CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 15/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 2 febbraio 2022 con quale era stata rigettata la sua domanda di riabilitazione, con riferimento alla condanna, per rapina e porto d'armi in concorso, inflittagli dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 28 ottobre 2009 (irrevocabile il 13 ottobre 2010). 1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'opposizione escludendo la sussistenza del requisito della buona condotta, sulla base del contenuto delle informazioni trasmesse dalla competente autorità di polizia dalle quali risultava che il Trischitta era stato controllato più volte in compagnia di soggetti pregiudicati e gravati da precedenti di polizia; inoltre, a suo carico, risultava un violazione amministrativa relativa al D.L. 19/2000 rispetto ad un illecito verificatosi in data 6 novembre 2021. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione apparente rispetto alla ritenuta mancanza del requisito della buona condotta fondato unicamente sulla circostanza che, in occasione di alcuni controlli effettuati dalle forze dell'ordine, era stato trovato in compagnia di pregiudicati, senza tenere conto della possibilità che ciò dipendeva unicamente dalla circostanza che tali soggetti erano frequentatori del circolo ricreativo presieduto e gestito dallo stesso riabilitando. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto. 2. Infatti, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha evidenziato la insussistenza del requisito della buona condotta in considerazione del tenore delle informazioni trasmesse dalla Questura di Messina con nota in data 8 giugno 2022 (inviate a seguito di espressa richiesta di più approfondite informazioni da parte dello stesso Tribunale) dalle quale si evince che l'odierno ricorrente è stato trovato in dieci occasioni - nell'arco temporale dal 2017 al 2022 - in compagnia di soggetti pregiudicati (tutti dettagliatamente indicati) ai quali egli si era accompagnato. 2.1 La decisione assunta rispetta puntualmente il dettato normativo dell'art.179 cod. pen. secondo il quale per accordare la riabilitazione, istituto annoverato tra le cause estintive del reato con effetto di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza (Cass. Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, Liberatore, Rv. 252412; Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809). Nella riflessione teorica condotta dalla giurisprudenza di legittimità e nelle applicazioni pratiche è costante il rilievo, per il quale, ai fini dell'accertamento della buona condotta, non è sufficiente il mancato accertamento di elementi negativi attinenti al comportamento del condannato, ma è richiesta l'emergenza positiva di "prove effettive e costanti" di fatti sintomatici dell'avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita; in altri termini, non assume rilievo la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, quanto "l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale" (Cass., Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, Rega, Rv. 223027; Sez. 2 n. 35545 del 25/06/2008 P.G. in proc. Gucciardi, Rv. 240660; Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Aez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572). 2.2 Orbene, nella vicenda specifica come visto i giudici di merito hanno escluso l'acquisizione di indici positivi proprio dal tenore delle dettagliate informazioni della Questura di Messina. 2.3. 11 Tribunale di sorveglianza ha, quindi, correttamente e logicamente apprezzato tali emergenze, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto esposte nell'informativa di polizia, come incompatibili con la buona condotta pretesa per accordare la chiesta riabilitazione per i ripetuti contatti con personaggi pregiudicati in contrasto con le regole di corretto comportamento. Nell'avvalorare l'interpretazione della nozione di buona condotta già richiamata non s'intende certo negare al soggetto già condannato la possibilità di una vita di relazione in ambito familiare e sociale, quanto stigmatizzare che il mantenimento di rapporti con persone pregiudicate prova l'intenzione di non rifuggire da concezioni di vita irregolari, di cui tali personaggi sono portatori.3. A fronte di tali coerenti argomentazioni [OSCURATO:PERSONA] con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione degli elementi di merito che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità. In ogni caso la difesa oppone circostanze non dirimenti e del tutto generiche prospettando la possibilità che tali contatti con pregiudicati fossero stati determinati dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente, senza però fornire ulteriori elementi al riguardo. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga