CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP di Foggia del 14.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.7.2022 il GUP di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore, munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa in relazione ai fatti di reato a lui ascritti; 2. ricorre per cassazione il Marinchev tramite il difensore lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge rilevando che nessuna giustificazione sarebbe stata offerta in ordine alla affermazione di responsabilità e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti al 'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richies:a e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01; ed ancora, è inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in