Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2023/2026
ECLI:EU:C:2026:464
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
179/25 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
« Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la [OSCURATO:PERSONA] – Congelamento dei fondi – Divieto di ingresso e di transito nel territorio dell’Unione europea – Inserimento e mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Persone fisiche responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] – Criterio relativo all’organizzazione, alla pianificazione o alla direzione di manifestazioni violente – Nozione di “intenzioni violente” – Forza probatoria degli articoli di stampa – Libertà di manifestazione – Articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali »
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 dicembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(T‑493/23, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:913).
2.
Con la sua sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente volto a far annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, da un lato, la decisione (PESC) 2023/1047 (
2
) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 (
3
) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi») e, dall’altro, la decisione (PESC) 2024/1242 (
4
) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1243 (
5
) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi»), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») la riguardano. In forza di detti atti, il Consiglio dell’Unione europea ha sottoposto la ricorrente a un divieto di ingresso o di transito nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri e ha congelato tutti i suoi fondi e le sue risorse economiche nel medesimo territorio.
3.
Il Tribunale ha altresì respinto il ricorso della ricorrente nella parte in cui mirava a ottenere, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che quest’ultima avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti iniziali controversi.
4.
La presente impugnazione, che si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate dal Consiglio su richiesta della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], paese candidato all’adesione all’Unione europea, offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, in particolare, sull’interpretazione effettuata dal Tribunale del criterio di inserimento relativo alla pianificazione, alla direzione di manifestazioni violente e all’implicazione nelle stesse, previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della decisione (PESC) 2023/891 (
6
) [in prosieguo: il «criterio ii)»].
Contesto normativo e fatti
5.
Il contesto di fatto e di diritto della controversia è esposto ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, essi possono essere sintetizzati con riferimento ai fatti di seguito esposti.
6.
La ricorrente è una politica con cittadinanza moldova. Ella è membro del Parlamento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 2019 ed è stata vicepresidente del partito politico moldavo ȘOR fino al suo scioglimento il 19 giugno 2023.
7.
Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2023/891 e, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (
7
).
8.
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2023/891 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a) persone fisiche che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
i) ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale;
ii) mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure
iii) tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali;
(…)».
9.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della detta decisione dispone il congelamento di tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche, entità o organismi responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche mediante uno dei tre comportamenti di cui al paragrafo precedente delle presenti conclusioni.
10.
Con gli atti iniziali controversi, il nome della ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive che figurano nell’allegato della decisione 2023/891 e nell’allegato I del regolamento 2023/888, per i seguenti motivi:
«[OSCURATO:PERSONA] è la vicepresidente del partito ŞOR (…) e una deputata al Parlamento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. È stata condannata nel contesto del caso noto come “frode bancaria” ed è oggetto delle indagini in due cause penali nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] relative a finanziamenti illegali da parte di un gruppo criminale organizzato e sulla falsificazione della relazione sulla gestione finanziaria del partito ŞOR.
Il 20 dicembre 2022 i procuratori hanno effettuato diverse perquisizioni in relazione al caso di finanziamento illegale del partito di [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi individuato denaro che, secondo i procuratori, era destinato a essere utilizzato per l’organizzazione di proteste antigovernative e la remunerazione dei partecipanti a tali manifestazioni.
Nel 2023, in seguito alle proteste organizzate dal Movimento popolare, di cui il partito ŞOR è parte, sono stati sequestrati coltelli, sostanze infiammabili e pugnali. Sono state registrate violenze e alterchi tra la polizia e i manifestanti, che hanno portato all’arresto di 54 persone, tra cui minori. Secondo l’Ispettorato generale di polizia della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] figurava tra i principali organizzatori delle proteste del partito ŞOR e del Movimento popolare.
Secondo la procura anticorruzione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato strumenti speciali di comunicazione per impartire istruzioni dirette ai presidenti e ai vicepresidenti degli uffici territoriali del partito ȘOR nel paese sulle modalità con cui portare le persone alle manifestazioni, organizzare i trasporti e ricevere il denaro destinato a remunerare i partecipanti. (...)
Dirigendo e pianificando manifestazioni violente e tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali (…), [OSCURATO:PERSONA] è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]».
11.
Il 14 giugno 2023 il Consiglio ha comunicato alla ricorrente, su richiesta di quest’ultima, il documento WK 6382/2023 REV 1, contenente gli elementi di prova che la riguardavano (in prosieguo: il «documento WK 6382/2023»).
12.
Le misure adottate nei confronti della ricorrente negli atti iniziali controversi sono state prorogate dagli atti di mantenimento controversi fino al 29 aprile 2025, sulla base degli stessi elementi di prova contenuti nel documento WK 6382/2023.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso vertente, da un lato, sull’annullamento degli atti iniziali controversi nella parte in cui tali atti la riguardano e, dall’altro, sul risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a seguito dell’adozione di detti atti. Peraltro, il 5 luglio 2024 la ricorrente ha depositato una memoria di adattamento al fine di modificare il dispositivo del proprio atto introduttivo di ricorso, includendovi una domanda di annullamento degli atti di mantenimento controversi. Con decisione dell’11 dicembre 2023, la Commissione europea è stata ammessa a intervenire a sostegno del Consiglio.
14.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.
15.
Per quanto riguarda la domanda di annullamento, l’unica pertinente nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha rilevato che i criteri enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891 avevano carattere alternativo. Esso ha quindi esaminato unicamente i motivi e gli argomenti con i quali la ricorrente contestava la legittimità degli atti controversi in quanto fondati sulla censura secondo la quale essa avrebbe diretto e pianificato manifestazioni violente nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del criterio di cui al punto ii) di tali disposizioni. Per contro, esso non si è pronunciato su quelli che contestavano la legittimità di tali atti in quanto fondati sulla censura secondo la quale la ricorrente sarebbe stata responsabile di gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e di esportazione non autorizzata di capitali, ai sensi del punto iii) di dette disposizioni.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
16.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 3 marzo 2025, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare gli atti controversi nella parte in cui tali atti la riguardano;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente sulla sua domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
– in ogni caso, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla sua domanda presentata ai sensi dell’articolo 268 TFUE, e
– condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
17.
Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
18.
La ricorrente, il Consiglio e la Commissione hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi l’11 marzo 2026.
Analisi
19.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte, in sostanza, su errori di diritto nell’esame dell’eccezione di illegittimità diretta contro la decisione 2023/891 e il regolamento 2023/888, nonché sull’assenza di base giuridica e su uno sviamento di potere. Il secondo riguarda la valutazione degli elementi di prova ai fini dell’applicazione del criterio ii). Il terzo concerne l’esame da parte del Tribunale del motivo relativo alla violazione dei diritti fondamentali.
Sul primo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto nell’esame dell’eccezione di illegittimità della decisione 2023/891 e del regolamento 2023/888
20.
Il primo motivo si articola in due capi. Con essi, la ricorrente contesta, in sostanza ed essenzialmente, al Tribunale di non aver cercato di stabilire il vero obiettivo delle misure restrittive di cui trattasi, il quale sarebbe stato, a suo avviso, non quello enunciato dal Consiglio, bensì quello di sostenere il governo moldavo contro talune forze di opposizione interne. Essa sostiene che il Tribunale non ha esercitato il controllo richiesto sulla scelta della base giuridica, il quale presuppone una verifica dei reali obiettivi degli atti in questione, e che il regime di misure restrittive controverso riguarderebbe, in realtà, dirigenti di partiti di opposizione, costituendo quindi un’ingerenza diretta nel processo politico democratico interno di uno Stato terzo. In tale prospettiva, la ricorrente contesta al Tribunale, da un lato, di aver riconosciuto al Consiglio un indebito margine di discrezionalità per determinare esso stesso se le sue azioni fossero conformi agli articoli 2, 8 e 21 TUE e, dall’altro, di aver erroneamente escluso l’esistenza di uno sviamento di potere.
21.
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomento.
22.
Prima di esaminare gli errori di diritto che tale motivo addebita al Tribunale, occorre esaminare due censure, formulate nell’ambito del primo motivo, che non riguardano, di per sé, siffatti errori. In particolare, da un lato, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il «contesto di fatto». Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, un siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, la parte ricorrente deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento (
8
). Orbene, nel caso di specie la ricorrente non indica in maniera precisa gli elementi di fatto asseritamente snaturati. Ritengo pertanto che tale censura debba essere respinta in quanto irricevibile.
23.
Dall’altro lato, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe commesso un «errore di procedura» nel rifiutare, al punto 175 della sentenza impugnata, di pronunciarsi sulle domande di misure di organizzazione del procedimento proposte dalla ricorrente dinanzi ad esso. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del procedimento rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale ovvero quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (
9
), circostanza questa che non sembra verificarsi nel caso di specie. Ritengo pertanto che anche tale censura debba essere respinta in quanto irricevibile.
24.
Passo ora ad esaminare gli errori di diritto addebitati al Tribunale con il primo motivo. In via preliminare, mi sembra necessario precisarne l’esatta portata. Infatti, la ricorrente non contesta né che l’obiettivo consistente nel consolidare e sostenere la democrazia nonché lo Stato di diritto in uno Stato terzo candidato all’adesione all’Unione rientri nelle finalità della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE, né che il Consiglio possa, in linea di principio, adottare misure restrittive destinate a prevenire la pianificazione di manifestazioni violente al fine di perseguire tale obiettivo. La sua argomentazione non mette quindi in discussione né la competenza del Consiglio in ordine all’adozione degli atti controversi né la legittimità in quanto tale del criterio ii). Essa verte, più precisamente, sull’obiettivo che sarebbe stato realmente perseguito tramite l’applicazione delle misure di cui trattasi nelle circostanze del caso di specie.
25.
Ne consegue che i due capi del primo motivo di impugnazione si basano su una medesima critica. Secondo la ricorrente, il Consiglio avrebbe fatto uso del dispositivo previsto dalla decisione 2023/891 al fine di indebolire talune forze di opposizione a vantaggio del governo moldavo e il Tribunale avrebbe omesso di censurare tale uso. Così inteso, l’argomentazione relativa alla violazione degli articoli 2, 8 e 21 TUE si ricollega, nelle circostanze del caso di specie, alla censura di sviamento di potere. Pertanto è da questo punto di vista che occorre esaminare congiuntamente i due capi del primo motivo.
26.
A tal riguardo, ricordo, al pari del Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, che da una giurisprudenza costante risulta che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quantomeno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (
10
).
27.
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 50 a 57 della sentenza impugnata, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza relativa alle misure restrittive, se l’obiettivo perseguito dal Consiglio, quale risultava dal contenuto e dallo scopo degli atti in questione, rientrasse nella PESC e, in particolare, in uno degli obiettivi enunciati all’articolo 21, paragrafo 2, TUE (
11
). A tal fine, esso ha rilevato che la decisione 2023/891 riguardava persone responsabili di atti che compromettono o minacciano la sovranità, l’indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha altresì ricollocato tali misure nel contesto del sostegno fornito dall’Unione a uno Stato terzo candidato all’adesione, il quale, secondo la valutazione del Consiglio, si trovava ad affrontare atti di destabilizzazione che richiedevano una reazione immediata. Pertanto, il Tribunale poteva ritenere, senza incorrere in errori di diritto, che, alla luce del loro scopo e del loro contenuto, gli atti controversi si ricollegassero direttamente all’obiettivo di consolidamento e di sostegno della democrazia e dello Stato di diritto, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE.
28.
Inoltre, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nell’esercizio della sua valutazione insindacabile dei fatti, che la ricorrente non aveva prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il Consiglio avrebbe perseguito un obiettivo dissimulato, distinto da quello risultante dalla decisione 2023/891.
29.
Il Tribunale ha poi ritenuto, nello stesso punto, che il solo fatto che il Consiglio avesse accolto una richiesta di sostegno formulata dal governo moldavo, di fronte ad atti che minacciavano di destabilizzare la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], non potesse, di per sé, costituire un indizio di sviamento di potere. Esso ha parimenti rilevato che il criterio ii) è formulato in termini generali e può applicarsi a categorie di persone diverse dalle sole personalità politiche dell’opposizione. A tal riguardo, osservo che il testo di tale criterio riguarda comportamenti, vale a dire il fatto di dirigere o pianificare, direttamente o indirettamente, manifestazioni violente, e non l’appartenenza a un partito politico di opposizione.
30.
In tali circostanze, e in assenza di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti di uno sviamento di potere, ritengo che il Tribunale abbia potuto considerare, senza commettere errori di diritto, che gli atti controversi si fondavano su una base giuridica pertinente in materia di PESC e perseguivano uno scopo conforme all’interesse generale, consistente nel consolidare e nel sostenere la democrazia e lo Stato di diritto in uno Stato terzo.
31.
È vero che, a sostegno della propria argomentazione, la ricorrente invoca la sentenza
Commissione/[OSCURATO:PERSONA]
(
12
)nonché la distinzione che essa stabilirebbe tra l’oggetto apparente di un atto e l’obiettivo realmente perseguito da quest’ultimo. Tale giurisprudenza non mi sembra tuttavia applicabile alla presente controversia. Nella causa citata, la Corte era stata adita in merito a una misura nazionale restrittiva degli scambi, la cui presunta giustificazione sanitaria era direttamente contraddetta dalle circostanze della sua adozione, dal suo contesto economico e dai suoi effetti. Nel caso di specie, si tratta di atti della PESC che istituiscono misure restrittive, la cui base giuridica deve essere valutata alla luce di elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tali atti (
13
).
32.
Il controllo della base giuridica consente quindi di verificare la competenza dell’autore dell’atto e la regolarità della procedura seguita per la sua adozione. Esso non consiste nel ricercare, sotto questo profilo, l’esistenza di un’intenzione politica occulta. Quest’ultima questione rientrava nella censura riguardante uno sviamento di potere, che è stata esaminata dal Tribunale. Orbene, come constatato ai paragrafi 27 e 30 delle presenti conclusioni, quest’ultimo non è, a mio avviso, incorso in alcun errore di diritto nel ritenere non dimostrato un siffatto sviamento.
33.
Alla luce di quanto precede, e poiché la ricorrente non contesta che il Consiglio poteva adottare misure restrittive al fine di sostenere la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto respingendo, in assenza di sviamento di potere, l’argomentazione vertente sulla violazione degli articoli 2 e 8 TUE nonché dell’articolo 21, paragrafo 1, TUE. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione.
Sul secondo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto nella presa in considerazione degli elementi di prova e nell’applicazione del criterio ii)
34.
Con il suo secondo motivo di impugnazione, suddiviso in quattro capi, la ricorrente contesta al Tribunale una valutazione viziata da svariati errori di diritto e snaturamenti degli elementi di prova presi in considerazione per giustificare l’iscrizione della stessa nell’elenco controverso in base al criterio ii), relativo, in sostanza, alla pianificazione di manifestazioni violente.
35.
Nell’ambito del primo capo, essa critica la modalità di prova adottata, per il motivo che il Tribunale, basandosi su articoli di stampa, non si sarebbe avvalso del metodo di prova più affidabile. Con il secondo capo, essa contesta la valutazione di tali elementi al fine di accertare che il criterio ii) fosse soddisfatto, con particolare riferimento all’intenzione violenta delle manifestazioni di cui trattasi. Con il terzo capo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore nel valutare il nesso tra il suo comportamento e l’obiettivo delle misure restrittive, dichiarando che essa era responsabile di azioni che, nell’interesse della Federazione russa, minacciavano di compromettere la sovranità e lo Stato di diritto nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con il quarto capo, essa sostiene che il Tribunale non ha tratto le conseguenze dallo scioglimento del suo partito, mentre tale circostanza escludeva, a suo avviso, che la ricorrente potesse ancora soddisfare il criterio ii).
36.
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tali argomentazioni. In particolare, per quanto riguarda il secondo capo del presente motivo, il Consiglio ritiene che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto qualificando i fatti addebitati alla ricorrente come prova del fatto che quest’ultima pianifica, dirige, partecipa a, fornisce sostegno o agevola «manifestazioni violente» o «altri atti di violenza», ai sensi del criterio ii). Il Consiglio aggiunge che l’analisi delle prove svolta dal Tribunale ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente era animata da intenzioni violente o aveva incitato alla violenza o in altro modo rinnegato i fondamenti della società democratica.
Sul primo capo del secondo motivo di impugnazione
37.
Per quanto riguarda il primo capo del secondo motivo di impugnazione, riguardante i punti da 103 a 109 della sentenza impugnata, la ricorrente solleva, in sostanza, due censure. Da un lato, essa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto censurare il fatto che il Consiglio non si era basato su fonti ufficiali, benché tali fonti avrebbero potuto, a suo avviso, essere ottenute nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, essa fa valere che il Tribunale ha violato un principio secondo il quale, qualora siano disponibili diversi metodi di prova, le istituzioni dell’Unione sarebbero tenute a ricorrere a quello più affidabile.
38.
Preciso anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova rientra, in linea di principio, nella competenza del Tribunale, salvo il caso di snaturamento. Tuttavia, tale regola vale solo nei limiti in cui l’impugnazione miri, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fascicolo dei fatti di causa. Per contro, una censura è ricevibile quando non mette in discussione gli accertamenti di fatto in quanto tali, ma critica la qualificazione giuridica adottata dal Tribunale sulla base di fatti considerati accertati (
14
).
39.
Pertanto, nell’ambito del primo capo del presente motivo, nei limiti in cui la ricorrente invita la Corte a mettere in discussione la valutazione concreta da parte del Tribunale del valore probatorio degli atti del fascicolo, la sua argomentazione collide con lo specifico limite dell’impugnazione. Di contro, tale capo di impugnazione è ammissibile nella misura in cui contesta al Tribunale di aver convalidato l’applicazione, da parte del Consiglio, di un criterio giuridico erroneo per valutare il valore probatorio degli elementi prodotti.
40.
Quanto al merito, la Corte ha già rilevato che il principio che prevale nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva, da una parte, che, qualora un elemento di prova sia stato ottenuto regolarmente, la sua ricevibilità non può essere contestata dinanzi al Tribunale e, dall’altra, che il solo criterio pertinente di apprezzamento del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte è la loro attendibilità (
15
).
41.
Peraltro, per quanto riguarda più in particolare il controllo delle misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula che, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire il nome di una persona nell’elenco delle persone interessate da tali misure, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste portata individuale per detta persona, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. A tal fine, esso è tenuto a verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso di specie (
16
).
42.
Alla luce di tale giurisprudenza, le due censure che compongono tale capo, ricordate al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, muovono, a mio avviso, da una medesima premessa errata. La questione rilevante non era se il Consiglio avesse ricercato le prove più attendibili in assoluto né se avrebbe potuto ottenere ulteriori elementi ufficiali. Il Tribunale era chiamato unicamente a determinare se gli elementi effettivamente prodotti presentassero un grado sufficiente di precisione, affidabilità e coerenza per motivare l’inserimento.
43.
Ne consegue che l’argomento formulato al punto 35 dell’impugnazione, secondo il quale la questione pertinente sarebbe stata se il Consiglio poteva ottenere, nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], prove ufficiali «più affidabili» rispetto agli articoli di stampa, non può essere accolto. Tale argomento equivale, in realtà, a trasformare un requisito di sufficiente affidabilità degli elementi del fascicolo in un requisito probatorio ottimale, il che non risulta dalla giurisprudenza della Corte.
44.
L’analogia che la ricorrente intende trarre dalle sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(
17
),
[OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(
18
),
PAN Europe (Closer)
(
19
) e
HSBC Holdings e a./Commissione
(
20
), deve, a mio avviso, essere respinta. Tali sentenze si inseriscono in contenziosi distinti e non consentono di evincere, in materia di misure restrittive, l’esistenza di un obbligo che imponga al Consiglio di ricercare in via prioritaria prove ufficiali o gli elementi che sarebbero, in astratto, i più affidabili.
45.
Un siffatto requisito sarebbe del resto difficile da applicare. L’affidabilità di un elemento di prova non può essere valutata in funzione di una gerarchia predeterminata tra categorie di fonti. Essa dipende dalla sua origine, dal suo contenuto, dal contesto in cui si inserisce, nonché dalla sua concordanza con gli altri elementi del fascicolo.
46.
Per quanto riguarda più in particolare la sentenza
PAN Europe (Closer)
(
21
), il riferimento ai dati scientifici o tecnici disponibili più attendibili è indissolubilmente connesso al quadro specifico della valutazione scientifica dei rischi in materia di prodotti fitosanitari e al principio di precauzione. Una siffatta formula non può essere trasposta tale e quale al controllo giurisdizionale dei motivi di inserimento nel caso di specie. Infatti, e come già rilevato al punto precedente, ciò che rileva in quest’ultimo contesto non è l’identificazione astratta della migliore fonte possibile, come sostiene la ricorrente, bensì l’esistenza di un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per suffragare le constatazioni formulate (
22
).
47.
Non ravviso neppure errori di diritto nella valutazione del Tribunale secondo la quale spettava alla ricorrente individuare con precisione gli elementi idonei a far sorgere dubbi quanto all’affidabilità degli articoli di stampa presi in considerazione. Dal momento che il Consiglio aveva prodotto elementi di prova circostanziati, non era sufficiente che la ricorrente affermasse, in modo generico, che si sarebbero potute ottenere prove ufficiali o più affidabili. Essa era tenuta, al contrario, a mettere concretamente in evidenza le inesattezze, le contraddizioni o le omissioni atte a pregiudicare l’attendibilità dei documenti prodotti.
48.
Ritengo pertanto che il primo capo del secondo motivo di impugnazione debba essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è in realtà inteso a mettere in discussione la valutazione concreta, da parte del Tribunale, della forza probatoria degli elementi del fascicolo. Esso deve invece essere respinto in quanto infondato nella parte in cui afferma che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto convalidando la presa in considerazione, da parte del Consiglio, di elementi di prova provenienti da fonti non ufficiali e non sanzionando il mancato ricorso al metodo probatorio che la ricorrente presenta come «il più affidabile».
Sul secondo capo del secondo motivo di impugnazione
49.
Per quanto riguarda il secondo capo del secondo motivo di impugnazione, relativo ai punti da 114 a 131 della sentenza impugnata, mi sembra utile, tenuto conto della diversità delle censure formulate dalla ricorrente, precisarne anzitutto la portata. Esaminerò, anzitutto, la ricevibilità di tale capo. Illustrerò poi in quale misura la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa alle «intenzioni violente» possa chiarire l’analisi. Spiegherò infine perché, a mio avviso, anche supponendo che il Tribunale abbia potuto dedurre dagli elementi del fascicolo l’esistenza di indizi di intenzioni violente, una siffatta constatazione non consentiva, di per sé, di soddisfare il criterio ii).
50.
In primo luogo, alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, ritengo che occorra distinguere più nettamente, all’interno della stessa argomentazione della ricorrente, quanto rientra in una vera e propria critica di snaturamento e quanto deriva, in realtà, da una contestazione della qualificazione giuridica adottata dal Tribunale.
51.
Per quanto riguarda le censure con le quali la ricorrente contesta le considerazioni della sentenza impugnata relative agli elementi di prova nn. 5, 6, 18, 20, 21 e 22 (
23
), non ritengo che quelle vertenti su un preteso snaturamento possano essere accolte. La ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver accolto, sulla base di tali elementi, constatazioni che essa contesta o di aver attribuito loro una portata che essa ritiene eccessiva. Una siffatta argomentazione non evidenzia tuttavia una valutazione manifestamente erronea di tali elementi di prova. Essa è piuttosto intesa a contestare la portata che il Tribunale ha loro riconosciuto e, più in generale, la conseguenza che ne ha tratto alla luce del criterio di inserimento applicabile.
52.
Lo stesso vale per le censure formulate nei confronti degli elementi di prova nn. 13, 14 e 17 (
24
). Anche in questo caso la ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia alterato il chiaro contenuto di tali documenti. Con il pretesto di una siffatta censura, essa contesta, in realtà, la portata che il Tribunale ha loro riconosciuto nonché la qualificazione giuridica che ne ha dedotto. Ne consegue che, anche su questo punto, la censura così formulata non rientra in realtà nello snaturamento, bensì nella contestazione della valutazione e della qualificazione adottate dal Tribunale.
53.
Per contro, anche se le censure di snaturamento devono essere respinte in quanto tali, il capo resta comunque ricevibile nella parte in cui mette in discussione la qualificazione giuridica adottata dal Tribunale, sia rispetto ai fatti che esso riteneva accertati sia rispetto alla portata che esso ha riconosciuto alla nozione di «intenzioni violente» alla luce del criterio ii).
54.
In secondo luogo, occorre precisare in quale misura la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
25
), che sancisce la libertà di riunione e di associazione, possa essere presa in considerazione ai fini dell’esame del presente capo. In particolare, è in discussione la nozione di «intenzioni violente» nell’esercizio della libertà di manifestazione, cui il Tribunale ha fatto riferimento nella sentenza impugnata e che la ricorrente invoca a sostegno di tale parte del secondo motivo di impugnazione.
55.
Ritengo che tale giurisprudenza presenti un indubbio interesse ai fini della definizione della nozione di «intenzioni violente» nel contesto delle manifestazioni e per evitare che essa sia confusa con la mera volontà di provocare disturbi, di suscitare agitazioni o di alimentare il malcontento. Come precisato dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, la Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 11 della CEDU non tuteli lo svolgimento di una manifestazione quando gli organizzatori o i partecipanti hanno intenzioni violente, incitano alla violenza o respingono in altro modo i fondamenti della società democratica (
26
). Del pari, osservo che la Corte EDU ha precisato che né il mero rischio di disordini né la sola possibilità che persone animate da intenzioni violente aderiscano a una manifestazione sono, di per sé sufficienti, a far perdere a quest’ultima la relativa tutela (
27
).
56.
Tuttavia, ritengo che la giurisprudenza in parola non possa essere trasposta tale e quale alla presente causa. Nelle sentenze citate si trattava di stabilire se gli atti in questione rientrassero ancora nell’esercizio della libertà di riunione pacifica tutelata dall’articolo 11 della CEDU. Orbene, nel caso di specie, la questione è diversa. Si tratta di stabilire se le condizioni di cui al criterio ii) siano soddisfatte. È vero che tale giurisprudenza può utilmente chiarire la nozione di «intenzioni violente» nel contesto delle manifestazioni. Essa non può tuttavia, di per sé, determinare l’applicazione del criterio di inserimento di cui trattasi. Tale criterio appartiene a un contesto giuridico distinto, che può certamente presentare alcuni punti di convergenza con la libertà di manifestazione, ma le cui condizioni specifiche devono essere valutate in modo autonomo alla luce dei peculiari requisiti del contenzioso in materia di misure restrittive.
57.
A questo proposito, e in terzo luogo, la censura relativa all’erronea applicazione del criterio ii) deve, a mio avviso, essere esaminata in quanto tale. È su questo punto che il Tribunale mi sembra essere incorso in un errore di diritto. Rilevo che la ricorrente ha sollevato tale censura in modo esplicito nel titolo che precede il punto 46 dell’impugnazione, invocando errori di diritto relativi al carattere violento delle manifestazioni. Risulta altresì dal punto 8 della replica, nonché dagli scambi intervenuti all’udienza, che essa contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente tale criterio, non avendo accertato l’esistenza di manifestazioni violente.
58.
Il criterio ii), quale enunciato nella decisione 2023/891, riguarda un comportamento oggettivamente collegato a manifestazioni violente o ad altri atti di violenza. Esso non si riduce a un elemento soggettivo relativo all’intenzione dell’interessato. In realtà, non ne fa menzione. Il criterio, e, insisto, l’intero criterio, ma nient’altro che il criterio («no less, but certainly not more»), richiede un elemento materiale, consistente nel pianificare, partecipare a, sostenere o agevolare manifestazioni o atti del genere (
28
). Tale elemento oggettivo deve essere dimostrato.
59.
È vero che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU menzionata al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, intenzioni violente possono presentare una rilevanza probatoria significativa nella valutazione del carattere pacifico o violento di una manifestazione. Tali intenzioni possono quindi costituire un indizio utile per valutare la natura delle manifestazioni in questione o il ruolo della persona interessata dalle misure restrittive. Esse non possono tuttavia sostituirsi all’elemento materiale richiesto dal criterio ii).
60.
Orbene, nel caso di specie, come risulta dai punti 114 e 115 della sentenza impugnata, il Tribunale ha incentrato il proprio ragionamento sulla questione se fosse dimostrato che la ricorrente era animata da «intenzioni violente». È vero, a tal riguardo, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale ha giustamente considerato che taluni elementi del fascicolo, citati in particolare ai punti da 117 a 122 della sentenza impugnata, evidenziavano intenzioni violente. Si poteva ritenere che tali elementi, valutati congiuntamente, rivelassero una strategia di conflitto (
29
). Tuttavia, è proprio su questo punto che il Tribunale è incorso, a mio avviso, in un errore di diritto, considerando tale constatazione sufficiente per ritenere che il criterio ii) fosse soddisfatto. In altri termini, è l’aver reso autonomo l’elemento soggettivo rispetto a quello oggettivo, da parte del Tribunale, a porre un problema.
61.
Infatti, il Tribunale sembra aver confuso due piani distinti. Il primo è quello, derivato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 11 della CEDU, della delimitazione dell’ambito delle manifestazioni pacifiche. A tal riguardo, come indicato al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, la nozione di «intenzioni violente» è pertinente e può svolgere un ruolo decisivo nel determinare se gli atti di cui trattasi rientrino ancora nella tutela connessa alla libertà di riunione pacifica. Il secondo è quello, proprio delle misure restrittive dell’Unione, dell’applicazione del criterio ii). In tale contesto, spettava al Tribunale verificare se le manifestazioni nelle quali la ricorrente sarebbe stata implicata, o che essa avrebbe pianificato, diretto, sostenuto o agevolato,
presentassero esse stesse un carattere violento
ai sensi del criterio applicabile, verifica che esso non ha svolto.
62.
Pertanto, la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 128 della sentenza impugnata mi sembra viziata da un errore nella qualificazione giuridica dei fatti. In particolare, il Tribunale considera che «l’indicazione contenuta nei motivi degli atti impugnati secondo cui la ricorrente avrebbe impartito istruzioni al fine di reclutare (…) persone per partecipare alle manifestazioni
nel corso delle quali sono stati commessi atti di violenza
non è viziata da un errore di valutazione» (
30
). Orbene, tale conclusione non trova fondamento nella valutazione degli elementi di prova effettuata ai punti da 116 a 127 di tale sentenza. Infatti, da detta valutazione non risulta che nel corso delle manifestazioni di cui trattasi siano stati effettivamente commessi atti di violenza (
31
).
63.
In tali circostanze, ritengo che il secondo capo del secondo motivo di impugnazione sia fondato nella parte in cui contesta, in sostanza, al Tribunale di aver travisato la portata esatta del criterio ii).
Sul terzo capo del secondo motivo di impugnazione
64.
Con il terzo capo del secondo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 132 a 141 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che le manifestazioni in questione fossero state organizzate nell’interesse e con il concorso della Federazione russa, che rientrassero nelle azioni di destabilizzazione alle quali le misure restrittive miravano a rispondere e che consentissero quindi al Consiglio di considerare, senza errori di valutazione, la ricorrente responsabile di atti che hanno compromesso o minacciato la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].
65.
In via preliminare, ritengo che le censure vertenti su uno snaturamento degli elementi di prova non possano essere accolte. Risulta infatti dal punto 70 dell’impugnazione che la ricorrente non contesta realmente il contenuto sostanziale degli elementi esaminati dal Tribunale, in particolare le prove nn. 21 e 22 del documento WK 6382/2023, bensì la conclusione che questo ne ha tratto al punto 140 della sentenza impugnata, secondo la quale le manifestazioni in questione sarebbero state organizzate nell’interesse e con il concorso della Federazione russa. La sua argomentazione verte quindi, in realtà, sulla qualificazione giuridica dei fatti considerati dal Tribunale alla luce delle condizioni di applicazione delle misure restrittive di cui trattasi. Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, una siffatta questione rientra nella competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione.
66.
Nel merito, le censure della ricorrente non mi sembrano accoglibili. Quest’ultima contesta, in sostanza, al Tribunale di aver attribuito un’importanza eccessiva alla qualificazione del suo partito come filorusso o favorevole alla Russia, mentre una siffatta caratterizzazione non potrebbe, a suo avviso, dimostrare né una volontà di annessione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] alla Federazione russa né un sostegno alle azioni illegittime di quest’ultima. Essa sostiene altresì che la mera esistenza di legami con la Federazione russa non era sufficiente a soddisfare il criterio di inserimento.
67.
Ritengo che un argomento del genere non possa essere accolto. Come rilevato dal Consiglio nella sua controreplica, la qualificazione del partito della ricorrente come filorusso non costituisce l’unico elemento preso in considerazione dal Tribunale. Essa fa parte di un insieme di indizi concreti e concordanti sui quali il Tribunale si è basato per valutare se le manifestazioni in questione compromettessero o minacciassero la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] o, più in generale, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza in tale Stato.
68.
Inoltre, tale qualificazione non può essere isolata dal contesto normativo e fattuale richiamato dalla decisione 2023/891. Risulta in particolare dai suoi considerando 4 e 7 di detta decisione che le azioni in questione si inserivano, secondo il Consiglio, in un contesto di tentativi di destabilizzazione collegati alla Federazione russa, volti a sfruttare la dipendenza energetica della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] al fine di suscitare disordini nella popolazione e di esercitare una pressione sul governo moldavo.
69.
Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che il Tribunale si sarebbe basato su semplici legami astratti tra essa e la Federazione russa. Ai punti da 134 a 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato precisi collegamenti, ricollocati nel contesto politico ed economico nato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, nonché una serie di elementi di prova diretti a dimostrare che la Federazione russa cercava, in particolare attraverso la formazione di talune persone alla violenza, di strumentalizzare le manifestazioni organizzate dalla ricorrente al fine di destabilizzare la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. È alla luce di questo insieme di elementi che il Tribunale ha ritenuto che le manifestazioni in parola potessero essere considerate come rientranti in siffatte azioni di destabilizzazione.
70.
In tali circostanze, ritengo che il Consiglio, e successivamente il Tribunale, avessero la facoltà di ricollocare le condotte contestate nel contesto generale atto a chiarirne la portata. Pertanto, suggerisco alla Corte di respingere il terzo capo del secondo motivo di impugnazione in quanto infondato.
Sul quarto capo del secondo motivo di impugnazione
71.
Con il quarto capo del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente critica i punti da 142 a 154 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha considerato, in particolare ai punti 149 e 150 di tale sentenza, che lo scioglimento del suo partito politico non aveva reso obsolete le misure restrittive di cui trattasi, anche in assenza di pianificazione di manifestazioni violente successivamente al suo inserimento iniziale negli elenchi controversi.
72.
In via preliminare, mi sembra che la censura vertente su uno snaturamento dei fatti, dedotta al punto 76 dell’impugnazione, debba essere respinta in quanto irricevibile. Essa è formulata in termini vaghi e non riguarda alcun elemento di prova preciso, contrariamente ai requisiti ricordati al paragrafo 22 delle presenti conclusioni. In realtà, la ricorrente non mette in discussione uno snaturamento manifesto dei fatti o degli elementi di prova, ma contesta le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dallo scioglimento del partito politico ȘOR e, più in generale, dall’asserita evoluzione della situazione di fatto.
73.
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il mantenimento di una persona in un elenco di misure restrittive presuppone che si verifichi se, dall’iscrizione iniziale o dal precedente riesame, la situazione di fatto si sia evoluta in modo tale che non sia più possibile trarre la medesima conclusione quanto al coinvolgimento dell’interessato nelle attività considerate (
32
).
74.
Orbene, nel caso di specie, lo scioglimento del partito ȘOR non rendeva, di per sé, illegittimo il mantenimento delle misure controverse. Il criterio ii) non è formulato con riferimento all’appartenenza a una determinata formazione politica, ma riguarda il fatto di organizzare, dirigere, partecipare a, sostenere o agevolare manifestazioni violente o altri atti di violenza. Pertanto, anche se le condotte contestate si sono inserite, di fatto, in un contesto partitico, esse non ne dipendevano necessariamente in diritto. Il venir meno di tale contesto non era quindi di per sé sufficiente a escludere che la ricorrente potesse ancora rientrare nel criterio di cui trattasi.
75.
Il Tribunale non si è peraltro limitato a escludere la rilevanza dello scioglimento, nel giugno 2023, del partito politico della ricorrente, dichiarato incostituzionale. Esso ha altresì preso in considerazione, al punto 146 della sentenza impugnata, il comportamento personale recente dell’interessata, in particolare il suo coinvolgimento nell’organizzazione delle manifestazioni di cui trattasi, le sue dichiarazioni che potevano provocare disordini in occasione di queste ultime, nonché le sue attività sui social network. È sulla base di tale insieme di elementi che esso ha correttamente ritenuto che il Consiglio avesse potuto validamente considerare che la ricorrente poteva ancora rientrare nel criterio ii).
76.
Neppure l’argomento relativo all’assenza di nuove manifestazioni violente nel periodo immediatamente successivo all’inserimento iniziale mi sembra convincente. La giurisprudenza citata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni non impone al Consiglio di presentare, ad ogni riesame, fatti nuovi della stessa natura di quelli alla base dell’inserimento iniziale. Essa richiede un riesame aggiornato, volto a verificare se i motivi iniziali mantengano la loro rilevanza rispetto alla situazione esistente alla data del mantenimento.
77.
A tal riguardo, il Tribunale ha sostanzialmente rilevato, ai punti da 149 a 152 della sentenza impugnata, che le manifestazioni in questione si inserivano in un passato molto recente, che esse avevano prodotto gravi effetti sulla situazione nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e che tali effetti non avevano perso la loro rilevanza, dato che il contesto geopolitico non era mutato e che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non erano stati conseguiti. Esso ha quindi valutato lo scioglimento del partito ȘOR e la mancanza di nuove manifestazioni nell’ambito di un riesame aggiornato della situazione, senza ritenere che tali circostanze fossero, di per sé, sufficienti a privare i motivi iniziali della loro rilevanza.
78.
Ne deduco che il quarto capo del secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda uno snaturamento dei fatti. Per il resto, nella parte in cui esso verte su un errore di diritto, ritengo che il Tribunale abbia potuto considerare, senza incorrere in errori di diritto, che la situazione non si era evoluta in modo tale da non poter mantenere la medesima conclusione quanto al coinvolgimento della ricorrente nelle attività di cui al criterio ii). Il quarto capo del presente motivo non mi appare quindi fondato.
79.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere accolto nella parte in cui contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’applicazione del criterio ii), considerando l’esistenza di «intenzioni violente» sufficiente per concludere che la condizione relativa alla pianificazione, alla direzione, al sostegno, all’agevolazione di manifestazioni violente o all’implicazione nelle stesse era soddisfatta. Esso dev’essere respinto quanto al resto.
Sul terzo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nella valutazione della violazione dei diritti fondamentali
80.
Con il terzo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti da 164 a 167 della sentenza impugnata, che le misure restrittive di cui trattasi non arrecavano un pregiudizio sproporzionato, da un lato, allo Stato di diritto e alla sua libertà di impegnarsi in un’attività politica e, dall’altro, al suo diritto di proprietà nonché alla sua libertà d’impresa.
81.
Il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.
82.
Prima di esaminare il merito di tale motivo, occorre valutarne la ricevibilità. Secondo una giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi. Spetta alla Corte, se necessario d’ufficio, verificare se tale requisito sia soddisfatto (
33
).
83.
Nel caso di specie, detto requisito mi appare soddisfatto. La ricorrente fa chiaramente riferimento ai punti da 164 a 167 della sentenza impugnata e afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le misure restrittive di cui trattasi non le imponevano inconvenienti sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. A tal riguardo, essa invoca in particolare la giurisprudenza della Corte EDU relativa alle intenzioni violente nel contesto dell’articolo 11 della CEDU e addebita al Tribunale di non aver tenuto conto dello scioglimento del partito ȘOR.
84.
Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione individua con sufficiente chiarezza sia i punti contestati della sentenza impugnata sia gli argomenti giuridici dedotti a loro sostegno. Esso è quindi, a mio avviso, ricevibile.
85.
Quanto al merito, occorre ricordare che il controllo di proporzionalità delle misure restrittive tiene conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in materia di PESC. Esso implica di verificare, in primo luogo, che le misure in questione perseguano un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione; in secondo luogo, che esse non siano manifestamente inadeguate rispetto a tale obiettivo e, in terzo luogo, che esse non eccedano manifestamente quanto necessario per raggiungerlo, imponendo all’interessato un onere eccessivo rispetto allo scopo perseguito (
34
). È alla luce di tale contesto che occorre esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nella sua valutazione della proporzionalità degli atti controversi.
86.
Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, ai punti da 163 a 165 della sentenza impugnata, che le misure restrittive di cui trattasi perseguivano un obiettivo di interesse generale, consistente nel sostenere le autorità moldove di fronte ad azioni destabilizzanti idonee a ostacolare il processo di adesione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] all’Unione. Esso ha altresì ritenuto che tali misure fossero adeguate, in quanto riguardavano segnatamente le persone che, tramite la direzione o la pianificazione di manifestazioni violente, rappresentavano una minaccia per la democrazia e per lo Stato di diritto in tale Stato.
87.
Per quanto riguarda il carattere asseritamente eccessivo di tali misure, il Tribunale ha rilevato, al punto 167 della sentenza impugnata, che esse non ostavano irrimediabilmente a che la ricorrente proseguisse un’attività politica di opposizione nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Esse non le impedivano, in quanto tali, di organizzare manifestazioni contro il governo, purché restassero pacifiche e non rientrassero nel quadro di azioni destabilizzanti condotte da attori esterni, come la Federazione russa.
88.
Tale valutazione non mi sembra viziata da un errore di diritto. Come già indicato nell’ambito dell’analisi del quarto capo del secondo motivo di impugnazione, le misure controverse non sono state adottate in ragione dell’appartenenza della ricorrente a un partito politico di opposizione, bensì a causa di comportamenti considerati rientranti nel criterio ii). Tali misure non la privano quindi, per il loro stesso oggetto, della possibilità di continuare a esercitare un’attività politica lecita. Esse non ledono neppure il contenuto essenziale dei suoi diritti fondamentali, in particolare del suo diritto di proprietà e della sua libertà d’impresa, in quanto sono limitate, reversibili e accompagnate dalle garanzie proprie del regime delle misure restrittive (
35
).
89.
Infine, l’argomento secondo il quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto del cambiamento di contesto derivante dallo scioglimento del partito ȘOR non può essere accolto. Il Tribunale ha espressamente esaminato tale circostanza ai punti da 142 a 150 della sentenza impugnata. Come rilevato al paragrafo 78 delle presenti conclusioni, esso ha correttamente ritenuto che tale scioglimento non fosse sufficiente a rendere obsolete le misure adottate nei confronti della ricorrente, tenuto conto del loro obiettivo, del loro contesto e del comportamento personale dell’interessata.
90.
Sulla base di tali considerazioni, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nella valutazione della proporzionalità delle misure restrittive e sull’asserita violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.
Conclusioni
91.
A causa dell’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nell’interpretazione del criterio ii), suggerisco alla Corte di accogliere il secondo capo del secondo motivo di impugnazione e, pertanto, di annullare la sentenza impugnata. Infatti, come risulta dai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, la natura violenta delle manifestazioni è stata contestata dinanzi al Tribunale. Orbene, quest’ultimo non ha verificato se le manifestazioni in questione avessero effettivamente dato luogo ad atti qualificabili come «violenti» ai sensi del criterio ii). Il Tribunale, per respingere il ricorso, ha indirizzato il suo esame verso l’intenzione soggettiva della ricorrente, laddove un tale elemento non rientra nelle condizioni specifiche di detto criterio.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
92.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
93.
Ritengo che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia. Come dimostrato dall’esame del secondo capo del secondo motivo di impugnazione, il Tribunale non ha applicato il test giuridico adeguato al fine di stabilire se il criterio ii) fosse soddisfatto. Orbene, l’applicazione del test giuridico pertinente presuppone un esame di elementi di fatto relativi all’esistenza di «manifestazioni violente o altri atti di violenza» ai sensi di detto criterio. Tali elementi non mi sembrano emergere in modo sufficiente dal fascicolo sottoposto alla Corte.
94.
A tal riguardo, e come ricordato al paragrafo 91 delle presenti conclusioni, occorre aggiungere che, come risulta dai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, la ricorrente ha precisamente contestato che le manifestazioni considerate dal Consiglio possano essere qualificate come «violente» ai sensi del criterio ii). In tali circostanze, propongo alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
Sulle spese
95.
Poiché, secondo la mia analisi, la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.
Conclusione
96.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 dicembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(T‑493/23, EU:T:2024:904), è annullata.
2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3) Le spese sono riservate.
1
Lingua originale: il francese.
2
Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2023, L 140 I, pag. 9).
3
Regolamento del Consiglio, del 30 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2023, L 140 I, pag. 1).
4
Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (GU L, 2024/1242).
5
Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (GU L, 2024/1243).
6
Decisione del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2023, L 114, pag. 15).
7
Regolamento del Consiglio del 28 aprile 2023 (GU 2023, L 114, pag. 1).
8
V.,
inter alia
, sentenze del 15 maggio 2025,
Kiene e a./Parlamento e Consiglio
(C‑487/24 P, EU:C:2025:357, punto 21), e del 26 marzo 2026,
Pumpyanskiy e a./Consiglio
(C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P; in prosieguo: la «sentenza Pumpyanskiy», EU:C:2026:245, punto 157).
9
V. sentenza del 26 gennaio 2017,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 117 e giurisprudenza citata).
10
V. sentenze del 28 marzo 2017,
Rosneft
(C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 135), e del 29 novembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 86).
11
V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015,
Ezz e a./Consiglio
(C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 42 e giurisprudenza citata).
12
Sentenza del 15 luglio 1982 (40/82, EU:C:1982:285). Rilevo che, in tale causa, la Corte, per ammettere che la misura nazionale conteneva una restrizione dissimulata, si è basata su «taluni fatti accertati» che portavano a concludere che la normativa britannica nascondesse un obiettivo protezionistico e non fosse realmente finalizzata alla tutela della salute (punto 37 di tale sentenza). In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva vietato l’importazione di tacchini di Natale provenienti dalla Francia invocando la tutela della salute animale contro la malattia di Newcastle. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale restrizione non perseguisse realmente un obiettivo sanitario, ma costituisse una restrizione dissimulata che rispondeva a fini protezionistici. Essa ha tenuto conto, in particolare, del fatto che la misura era stata adottata in prossimità delle festività natalizie al fine di ostacolare le importazioni francesi, sotto la pressione esercitata dai produttori britannici.
13
V., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015,
Ezz e a./Consiglio
(C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 42 e giurisprudenza citata), e del 28 luglio 2016,
Tomana e a./Consiglio e Commissione
(C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 37).
14
V., a tal proposito, sentenza
Pumpyanskiy
(punti 162 e 324). V., altresì, sentenza del 26 settembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 103), in cui la Corte ricorda che «[s]ussiste uno snaturamento quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione di quelli esistenti appare manifestamente erronea. Spetta alle ricorrenti indicare con precisione le prove che sono state snaturate e indicare gli errori di valutazione che sarebbero stati commessi».
15
V. sentenza del 26 settembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 65).
16
V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013,
Commissione e a./Kadi
(C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 119 e 124), nonché del 13 marzo 2025,
Shuvalov/Consiglio
(C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 38).
17
Sentenza del 24 settembre 2019 (T‑760/15 e T‑636/16, EU:T:2019:669, punto 194).
18
Sentenza del 21 settembre 2023 (C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 143).
19
Sentenza del 25 aprile 2024 (C‑308/22, EU:C:2024:350, punti 90, 92 e 94).
20
Sentenza del 27 novembre 2024 (T‑561/21, EU:T:2024:869, punti 132 e 137).
21
Sentenza del 25 aprile 2024 (C‑308/22, EU:C:2024:350).
22
V.,
inter alia
, sentenza del 26 marzo 2026,
UC/Consiglio
(C‑455/24 P, EU:C:2026:253, punto 116 e giurisprudenza citata).
23
V. punti da 117 a 124 della sentenza impugnata.
24
V. punto 130 della sentenza impugnata.
25
Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
26
V. Corte EDU, 15 ottobre 2015, Kudrevičius e altri c. Lituania [GC] (CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 92). V. più in generale, sull’articolo 11 della CEDU, v. Keller, H., «Artikel 11. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit», in Frowein, J.O. e Peukert, W.,
Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar
, N. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4
a
ed., pagg. da 723 a 759.
27
V. Corte EDU, 12 giugno 2014, Primov e altri c. Russia (CE:ECHR:2014:0612JUD001739106, §§ 155 e 157). Occorre altresì menzionare,
inter alia
, la decisione della Corte EDU dell’11 ottobre 2001, Osmani e altri c. «L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia» (CE:ECHR:2001:1011DEC005084199). In tale causa, i ricorrenti avevano organizzato una serie di manifestazioni pur essendo a conoscenza del rischio che queste degenerassero in sommosse, gravi disordini e scontri con la polizia. Di fatto, tali manifestazioni hanno dato luogo a un attacco contro le forze dell’ordine da parte di un gruppo munito di manganelli in metallo con lanci di pietre, sassi, bombe Molotov e proiettili di gas lacrimogeno. I ricorrenti si erano inoltre distinti per le loro prese di posizione radicali contro il governo, per l’organizzazione di gruppi di manifestanti, per l’attribuzione di responsabilità e per le istruzioni impartite ai partecipanti. In tale contesto, la Corte EDU ha respinto i ricorsi proposti dinanzi ad essa in quanto irricevibili.
28
Pur essendo consapevole che le misure restrittive hanno carattere conservativo [v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008,
Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione
(C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 358)], e non costituiscono quindi sanzioni penali, può essere utile, a titolo puramente analitico, comprendere il criterio ii) per analogia con la struttura di un reato. Infatti, pur non avendo di per sé natura penale, tale criterio presenta, nella sua formulazione, una struttura che non è estranea a quella di una tipizzazione penale, il che può chiarire l’approccio seguito dal Tribunale nell’applicazione, a mio avviso erronea, di detto criterio al caso di specie. Secondo la concezione maggioritaria nell’ambito del diritto penale comparato, quella di «reato» è una nozione complessa, che comprende allo stesso tempo, una condotta, vale a dire l’elemento oggettivo del reato, e un atteggiamento soggettivo, vale a dire l’elemento intellettivo o psicologico dello stesso (per un’analisi delle modalità di percezione dell’esistenza dell’elemento psicologico del reato nei diversi diritti nazionali, v. Pradel, J.,
Droit pénal comparé
, Dalloz, Parigi, 2008, 3
a
ed., pagg. 62 e 63, nonché pag. 90 e segg. V., altresì, Tulkens, F. e van de Kerchove, M.,
Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, 8
a
ed., pagg. da 358 a 359). In materia di reati, l’elemento psicologico si compone di due elementi, ossia la coscienza (
sciens
) e la volontà (
volens
), che quindi concorrono a costituire il dolo penale (v. Hennau, C. e Verhaegen, J., con il contributo di [OSCURATO:PERSONA], D. e Bruyndonckx, A.,
Droit pénal général
, Bruylant, Bruxelles, 2003, 3
a
ed., pag. 320; v., altresì, [OSCURATO:PERSONA], D. e [OSCURATO:PERSONA], A.,
Droit pénal général luxembourgeois
, Bruylant, Bruxelles, 2004, 2
a
ed., pag. 325).
Tuttavia, a differenza di una tipizzazione penale, il criterio ii) non contempla alcun riferimento, sia pure implicito, allo stato psicologico e si limita all’elemento oggettivo. Pertanto, e operando un parallelo strettamente teorico tra il criterio ii) e la teoria penalistica relativa agli elementi costitutivi del reato, mi sembra che il Tribunale, nel caso di specie, abbia incentrato il proprio controllo sulla ricerca di una forma di
mens rea
, mentre tale criterio richiedeva anzitutto la configurazione di un
actus reus
, vale a dire, segnatamente, la pianificazione, la direzione di manifestazioni o di altri atti o l’implicazione negli stessi, atti che dovevano a loro volta rivestire un carattere violento.
29
Il Tribunale ha in tal senso rilevato, ai punti da 117 a 121 della sentenza impugnata, segnatamente sulla base degli elementi di prova nn. 5, 6 e 18, l’esistenza di una prassi consistente, per il partito della ricorrente, nel selezionare e remunerare persone affinché partecipassero alle manifestazioni organizzate da tale partito. Esso ha altresì considerato lo specifico ruolo della ricorrente nell’organizzazione di siffatti raduni, nonché l’esistenza di tecniche di occultamento relative al pagamento e al trasporto dei partecipanti verso Chișinău ([OSCURATO:PERSONA]). A questi elementi si aggiungevano quelli tratti, da un lato, dalla prova n. 22, citata al punto 122 della sentenza impugnata, relativa all’arresto di 24 persone e al sequestro di fondi destinati al finanziamento delle manifestazioni, e, dall’altro, dagli elementi di prova nn. 20 e 21, citati al punto 123 di detta sentenza, secondo cui membri di gruppi paramilitari nonché ex soldati e ufficiali di polizia sarebbero stati selezionati al fine di provocare agitazioni sociali durante tali raduni.
30
Il corsivo è mio.
31
Per completezza dell’analisi, rilevo che, al punto 45 della sua impugnazione, la ricorrente afferma che alcune delle manifestazioni da lei organizzate in qualità di vicepresidente di un importante partito di opposizione «hanno dato luogo ad atti di violenza». In risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, la ricorrente ha precisato che tale affermazione riguardava atti da essa qualificati come «isolati, non pianificati e sporadici».
32
V., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017,
Consiglio/LTTE
(C‑599/14 P, EU:C:2017:583, punto 46), e del 13 marzo 2025,
PKK/Consiglio
(C‑72/23 P, EU:C:2025:182, punto 106).
33
V. sentenza
Pumpyanskiy
(punto 157 e giurisprudenza citata).
34
V. sentenza
Pumpyanskiy
(punti da 229 a 233).
35
Rilevo al riguardo che, al punto 164 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che quest’ultima non aveva individuato misure meno restrittive che consentissero di raggiungere con la stessa efficacia l’obiettivo perseguito.