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, configurandosi la seconda come un prodotto finanziario in cui il rischio risultava interamente a carico dell'assicurato, mentre la polizza [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto una assicurazione sulla vita, laCorte ha ritenuto che in riferimento a quest'ultima la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 185 del d.lgs. 7 set- tembre 2005, n. 209, mentre in riferimento alle altre due si fosse sottratta all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1° luglio 1998. Precisato infatti che, come riferito dai testi escussi,la Piacentini aveva dichiarato di non avere alcuna esperienza in materia di operazioni finanziarie e di voler effettuare investimenti prudenti ed a breve termine, ha ritenuto non provato che le fossero stati evidenziati aspetti rilevanti, osservando che le era stato spiegato soltanto che gl'investimenti non garantivano il recupero del capitale, mentre non era stata valutata l'adeguatezza degl'investimenti e non le erano state fornite informazioni specifiche e particolareggiate in ordine alle caratteristiche dei prodotti finanziari ed al profilo di rischio conseguente. Ritenuto pertanto che, ove avesse percepito i rischi elevati, l'attrice non avrebbe dato luogo ai predetti investimenti, che apparivano inadeguati al suo profilo, ha liquidato il danno in misura pari alla differenza tra il costo iniziale sostenuto dall'attrice per l'acquisto dei prodotti e gl'importi ricevuti in resti- tuzione per ciascuno di essi, rivalutata secondo gl'indici Istat. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] MPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorso, illustrato anch'esso con memoria , Armando e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della Piacentini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt.28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998 e dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere provato il danno subìto dall'attrice, la sen- tenza impugnata non ha tenuto conto della non particolare rischiosità degli investimenti effettuati dall'attrice e della conoscenza che quest'ultima ne aveva, per aver precedentemente acquistato analoghi prodotti. Aggiunge che l'attrice si era limitata ad allegare di essere stata indotta all'effettuazione de- gl'investimenti e di aver riportato una minusvalenza a seguito della liquida- zione degli stessi, omettendo d'indicare specificamente gl'investimenti che avrebbe voluto effettivamente compiere, gli obblighi informativi violati ed i rischi di cui sarebbe stata tenuta all'oscuro, nonché di fornire la prova del danno subìtoe del nesso di causalità. Sostiene infine di aver regolarmente adempiuto i propri obblighi informativi, rilevando che la stessa sentenza im- pugnata ha accertato l'avvenuta comunicazione del rischio di perdita del ca- pitale. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., rilevando che, nell'accertare l'inadempimento degli obblighi informativi, la Corte d'appello è incorsa in un'insanabile contraddizione, aven- do per un verso ritenuto che all'attrice fosse stato comunicato il rischio di perdita del capitale, e per altro verso che non le fosse stata evidenziata la possibilità di un risultato negativo dell'investimento. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1223 e 1227, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver liquidato il danno subìto dall'attrice in misura pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo ricavato dal disinvesti- mento, senza tenere conto della mancata dimostrazione del nesso di causalità con l'inadempimento degli obblighi informativi e della conoscenza da parte dell'attrice dei rischi connessi agl'investimenti effettuati. Aggiunge che la Corte d'appello ha omesso di valutare il lungo periodo di tempo trascorso prima della liquidazione degl'investimenti e le oscillazioni verificatesi nel va- lore degli stessi. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare il concorso di colpa dell'attrice, ecce- pito da essa ricorrente in relazione alla richiesta del rimborso anticipato delle quote del fondo comune ed al riscatto anticipato della polizza di assicurazione, intervenuti nel momento meno opportuno. 5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, riguardanti la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie in materia d'intermediazione finanziaria, sono infondati. Come si evince dalla sentenza impugnata, la domanda proposta dall'at- trice trovava infatti sostegno nella specifica indicazione degli obblighi d'infor- mazione attiva e passiva gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni in ordine alla sua esperienza in ma- teria d'investimenti finanziari ed ai suoi obiettivi d'investimento, di conse- gnarle copia dei contratti e dei prospetti informativi relativi al fondo comune [OSCURATO:PERSONA] ed alla polizza di assicurazione Bridgee di segnalarle l'inade- guatezza delle operazioni e la situazione di conflitto d'interessi in cui versava, nonché d'inviarle i rendiconti relativi all'andamento degl'investimenti effet- tuati. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatto l'o- nere di allegazione spettante all'attrice sulla base della disciplina dettata dall’ art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998,il cui adempimento postula, alla stregua dellaregola generale dettata dall'art. 1218 cod. civ., una sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avreb- be omesso di acquisire o somministrare, accompagnata dalla prova del danno subìto e del nesso di causalità conla condotta dell'intermediario, gravando invece su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver diligentemente assolto i propri obblighi o che le informazioni non fornite esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14335; 24/04/2018, n. 10111; 19/01/2016, n. 810). Ai fini della prova del danno, non è poi neces- sario che l'investitore indichi specificamente gl'investimenti che avrebbe ef- fettuato, qualora fosse stato puntualmente informato dall'intermediario, ben potendosi prospettare, in alternativa all'operazione concretamente posta in essere, anche la scelta di astenersi da qualunque investimento, e trattandosi comunque di un pregiudizio ricollegabile ad un illecito omissivo, in relazione al quale vengonoin considerazione soltanto il comportamento alternativo le- cito che avrebbe potuto pretendersi dall'obbligatoe l'idoneità dello stesso ad impedire o ad attenuare la perdita lamentata. La prova, posta a carico dell'intermediario,di aver agito con la specifica diligenza richiesta implica a sua volta la dimostrazione di aver preventiva- mente richiesto all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiet- tivi di investimentoe la sua propensione al rischio, nonché di aver corretta- mente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazionidella specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto d'investimento, risultando irrile- vante, ai fini dell'esonero da responsabilità, la mera adeguatezza dell'opera- zioneal profilo di rischio del cliente, dal momento che per quest'ultimo l'inos- servanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario può costituire fattore di disorientamento, idoneo a condizionare le sue scelte d'investimento (cfr. Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19891; 31/08/2020, n. 18153; 31/08/ 2017, n. 20617).In quest'ottica, deve ritenersi inidonea ad esaurire gli ob- blighi informativi la generica indicazione del massimo rischio contrattual- mente previsto, ovverosia della perdita del capitale, che, rappresentando una eventualità connaturata a tutti gl'investimenti finanziari, ivi compresi quelli che assicurano la conservazione del valore della somma investita, non forni- sce di per sé alcun elemento di valutazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza della specifica operazione programmata (cfr. Cass., Sez. I, 21/ 04/2016, n. 8089). Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che l'o- perazione non presenti un margine di rischio superiore a quello ritenuto ac- cettabile in vista degli obiettivi di rendimento perseguitio a quello di analoghi prodotti precedentemente acquistati, e che l'investitore abbia una buona co- noscenza del mercato finanziario,poiché il fatto che egli propenda normal- mente per investimenti rischiosi non fa venire meno l'esigenza di essere ade- guatamente informato, in modo tale da poter selezionare, tra le opportunità offerte dal mercato finanziario, quelle che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base di tutti i fattori che l'intermediario è tenuto a segnalargli (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 2/07/2020, n. 16126; 4/04/2018, n. 8333). 6. E' altresì infondato il terzo motivo, avente ad oggetto la sussistenza del nesso causale e il criterio adottato per la liquidazione del danno. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la fun- zione sistematica assegnata agli obblighi informativi gravanti sull'intermedia- rio, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-in- formativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta d'investimento realmente consapevole, comporta l'operatività di una presun- zione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento informativo ed il pregiudizio lamentato, che dispensa l'investitore dalla relativa prova, ma, non avendo carattere assoluto, non esclude l'ammissibilità della prova con- traria da parte dell'intermediario(cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905): tale prova, nel caso in cui il cliente non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o profes- sionale contemplate dalla normativa di settore, non può tuttavia consistere, come pretenderebbe la ricorrente, nella dimostrazione della diretta cono- scenza dei rischi connessi agl'investimenti effettuati o della possibilità di pro- curarsi aliundele informazioni non fornitegli dall'intermediario, dal momento che lo speciale rapporto d'intermediazioneimplica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario,e dunque nell'adegua- tezza delle informazioni da lui fornite,che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di accontentarsi esclusivamente delle informa- zioni in suo possesso o di assumerne direttamente da altra fonte(cfr. Cass., Sez. I, 27/04/2016, n. 8394; 21/04/2016, n. 8089). Quanto poi alla liquidazione del danno, consistendo lo stesso nell'imposi- zione a carico dell'investitore di un rischio che presumibilmente non si sa- rebbe accollato, ove fosse stato adeguatamente informato, la sua misura può ben essere fatta coincidere con la diminuzione patrimoniale da lui subìta, ov- verosia con la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria. Benvero, tale cri- terio, conforme al dettato dell'art. 1223 cod. civ., incontra un limitenell'ipo- tesi in cui risulti che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione della domanda, l'investitore, avendo avuto la possibilità di rendersi autonoma- mente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedi- mentigiuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia tuttavia conservati nel proprio patrimonio, dovendo in tal caso commisurarsi il risarcimento alla di- minuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'in- vestitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità(cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864).In quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., cioè all'aggravamento del danno causato dal danneggiato con il proprio comportamento contrario all'ordinaria dili- genza, il ritardo con cui l'attrice avrebbe proceduto alla liquidazione degl'in- vestimenti avrebbe peraltro dovuto essere specificamente allegato nel giudi- zio di merito, non essendo rilevabile d'ufficio, sulla base degli elementi di fatto acquisiti agli atti, ma costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto, che trova fondamento in un autonomo dovere giuridico del danneggiato, po- sto a suo carico qualeespressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass., Sez. III, 19/07/2018, n. 19218; 27/07/2015, n. 15750; 25/05/2010, n. 12714): tale ritardo non può dunque trovare ingresso in que- sta sede, non essendo stato dedotto né dimostrato che sia stato eccepito nel giudizio di merito, nel quale, come risulta dalla sentenza impugnata, la ricor- rente si è limitata ad invocare l'art. 1227 cod. civ., facendo valere generica- mente il concorso di colpa dell'attrice. 7. E' infine infondato il quarto motivo, riflettente il concorso di colpa della attrice nella produzione dell'evento dannoso. Tale concorso, rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, in quanto riconducibile al primo comma dell'art. 1227 cit., deve ritenersi infatti sussi- stente, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, qualora l'investitore tenga un comportamento significativamente ano- malo, ovvero, pur essendo a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi d'investimento,ometta di adottare comporta- menti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza o avalli condotte dell'in- termediario devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, in tal modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso, per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nel compi- mento dell'attività d'investimento (cfr. Cass., Sez. I, 13/05/2016, n. 9892;22/09/2015, n. 18613). Esso non può quindi essere ravvisato nella mera cir- costanza che l'investitore, resosi conto tardivamente della rischiosità dell'in- vestimento compiuto, in ordine alla quale non è stato preventivamente infor- mato dall'intermediario, abbia provveduto a liquidarlo anticipatamente, senza attendere un momento più appropriato, collocandosi tale decisionea valle del fatto produttivo della perdita patrimoniale, rispetto al quale non spiega dun- que alcuna incidenza causale, e non potendosi comunque considerare contra- ria agli ordinari canoni di diligenza ed avvedutezza, in quanto volta ad evitare un possibile aggravamento del pregiudizio. 8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002,
Sentenza Cassazione n. 18771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris