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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 25067/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.

SOPARFI - intimata – avverso la sentenza n. 514/6/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata il 29 maggio 2019.

Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 30 maggio 2023 ex art. 23, comma [OSCURATO:PERSONA] - BENEFICIARIO EFFETTIVO8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in Lussemburgo, chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 6 d.lgs. n. 239/1996, applicata agli interessi su obbligazioni corrisposti da soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2012.

Contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescarache lo accoglieva.

Avverso la decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate deducendo che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e difettava, comunque , la prova che la società lussemburghese fosse il beneficiario effettivo delle somme da rimborsare. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Esclusa la nullità della sentenza appellata per motivazione apparente, in relazione alla contestata qualifica di beneficiario effettivo della società lussemburghese, la CTR affermava: «non è veritiera l’affermazione in ordine alla quale la [OSCURATO:PERSONA] SA non fosse beneficiario effettivo degli investimenti obbligazionarieffettuati e dei redditi ivi derivanti.

La tesi del l’Ufficio è una evidente mistificazione non rispondente al vero.

La società ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva. […] il Collegio osserva che non si sono verificate le due condizioni fissate dall’OCSE per non considerare beneficiario effettivo la [OSCURATO:PERSONA] FinanceSA».Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi .

La società contribuente non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conil primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene che la sentenza era affetta da motivazione meramente apparente, posto che, a fronte delle contrapposte deduzioni delle parti, si risolveva in affermazioni del tutto apodittiche, insufficienti a far comprenderele ragioni per le quali la società lussemburghese è stata ritenuta beneficiarioeffettivo delle somme chieste a rimborso.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 239/1996, in combinato disposto con l’art. 2696 c.c.

Mancato assolvimento della prova della qualità di beneficiario effettivo».

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).

Con specifico riferimento alla nullità della sentenza per motivazione apparente, si è precisato che ricorre tale anomalia motivazionale allorquando la motivazione, purgraficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019); sussiste il vizio in parola ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass n. 9097/2017).

3.2. L’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione e riassunto nella parte espositiva della sentenza impugnata, ha censurato la decisione di primo grado in merito al riconoscimento in capo alla società lussemburghese della qualità di beneficiario effettivo, ri levando la mancanza delle certificazioni bancarie necessarie ai fi ni della prova degli accrediti e sviluppando ampie argomentazioni, suffragate da richiami giurisprudenziali, in ordine alla nozione di beneficiario effettivo e agli elementi che consentono di individuare tale figura.

La sentenza impugnata non affronta le questioni dedotte dall’Ufficio,limitandosi a respingere la tesi difensiva dell’Amministrazione appellante affermando, in modo del tutto apodittico,senza alcun riferimento ad emergenze probatorie, che la società contribuente «ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva» e che « non si sono verificate le due condizioni fissate dall’OCSE per non considerare beneficiario effettivo la [OSCURATO:PERSONA] SA».

3.3. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale».

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnatava cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine allespese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. SOPARFI - intimata – avverso la sentenza n. 514/6/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata il 29 maggio 2019. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 30 maggio 2023 ex art. 23, comma [OSCURATO:PERSONA] - BENEFICIARIO EFFETTIVO8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in Lussemburgo, chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 6 d.lgs. n. 239/1996, applicata agli interessi su obbligazioni corrisposti da soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2012. Contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescarache lo accoglieva. Avverso la decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate deducendo che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e difettava, comunque , la prova che la società lussemburghese fosse il beneficiario effettivo delle somme da rimborsare. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Esclusa la nullità della sentenza appellata per motivazione apparente, in relazione alla contestata qualifica di beneficiario effettivo della società lussemburghese, la CTR affermava: «non è veritiera l’affermazione in ordine alla quale la [OSCURATO:PERSONA] SA non fosse beneficiario effettivo degli investimenti obbligazionarieffettuati e dei redditi ivi derivanti. La tesi del l’Ufficio è una evidente mistificazione non rispondente al vero. La società ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva. […] il Collegio osserva che non si sono verificate le due condizioni fissate dall’OCSE per non considerare beneficiario effettivo la [OSCURATO:PERSONA] FinanceSA».Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi . La società contribuente non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che la sentenza era affetta da motivazione meramente apparente, posto che, a fronte delle contrapposte deduzioni delle parti, si risolveva in affermazioni del tutto apodittiche, insufficienti a far comprenderele ragioni per le quali la società lussemburghese è stata ritenuta beneficiarioeffettivo delle somme chieste a rimborso. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 239/1996, in combinato disposto con l’art. 2696 c.c. Mancato assolvimento della prova della qualità di beneficiario effettivo». 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Con specifico riferimento alla nullità della sentenza per motivazione apparente, si è precisato che ricorre tale anomalia motivazionale allorquando la motivazione, purgraficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019); sussiste il vizio in parola ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass n. 9097/2017). 3.2. L’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione e riassunto nella parte espositiva della sentenza impugnata, ha censurato la decisione di primo grado in merito al riconoscimento in capo alla società lussemburghese della qualità di beneficiario effettivo, ri levando la mancanza delle certificazioni bancarie necessarie ai fi ni della prova degli accrediti e sviluppando ampie argomentazioni, suffragate da richiami giurisprudenziali, in ordine alla nozione di beneficiario effettivo e agli elementi che consentono di individuare tale figura. La sentenza impugnata non affronta le questioni dedotte dall’Ufficio,limitandosi a respingere la tesi difensiva dell’Amministrazione appellante affermando, in modo del tutto apodittico,senza alcun riferimento ad emergenze probatorie, che la società contribuente «ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva» e che « non si sono verificate le due condizioni fissate dall’OCSE per non considerare beneficiario effettivo la [OSCURATO:PERSONA] SA». 3.3. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnatava cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine allespese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
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