CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso n. 13047-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Zo I t Roma, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 21/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata 1'11 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 20.4-4 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza n. la1/34/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché tardivo.Ha riferito che, nella dichiarata qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in data 2 novembre 2009 aveva ricevuto notifica dell'avviso di accertamento R1M030A00536/2009, intestato alla società. In data 30 settembre 2013 impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con decisione n. 2028/21/2015 aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché tardivo. La sentenza era stata appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte ne confermò le statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto impugnato, cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria, insistendo sulla eccezione di inammissibilità. Il contribuente ha depositato memorie. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, c:elebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo il ricorrente ha dichiarato che avverso il medesimo avviso d'accertamento vi era già stata la proposizione di un ricorso da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale persona giuridica rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dì rappresentante legale ed ex socio. Quello ora all'attenzione della Corte era stato proposto dal medesimo Toia in proprio. Con esso ha dichiarato di riproporre «le questioni di legittimità sollevate in 1° Grado e in Appello, in particolar modo, l'Avviso di accertamento è inesistente, viziato da nullità assoluta insanabile la cui tempistica per poter essere impugnato mediante ricorso effettuato da chi ha interesse a ricorrere "rifer. Art. 1421 c.c." [OSCURATO:PERSONA]' anche nel caso in cui il giudizio sul medesimo sia divenuto definitivo ed irrevocabile essendo un atto impugnabile per errata notifica». In via prioritaria, prima ancora di esaminare il motivo di ricorso anche sotto il profilo della sua stessa ammissibilità -per le modalità di formulazione-, è necessario valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata RGN 13047/2016 Con e r I. Federici t I/ dall'Agenzia delle entrate. Nello specifico essa denuncia che la procura rilasciata ai difensori mancherebbe della sottoscrizione del ricorrente. Denuncia inoltre che il motivo di ricorso sarebbe inammissibile difettando del requisito dell'autosufficienza ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. Va innanzitutto rigettata l'eccepita carenza di sottoscrizione della procura alle liti rilasciata dal Toia ai difensori. Essa risulta apposta in calce alla procura, prodotta in fotocopia, che deve aversi per riconosciuta se la controparte, come in questo caso, non l'abbia disconosciuta (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3695; 14 ottobre 2011, n. 21339; vedi anche 2 febbraio 2009, n. 2590). Peraltro dall'esame della medesima fol:ocopia si evince anche l'apposizione della marca da bollo, portante la data del 25.05.2016. Prima di esaminare l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza occorre invece verificare l'inammissibilità del ricorso medesimo, per intempestività del ricorso introduttivo. Dalla ricostruzione dei fatti riportati dal medesimo ricorrente nell'atto d'impugnazione risulta che il ricorso introduttivo fu depositato il 30 settembre 2013, avverso un atto impositivo notificato il 2 novembre 2009. Il lasso di tempo trascorso è inequivocamente superiore a quello prescritto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso è stato dunque introdotto tardivamente dal Toia e l'intempestività può essere sollevata anche d'ufficio in ogni stato e grado. Nel caso di specie fu peraltro già riconosciuta tanto dalla Commissione tributaria provinciale, quanto da quella regionale, che infatti hanno entrambe dichiarato l'inammissibilità del ricorso. ,e Z.94 E ti Va in definitiva dichiarate Linemmistittlità dell'impugnazione perché inammissibile il ricorso introduttivo. All'esito del giudizio segue la soccombenza del Toia nelle spese del giudizio, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P tLy P.Q.M. INdimiaes il ricorso inentrinissibite. Condanna il Toia alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di C 6.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura RGN 13047/2016 Co re rei. Federici pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo