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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19687/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 17843 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 38 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 229/2013 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 31 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziariaaveva rettificato il suo reddito da lavoro autonomo, previo rilievo dell’esistenza di moviment azioni bancarie in uscita, poste a suo carico come presunti compensi ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La C.T.P. annullò parzialmente l’atto impositivo, ritenendo che in relazione alla ripresa di tre importi il contribuente avesse fornito adeguata giustificazione.

2. La sentenza di primo grado fu oggetto di appello principale dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale del Poma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia respinse entrambi i gravami, rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che la documentazione offerta dal contribuente in ordine alle riprese annullate consentiva di escludere che i relativi importi potessero concorrere a formare il maggior reddito accertato e che, per contro, in relazione alle restanti riprese non erastata fornita idonea prova in tal senso, poiché il Poma si era limitato a generiche affermazioni sulla destinazione finale del corrispondente denaro prelevato dal proprio conto corrente bancario e aveva rinviato a dichiarazioni di terzi rilasciate dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronunzia della C.T.R. con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con resistenza dell’Amministrazione a mezzo di controricorso.Quindi ha depositato un ricorso successivo, affidato a due motivie contenente richiesta di rimessione in termini e istanza di riunione al primo ricorso, e memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che:

1. Con il primo motivo d i ricorso, denunziando «omessa, ovvero insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 62, 1° comma, del d.l.vo n. 547/1992 ed art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.)», il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le giustificazioni da lui addotte in relazione ai prelievi oggetto di ripresa non fossero idonee a superare la presunzione di cui all’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Assume, in particolare, che i giudici d’appello, nel qualificare tali giustificazioni come «generiche affermazioni sulla destinazione finale di parte del denaro», rese «rinviando a dichiarazioni di terzi rilasciate dopo la notifica dell’avviso di accertamento per cui ècausa», avrebbero trascurato di considerare una pluralità di circostanze, quali: (a) l’esistenza di un dichiarazione scritta resa dalla propria moglie, la quale aveva confermato di aver ricevuto tali somme in contanti; (b) l’allegazione del fatto che tali elargizioni erano riconducibili «a quei doveri di solidarietà e di assistenza coniugale che tuttora sono predicati dall’art. 143, commi 2° e 3°, c.c.»; (c) l’allegazione del fatto che alle dichiarate elargizioni corrispondeva documentazione contabile dei prelievi, costituita da copie di assegni e contabili bancarie.

2. Con il primo motivo del ricorso successivo, il contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ.

Osserva, in tal senso, che la pretesa erariale traeva esclusivo fondamento dalla presunzione legale di cui alla prima norma evocata, tuttavia medio tempore oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui fondava detta presunzione.

3. Con il secondo mezzo il ricorrente poi deduce, in relazione alla medesima circostanza, nullità della sentenza impugnata per contrasto con gli artt. 113, comma primo, e 115, comma primo, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza d’appello, fondandosi su una norma non più applicabile,avrebbe statuito su una pretesa creditoria radicalmente sfornita di valida prova.

4. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, sussistendo fra gli stessi un’evidente connessione determinata dal riferimento alla medesima statuizione.

5. Ciò premesso, occorre valutare l’istanza di rimessione in termini prodromica all’esame del secondo ricorso, il cui scrutinio può essere condotto, per le ragioni che fra breve si esporranno, unitamente a quello dei due motivi ai quali quest’ultimo è affidato.

Tanto l’istanza di rimessione in termini quanto il secondo ricorso, infatti, si fondano sull’intervenuta declaratoria di illegittimità – per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014– dell ’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui presume la riferibilità a compensi dei prelievi effettuati dal professionista sui propri conti correnti.

5.1. Com’è noto, l’art. 136 della Costituzione dispone che la declaratoria di illegittimità costituzionale di unanorma di legge o di un atto avente forza di legge determina la cessazione dei relativi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Ne deriva la possibilità che tale declaratoria sia applicata –in guisa di sostanziale jus superveniens –anche ai processi in corso.

5.2. A tale ultimo riguardo, tuttavia, questa Corte ha ripetutamente affermato che le preclusioni derivanti dal sistema delle impugnazioni non possono essere inficiate dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, poiché quest’ultima, essendo destinata ad operare solo per l’avvenire, postula l’esistenza di un processo nel quale debba darsi esecuzione alla norma applicata.

Diversamente, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale(cfr. Cass. n. 6940/2022; Cass. n. 34575/2019; Cass. n. 574/2015; Cass. n. 9950/2012); né tale sentenza può avere effetti sugli attiimpositivi in relazione ai quali non è censurato il profilo in ordine al quale la norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale (Cass. n. 2280/2007; Cass. n. 4549/2006), stante la definitività dell’atto conseguente alla omessa tempestiva impugnazione (Cass. n. 34617/2019).

5.3. Dando continuità ai principii appena esposti, osserva il Collegio che il primo ricorso del contribuente è affidato ad un unico motivo che non ha a tema il contenuto della norma oggetto della declaratoria di incostituzionalità; in relazione all’art. 32, comma primo, num. 2) del d.P.R. n. 600/1973, infatti, il ricorrente riserva «l’intenzione di sollevare questione di illegittimità costituzionale» mediante «apposita istanza che verrà depositata nel prosieguo» (pag. 51 del ricorso), ma non articola alcuna specifica ragione di impugnazione, limitandosi a criticare –come si avrà modo di osservare in seguito – la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici d’appello.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l’invocata rimessione in termini, dovendosiosservare, in senso contrario, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronunzia n. 228 del 2014 non è idonea a spiegare i suoi effetti in questa controversia.Infatti il perimetro del giudizio, delineatosi per effetto del contenuto del ricorso, si determina anche con riguardo alle regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l’efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento al quale l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (v.

Cass., Sez.

U., n. 10163/2003; Cass., Sez.

U., 19 novembre 2001, n. 14541).

5.4. In altri termini, la questione degli effetti dell’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, conseguente alla pronuncia della senten za della Corte costituzionale n. 228 del 2014, e della dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento, perché relativo ad una pretesa erariale fondata su accertamento condotto in base a detta norma, non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, perché si tratta di questionenon sottoposta alla cognizione di questa Corte, e non per ragioni non imputabili al ricorrente.

Consegue il rilievo di inammissibilità del secondo ricorso per tardività.

6. Resta quindi l’esame del primo ricorso, circoscritto all’unico motivo articolato dal contribuente.

6.1. Anche tale motivo è inammissibile.

Conviene, in tal senso, dar conto in premessa del costante orientamento di questa Corte in tema di sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

Al riguardo, è stato infatti affermato che – costituendo tale valutazione prerogativa del giudice del merito, come tale estranea all’ambito proprio del presente giudizio – è consentita unicamente la denunzia di un errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, da far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l'errore consista nell'omessoesame del predetto fatto e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sempre che non ricorra l'ipotesi della cd.

"doppia conforme" ai sensidell'art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ.

6.2. Nessuna di tali condizioni sussistenel caso di specie.

La C.T.R., infatti, seppur in termini succinti, risulta aver preso in considerazione le dichiarazioni prodotte dal ricorrente; tant’è ch e quest’ultimo, non potendone denunziare l’omesso esame, onde ritenerle inidonee all’invocato valore probatorio sostiene che la sentenza d’appello sarebbe sorretta da motivazione insufficiente o contraddittoria.

In ogni caso, per quanto emerge dal contenuto della sentenza impugnata, e di quella di primo grado che il ricorrente riporta per intero nell’atto introduttivo del giudizio (pagg. 134 ss., in particolare pag. 138), tali dichiarazioni erano state valutate, con esito coincidente, anche dalla C.T.P., in termini che, così, ostano alla proponibilità della censura in sede di legittimità ai sensi dell’art. 348-ter.

7. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 17843 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 38 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 229/2013 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 31 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziariaaveva rettificato il suo reddito da lavoro autonomo, previo rilievo dell’esistenza di moviment azioni bancarie in uscita, poste a suo carico come presunti compensi ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La C.T.P. annullò parzialmente l’atto impositivo, ritenendo che in relazione alla ripresa di tre importi il contribuente avesse fornito adeguata giustificazione. 2. La sentenza di primo grado fu oggetto di appello principale dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale del Poma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia respinse entrambi i gravami, rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che la documentazione offerta dal contribuente in ordine alle riprese annullate consentiva di escludere che i relativi importi potessero concorrere a formare il maggior reddito accertato e che, per contro, in relazione alle restanti riprese non erastata fornita idonea prova in tal senso, poiché il Poma si era limitato a generiche affermazioni sulla destinazione finale del corrispondente denaro prelevato dal proprio conto corrente bancario e aveva rinviato a dichiarazioni di terzi rilasciate dopo la notifica dell’avviso di accertamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronunzia della C.T.R. con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con resistenza dell’Amministrazione a mezzo di controricorso.Quindi ha depositato un ricorso successivo, affidato a due motivie contenente richiesta di rimessione in termini e istanza di riunione al primo ricorso, e memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Con il primo motivo d i ricorso, denunziando «omessa, ovvero insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 62, 1° comma, del d.l.vo n. 547/1992 ed art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.)», il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le giustificazioni da lui addotte in relazione ai prelievi oggetto di ripresa non fossero idonee a superare la presunzione di cui all’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973. Assume, in particolare, che i giudici d’appello, nel qualificare tali giustificazioni come «generiche affermazioni sulla destinazione finale di parte del denaro», rese «rinviando a dichiarazioni di terzi rilasciate dopo la notifica dell’avviso di accertamento per cui ècausa», avrebbero trascurato di considerare una pluralità di circostanze, quali: (a) l’esistenza di un dichiarazione scritta resa dalla propria moglie, la quale aveva confermato di aver ricevuto tali somme in contanti; (b) l’allegazione del fatto che tali elargizioni erano riconducibili «a quei doveri di solidarietà e di assistenza coniugale che tuttora sono predicati dall’art. 143, commi 2° e 3°, c.c.»; (c) l’allegazione del fatto che alle dichiarate elargizioni corrispondeva documentazione contabile dei prelievi, costituita da copie di assegni e contabili bancarie. 2. Con il primo motivo del ricorso successivo, il contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ. Osserva, in tal senso, che la pretesa erariale traeva esclusivo fondamento dalla presunzione legale di cui alla prima norma evocata, tuttavia medio tempore oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui fondava detta presunzione. 3. Con il secondo mezzo il ricorrente poi deduce, in relazione alla medesima circostanza, nullità della sentenza impugnata per contrasto con gli artt. 113, comma primo, e 115, comma primo, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza d’appello, fondandosi su una norma non più applicabile,avrebbe statuito su una pretesa creditoria radicalmente sfornita di valida prova. 4. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, sussistendo fra gli stessi un’evidente connessione determinata dal riferimento alla medesima statuizione. 5. Ciò premesso, occorre valutare l’istanza di rimessione in termini prodromica all’esame del secondo ricorso, il cui scrutinio può essere condotto, per le ragioni che fra breve si esporranno, unitamente a quello dei due motivi ai quali quest’ultimo è affidato. Tanto l’istanza di rimessione in termini quanto il secondo ricorso, infatti, si fondano sull’intervenuta declaratoria di illegittimità – per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014– dell ’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui presume la riferibilità a compensi dei prelievi effettuati dal professionista sui propri conti correnti. 5.1. Com’è noto, l’art. 136 della Costituzione dispone che la declaratoria di illegittimità costituzionale di unanorma di legge o di un atto avente forza di legge determina la cessazione dei relativi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ne deriva la possibilità che tale declaratoria sia applicata –in guisa di sostanziale jus superveniens –anche ai processi in corso. 5.2. A tale ultimo riguardo, tuttavia, questa Corte ha ripetutamente affermato che le preclusioni derivanti dal sistema delle impugnazioni non possono essere inficiate dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, poiché quest’ultima, essendo destinata ad operare solo per l’avvenire, postula l’esistenza di un processo nel quale debba darsi esecuzione alla norma applicata. Diversamente, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale(cfr. Cass. n. 6940/2022; Cass. n. 34575/2019; Cass. n. 574/2015; Cass. n. 9950/2012); né tale sentenza può avere effetti sugli attiimpositivi in relazione ai quali non è censurato il profilo in ordine al quale la norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale (Cass. n. 2280/2007; Cass. n. 4549/2006), stante la definitività dell’atto conseguente alla omessa tempestiva impugnazione (Cass. n. 34617/2019). 5.3. Dando continuità ai principii appena esposti, osserva il Collegio che il primo ricorso del contribuente è affidato ad un unico motivo che non ha a tema il contenuto della norma oggetto della declaratoria di incostituzionalità; in relazione all’art. 32, comma primo, num. 2) del d.P.R. n. 600/1973, infatti, il ricorrente riserva «l’intenzione di sollevare questione di illegittimità costituzionale» mediante «apposita istanza che verrà depositata nel prosieguo» (pag. 51 del ricorso), ma non articola alcuna specifica ragione di impugnazione, limitandosi a criticare –come si avrà modo di osservare in seguito – la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici d’appello. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l’invocata rimessione in termini, dovendosiosservare, in senso contrario, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronunzia n. 228 del 2014 non è idonea a spiegare i suoi effetti in questa controversia.Infatti il perimetro del giudizio, delineatosi per effetto del contenuto del ricorso, si determina anche con riguardo alle regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l’efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento al quale l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (v. Cass., Sez. U., n. 10163/2003; Cass., Sez. U., 19 novembre 2001, n. 14541). 5.4. In altri termini, la questione degli effetti dell’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, conseguente alla pronuncia della senten za della Corte costituzionale n. 228 del 2014, e della dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento, perché relativo ad una pretesa erariale fondata su accertamento condotto in base a detta norma, non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, perché si tratta di questionenon sottoposta alla cognizione di questa Corte, e non per ragioni non imputabili al ricorrente. Consegue il rilievo di inammissibilità del secondo ricorso per tardività. 6. Resta quindi l’esame del primo ricorso, circoscritto all’unico motivo articolato dal contribuente. 6.1. Anche tale motivo è inammissibile. Conviene, in tal senso, dar conto in premessa del costante orientamento di questa Corte in tema di sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Al riguardo, è stato infatti affermato che – costituendo tale valutazione prerogativa del giudice del merito, come tale estranea all’ambito proprio del presente giudizio – è consentita unicamente la denunzia di un errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, da far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l'errore consista nell'omessoesame del predetto fatto e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensidell'art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. 6.2. Nessuna di tali condizioni sussistenel caso di specie. La C.T.R., infatti, seppur in termini succinti, risulta aver preso in considerazione le dichiarazioni prodotte dal ricorrente; tant’è ch e quest’ultimo, non potendone denunziare l’omesso esame, onde ritenerle inidonee all’invocato valore probatorio sostiene che la sentenza d’appello sarebbe sorretta da motivazione insufficiente o contraddittoria. In ogni caso, per quanto emerge dal contenuto della sentenza impugnata, e di quella di primo grado che il ricorrente riporta per intero nell’atto introduttivo del giudizio (pagg. 134 ss., in particolare pag. 138), tali dichiarazioni erano state valutate, con esito coincidente, anche dalla C.T.P., in termini che, così, ostano alla proponibilità della censura in sede di legittimità ai sensi dell’art. 348-ter. 7. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric
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