CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 28 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 624 bis, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 2 di reclusione e di Euro 670,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato lamentando con l'unico motivo articolato la mancata declaratoria di prescrizione del reato in considerazione della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); chiaro è il tenore letterale dell'art. 157 cod. proc. pen. che non lascia spazio a dubbio alcuno. Ne discende che il reato non era prescritto alla data delle decisione di appello, del 28.4.2022, essendo stato esso consumato il 20.3.2010, ed essendo il termine massimo di prescrizione in relazione all'ipotesi aggravata contestata, e ravvisata in sentenza, di anni dodici e mesi sei, scadente il 20.9.2022 cui devono per di più aggiungersi 163 giorni di sospensione. La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così