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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17267/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui è stata eccepita e violazione di legge conseguente alla genericità del capo di imputazione è manifestamente infondato.

Deve essere ribadito, in proposito, che al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato, come nel caso di specie, in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 ; Ioghà, Rv. 269455 - 01). considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di prove dichiarative decisive, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui è stata eccepita e violazione di legge conseguente alla genericità del capo di imputazione è manifestamente infondato. Deve essere ribadito, in proposito, che al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato, come nel caso di specie, in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 ; Ioghà, Rv. 269455 - 01). considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di prove dichiarative decisive, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensor
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