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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21726/2022

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ORDINANZA sul ricorso 38357/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della "18 K di [OSCURATO:PERSONA] sas" e titolare dell'esercizio per il commercio di oggetti preziosi con insegna "Emilia .Tandoi" e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo in Via G. Ferrari 4 Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -con troricorrenti - avverso la sentenza n. 3237/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che. 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio accomandatario della società 18K di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e titolare dell'esercizio commerciale di oggetti preziosi con insegna "[OSCURATO:PERSONA]" ed [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di Roma il quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumendo che A giornale aveva pubblicato un articolo a firma [OSCURATO:PERSONA] nel quale, commentando il duplice omicidio dei coniugi Ambrosio, cui era seguito il furto di preziosi dalla loro casa, il giornalista, con espressione a loro riferibile anche per la foto contenente l'insegna del negozio, aveva affermato che i colpevoli si erano rivolti "al primo ricettatore del [OSCURATO:PERSONA]", aggiungendo peraltro che le fedi nuziali erano state ritrovate nel negozio del borgo degli orefici.

Gli attori assunsero che la pubblicazione, specie con riguardo alla espressione "ricettazione", arrecava danno alla loro immagine, danno di cui chiedevano il risarcimento.I convenuti si costituirono in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori, mai menzionati nell'articolo, il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e la insussistenza dei danni lamentati.

2. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di C 10.000, compensando le spese per la metà e condannando i convenuti a pagare la residua metà.

3. A seguito di appello dei soccombenti, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3237 del 16/5/2019, ha accolto l'appello contestualizzando le frasi che si pretendevano ingiuriose e negandone la potenzialità offensiva, escludendo che le stesse contenessero un diretto o indiretto addebito, nei confronti degli appellati, del reato di ricettazione ma soltanto l'uso di espressioni dubitative nei confronti di chi svolgeva le indagini.

Dunque la frase incriminata "possibile ancora che i tre assassini degli Ambrosio, poche ore dopo il colpo di Posillipo, vadano a rivendere le fedi nuziali delle vittime al primo ricettatore del borgo Orefici" non era affatto focalizzata su un diretto o indiretto addebito del reato di ricettazione nei confronti degli appellati quanto piuttosto sulla più ampia vicenda relativa all'omicidio.

Peraltro, ha aggiunto la Corte di merito, l'articolo incriminato taceva sul nominativo dei gioiellieri sì da non renderli facilmente identificabili, mentre il riferimento alla ricettazione non appariva distonico con la narrazione dei fatti.

4. Avverso la sentenza, che ha posto a carico degli appellati le spese del doppio grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:PERSONA] e Leandro del Gaudio con controricorso.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c., in vista della quale i resistenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 51,59 e595 c.p., dell'art. 21 Cost., dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, nonchè in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti- i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia disatteso i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte per escludere il reato di diffamazione, e cioè la verità dei fatti riferiti, la continenza delle espressioni utilizzate e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, cadendo in una motivazione incongrua basata su presupposti ingiustificati.

In realtà l'espressione "primo ricettatore di [OSCURATO:PERSONA]" contenuta nell'articolo giornalistico in uno con la fotografia dell'ingresso del negozio e dell'insegna "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe un contenuto altamente diffamatorio della sfera personale e professionale dei ricorrenti.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 59 e 595 c.p., dell'art. 21 Cost., in rela2:ione all'art. 360, co. 1 n. 3, ed in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c per omesso esame di fatto decisivo - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto la potenzialità offensiva delle espressioni usate fortemente ridotta dalla non facile individuabilità dei destinatari delle espressioni offensive in quanto, in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della diffamazione non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, potendo la sua individuazione avvenire indirettamente. 1 -2 Le censure sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi che ha condotto la Corte d'Appello ad escludere sia l'offensività delle dichiarazioni, ove contestualizzate in un articolo che poneva dubbi e domande retoriche circa la direzione assunta dalle indagini, sia ad escludere la certa identificabilità dei destinatari.

E' evidente che i ricorrenti propongono una differente interpretazione dell'articolo rispetto a quella prospettata dalla sentenza, con ciò prospettando un riesame del merito deile questioni dedotte.

In ogni caso i motivi sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e dall'esame di motivi non appare alcun elemento per confermare o mutare tale orientamento.

I presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, per integrare la scriminante del diritto di critica, sono stati rispettati, dando la sentenza conto della 'continenza delle espressioni utilizzate, della veridicità dei fatti e dell'interesse pubblico della notizia.

Qualificare come "ricettatori" i rivenditori di merce risultata rubata non é espressione del tutto slegata dalla realtà, né il riferirsi ai ricorrenti come "ai primi ricettatori" ha una valenza necessariamente negativa, volendo intendere con tale espressione i primi rivenditori del quartiere, i primi facilmente raggiungibili.

Né la notizia è priva di interesse pubblico perché - ai fini delle indagini - assumeva certamente un valore più che indiziario la circostanza che, uccisi i proprietari della villa, la refurtiva, costituita da gioielli, fosse immediatamente rivenduta peraltro nelle vicinanze dei luoghi in cui era avvenuto il delitto.

Anche il secondo motivo di ricorso volto a contestare quanto ritenuto dalla impugnata sentenza in ordine alla non identificabilità dei gioiellieri che non sono menzionati per nome nel testo dell'articolo va incontro ad una declaratoria di inammissibilità in quanto volto a fornire una diversa interpretazione del merito delle questioni. 3.Conclusivaniente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 38357/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della "18 K di [OSCURATO:PERSONA] sas" e titolare dell'esercizio per il commercio di oggetti preziosi con insegna "Emilia .Tandoi" e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo in Via G. Ferrari 4 Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -con troricorrenti - avverso la sentenza n. 3237/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che. 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio accomandatario della società 18K di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e titolare dell'esercizio commerciale di oggetti preziosi con insegna "[OSCURATO:PERSONA]" ed [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di Roma il quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumendo che A giornale aveva pubblicato un articolo a firma [OSCURATO:PERSONA] nel quale, commentando il duplice omicidio dei coniugi Ambrosio, cui era seguito il furto di preziosi dalla loro casa, il giornalista, con espressione a loro riferibile anche per la foto contenente l'insegna del negozio, aveva affermato che i colpevoli si erano rivolti "al primo ricettatore del [OSCURATO:PERSONA]", aggiungendo peraltro che le fedi nuziali erano state ritrovate nel negozio del borgo degli orefici. Gli attori assunsero che la pubblicazione, specie con riguardo alla espressione "ricettazione", arrecava danno alla loro immagine, danno di cui chiedevano il risarcimento.I convenuti si costituirono in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori, mai menzionati nell'articolo, il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e la insussistenza dei danni lamentati. 2. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di C 10.000, compensando le spese per la metà e condannando i convenuti a pagare la residua metà. 3. A seguito di appello dei soccombenti, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3237 del 16/5/2019, ha accolto l'appello contestualizzando le frasi che si pretendevano ingiuriose e negandone la potenzialità offensiva, escludendo che le stesse contenessero un diretto o indiretto addebito, nei confronti degli appellati, del reato di ricettazione ma soltanto l'uso di espressioni dubitative nei confronti di chi svolgeva le indagini. Dunque la frase incriminata "possibile ancora che i tre assassini degli Ambrosio, poche ore dopo il colpo di Posillipo, vadano a rivendere le fedi nuziali delle vittime al primo ricettatore del borgo Orefici" non era affatto focalizzata su un diretto o indiretto addebito del reato di ricettazione nei confronti degli appellati quanto piuttosto sulla più ampia vicenda relativa all'omicidio. Peraltro, ha aggiunto la Corte di merito, l'articolo incriminato taceva sul nominativo dei gioiellieri sì da non renderli facilmente identificabili, mentre il riferimento alla ricettazione non appariva distonico con la narrazione dei fatti. 4. Avverso la sentenza, che ha posto a carico degli appellati le spese del doppio grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:PERSONA] e Leandro del Gaudio con controricorso.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c., in vista della quale i resistenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 51,59 e595 c.p., dell'art. 21 Cost., dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, nonchè in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti- i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia disatteso i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte per escludere il reato di diffamazione, e cioè la verità dei fatti riferiti, la continenza delle espressioni utilizzate e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, cadendo in una motivazione incongrua basata su presupposti ingiustificati. In realtà l'espressione "primo ricettatore di [OSCURATO:PERSONA]" contenuta nell'articolo giornalistico in uno con la fotografia dell'ingresso del negozio e dell'insegna "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe un contenuto altamente diffamatorio della sfera personale e professionale dei ricorrenti. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 59 e 595 c.p., dell'art. 21 Cost., in rela2:ione all'art. 360, co. 1 n. 3, ed in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c per omesso esame di fatto decisivo - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto la potenzialità offensiva delle espressioni usate fortemente ridotta dalla non facile individuabilità dei destinatari delle espressioni offensive in quanto, in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della diffamazione non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, potendo la sua individuazione avvenire indirettamente. 1 -2 Le censure sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi che ha condotto la Corte d'Appello ad escludere sia l'offensività delle dichiarazioni, ove contestualizzate in un articolo che poneva dubbi e domande retoriche circa la direzione assunta dalle indagini, sia ad escludere la certa identificabilità dei destinatari. E' evidente che i ricorrenti propongono una differente interpretazione dell'articolo rispetto a quella prospettata dalla sentenza, con ciò prospettando un riesame del merito deile questioni dedotte. In ogni caso i motivi sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e dall'esame di motivi non appare alcun elemento per confermare o mutare tale orientamento. I presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, per integrare la scriminante del diritto di critica, sono stati rispettati, dando la sentenza conto della 'continenza delle espressioni utilizzate, della veridicità dei fatti e dell'interesse pubblico della notizia. Qualificare come "ricettatori" i rivenditori di merce risultata rubata non é espressione del tutto slegata dalla realtà, né il riferirsi ai ricorrenti come "ai primi ricettatori" ha una valenza necessariamente negativa, volendo intendere con tale espressione i primi rivenditori del quartiere, i primi facilmente raggiungibili. Né la notizia è priva di interesse pubblico perché - ai fini delle indagini - assumeva certamente un valore più che indiziario la circostanza che, uccisi i proprietari della villa, la refurtiva, costituita da gioielli, fosse immediatamente rivenduta peraltro nelle vicinanze dei luoghi in cui era avvenuto il delitto. Anche il secondo motivo di ricorso volto a contestare quanto ritenuto dalla impugnata sentenza in ordine alla non identificabilità dei gioiellieri che non sono menzionati per nome nel testo dell'articolo va incontro ad una declaratoria di inammissibilità in quanto volto a fornire una diversa interpretazione del merito delle questioni. 3.Conclusivaniente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1