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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18978/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., quale partecipe all'associazione camorristica facente capo al clan Pagano.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica in quanto fondata, dal provvedimento impugnato, su due soli occasionali incontri di [OSCURATO:PERSONA] con alcuni componenti del clan, peraltro a distanza di mesi l'uno dall'altro, in assenza sia di intercettazioni che di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul suo conto nonostante l'ampia attività investigativa compiuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.

2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

3. Il provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione, con sentenza definitiva, come partecipe del clan di camorra Amato-Pagano con il ruolo di braccio destro del fratello [OSCURATO:PERSONA], già apicale del medesimo clan, e dopo avere richiamato la sua ininterrotta carcerazione sino al 6 giugno 2022, ha descritto l'imponente materiale investigativo - intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle videoriprese nei luoghi di incontro del gruppo criminale - in base al quale lo ha ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Sono stati valorizzati, in particolare, due incontri, anche con soggetti apicali del clan.

Nel primo, del 18 settembre 2022, Riccio contava denaro contante, riferibile all'attività del clan, che consegnava nella misura di 18.500 euro a [OSCURATO:PERSONA] perché lo desse ad [OSCURATO:PERSONA] - capo storico del clan Pagano - (pagg. 13-14); nel secondo incontro, del 18 gennaio 2023, commentava con gli altri alcuni arresti e sequestri, avvenuti a Mugnano di Napoli, mostrando di avere ricevuto, direttamente o indirettamente, la corrispondenza del capo clan [OSCURATO:PERSONA] detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen. ed i limiti di redazione per fornire indicazioni all'esterno («allora io le so le lettere di 'o Le, più di quello non può dire perché non lo può dire....

È limitato e come per esempio a lettera che mi può scrivere a me la può scrivere a te state uniti siamo una famiglia non facciamo prendere la confidenza alla gente, perché per l'esperienza che teniamo e questa è quello....

Queste sono le parole.», pag. 15).

A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti risultanze dei monitoraggi, collocandole in un quadro di insieme che dà conto dei rapporti tra i diversi componenti del clan e tra i Pagano e gli Amato, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse in modo stabile il ruolo di collettore di denaro per conto del sodalizio, fosse intraneo alla famiglia dei Pagano, vantasse la fiducia dei capi tanto da poter leggere le lettere di chi si trovava in rigoroso regime carcerario per il suo ruolo di vertice.

Si tratta di argomenti con i quali il ricorso non si confronta, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, la sporadicità dei contatti con i componenti del clan, il mancato riferimento alla sua persona sia nelle intercettazioni che da parte dei collaboratori di giustizia, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., quale partecipe all'associazione camorristica facente capo al clan Pagano. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica in quanto fondata, dal provvedimento impugnato, su due soli occasionali incontri di [OSCURATO:PERSONA] con alcuni componenti del clan, peraltro a distanza di mesi l'uno dall'altro, in assenza sia di intercettazioni che di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul suo conto nonostante l'ampia attività investigativa compiuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 3. Il provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione, con sentenza definitiva, come partecipe del clan di camorra Amato-Pagano con il ruolo di braccio destro del fratello [OSCURATO:PERSONA], già apicale del medesimo clan, e dopo avere richiamato la sua ininterrotta carcerazione sino al 6 giugno 2022, ha descritto l'imponente materiale investigativo - intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle videoriprese nei luoghi di incontro del gruppo criminale - in base al quale lo ha ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Sono stati valorizzati, in particolare, due incontri, anche con soggetti apicali del clan. Nel primo, del 18 settembre 2022, Riccio contava denaro contante, riferibile all'attività del clan, che consegnava nella misura di 18.500 euro a [OSCURATO:PERSONA] perché lo desse ad [OSCURATO:PERSONA] - capo storico del clan Pagano - (pagg. 13-14); nel secondo incontro, del 18 gennaio 2023, commentava con gli altri alcuni arresti e sequestri, avvenuti a Mugnano di Napoli, mostrando di avere ricevuto, direttamente o indirettamente, la corrispondenza del capo clan [OSCURATO:PERSONA] detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen. ed i limiti di redazione per fornire indicazioni all'esterno («allora io le so le lettere di 'o Le, più di quello non può dire perché non lo può dire.... È limitato e come per esempio a lettera che mi può scrivere a me la può scrivere a te state uniti siamo una famiglia non facciamo prendere la confidenza alla gente, perché per l'esperienza che teniamo e questa è quello.... Queste sono le parole.», pag. 15). A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti risultanze dei monitoraggi, collocandole in un quadro di insieme che dà conto dei rapporti tra i diversi componenti del clan e tra i Pagano e gli Amato, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse in modo stabile il ruolo di collettore di denaro per conto del sodalizio, fosse intraneo alla famiglia dei Pagano, vantasse la fiducia dei capi tanto da poter leggere le lettere di chi si trovava in rigoroso regime carcerario per il suo ruolo di vertice. Si tratta di argomenti con i quali il ricorso non si confronta, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, la sporadicità dei contatti con i componenti del clan, il mancato riferimento alla sua persona sia nelle intercettazioni che da parte dei collaboratori di giustizia, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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