CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 maggio 1960
Cassazione n. 17449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1960 avverso la sentenza del 22/05/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica emessa in data 22/07/2019 è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di euro 6000 di ammenda ed anni 1 di arresto con la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. C) e 187, comma 1 decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, accertato in Foggia il 28 maggio 2016.2. Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari lamentando l'inosservanza della legge penale per la mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In particolare, il ricorrente Procuratore osserva che nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I provochi un incidente ovvero lo provochi in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope consegue in ogni caso all'accertamento del reato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Atteso che entrambe tali circostanze aggravanti sono state contestate e ritenute nella sentenza impugnata, il giudicante avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida anche a seguito del giudizio di equivalenza di tali circostanze e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida chiedendo che venga contestualmente disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il motivo di ricorso merita accoglimento atteso che il giudice monocratico di Foggia in sede di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha trascurato totalmente l'applicazione automatica della sanzione amministrativa della sospensione della patente, pur espressamente prevista, ai sensi degli artt. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis del codice della strada. Invero, l'accordo sulla pena accolto dal giudice di Foggia concerne il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I e in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti, al cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nel caso in cui ricorra l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2.Nella fattispecie contestata all'imputato Caterino per la quale è stata richiesta ed applicata la pena, effettivamente ricorre la causazione dell'incidente stradale che configura l'obbligo di procedere alla revoca della patente di guida. Si dispone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che viene disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che dispone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 26 maggio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]+Ifi