CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40117/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; che a tale riguardo trova infatti applicazione il principio di diritto secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica» (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]