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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28227/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, atteso che con esso si profila un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito, sulla base di una diversa valutazione delle risultanze processuali che hanno fondato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente; rilevato che, invero, i giudici di merito hanno indicato i singoli elementi del compendio probatorio utilizzati per giungere all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, sottolineando l'irrilevanza delle discrepanze messe in rilievo dalla difesa (in particolare, sul punto, si vedano le pagg. 3 e 4), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, atteso che con esso si profila un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito, sulla base di una diversa valutazione delle risultanze processuali che hanno fondato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente; rilevato che, invero, i giudici di merito hanno indicato i singoli elementi del compendio probatorio utilizzati per giungere all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, sottolineando l'irrilevanza delle discrepanze messe in rilievo dalla difesa (in particolare, sul punto, si vedano le pagg. 3 e 4), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 28227/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris