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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44283/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo inammissibile, afferente al trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, già proposto in sede d'appello e, sostanzialmente, reiterativo di esso in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato.

2. Ritenuto che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui il giudizio favorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non incide sulla concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen., come invece sembra prospettare il ricorrente.

Infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 4, n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fossero state concesse in considerazione dell'intensità del dolo e non contraddittoriamente rispetto alla ritenuta capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali ritenuti dallo stesso giudice di secondo grado ostativi ad un giudizio prognostico favorevole ex art. 163 cod. pen. 3.

Considerato, altresì, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087: nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo inammissibile, afferente al trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, già proposto in sede d'appello e, sostanzialmente, reiterativo di esso in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato. 2. Ritenuto che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui il giudizio favorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non incide sulla concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen., come invece sembra prospettare il ricorrente. Infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 4, n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fossero state concesse in considerazione dell'intensità del dolo e non contraddittoriamente rispetto alla ritenuta capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali ritenuti dallo stesso giudice di secondo grado ostativi ad un giudizio prognostico favorevole ex art. 163 cod. pen. 3. Considerato, altresì, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087: nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 o
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