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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 10129/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23741/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro- tempore. -intimato- Avverso: il DECRETO d el TRIBUNALE PALERMO n. 11209/2024 , depositatoil 30/10/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti in data 17.02.2025.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23741/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro- tempore. -intimato- Avverso: il DECRETO d el TRIBUNALE PALERMO n. 11209/2024 , depositatoil 30/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti in data 17.02.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Cos
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