CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1997
Cassazione n. 49005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1997 avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILAND(_ dato avviso alle partin\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a due episodi di lesioni personali (capi A e B); Considerato che le doglianze proposte — con cui la difesa deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata sia in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia con riguardo all'aumento di pena operato per la continuazione interna tra i due fatti di reato (capi A e B) — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il