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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 44081/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo 8, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2 .

Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli art. 192, 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c), c -bis, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha omesso di valutare autonomamente le esigenze cautelari, non avendo considerato la produzione documentale allegata dalla difesa in sede di interrogatorio di garanzia del 13 marzo 2024 e in sede di udienza del 26 marzo 2024, in particolare i provvedimenti che dimostrerebbero la rescissione di ogni legame da parte dell'indagato con il sodalizio contestato, successivamente al suo arresto, avvenuto in data 28 novembre 2019, per la detenzione di 4 kg. di cocaina.

Nel dettaglio, l'indagato è stato affidato in prova al servizio sociale e si è dedicato al lavoro e al volontariato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Gela, venendo monitorato costantemente dall'UEPE, né risulta che egli abbia violato la legge dopo il suo arresto, sicchè ben avrebbe potuto essere disposta la custodia extramuraria con il presidio di controllo del braccialetto elettronico.

Sono inoltre decorsi quattro anni dai fatti.

2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto retrodatare la decorrenza dei termini di custodia cautelare al 28 novembre 2019, data di esecuzione della prima ordinanza, non essendo in discussione la partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al narcotraffico in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019, ossia ben prima dell'adozione, nel novembre del 2019, del primo titolo custodiale, nonché la connessione teleologica tra il delitto associativo e il reato scopo.

Gli elementi su cui fonda la gravità indiziaria per il reato associativo sarebbero tutti emersi prima dell'adozione della prima ordinanza cautelare, in quanto nel novembre del 2011 il ricorrente ed i sodali erano sottoposti ad intercettazione e [OSCURATO:PERSONA] era monitorato con sistema GPS.

2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale, pur avendo escluso l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, con conseguente disconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari dalla sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], uomo di vertice dell'associazione mafiosa egemone sul territorio, e all'affiliato [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta nei termini riportati in epigrafe.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine logico, va anteposto l'esame del secondo motivo, inerente alla violazione della disciplina in tema di contestazioni a catena.

Giuridicamente corrette devono ritenersi le ragioni poste a base della reiezione della istanza di retrodatazione.

Non è invero contestato: -che il reato associativo per cui si procede e quello di cui alla ordinanza cautelare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2019 risultino avvinti da connessione teleologica, in quanto attuativo, tale secondo reato, del programma criminoso dell'associazione; - che la condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico abbia. avuto inizio in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019 e dunque ben prima della adozione del primo titolo custodialei TUttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, alla data del rinvio a giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza, non era possibile inquadrare l'episodio che condusse all'arresto come estrinsecazione del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, ad una più ampia associazione.

Esistenza, struttura e operatività del gruppo risultano emersi in seguito al protrarsi della attività investigativa, conclusasi solo qualche anno dopo; sicché non sussiste l'ulteriore presupposto del meccanismo di retrodatazione, costituito dalla desumibilità dagli atti del fatto associativo per cui oggi si procede, al momento del rinvio a giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere della parte che invoca la retrodatazione provare tale requisito e ha precisato che, a tali fini, assume valenza dimostrativa il deposito dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577).

Nella specie, si è evidenziato dal Tribunale che l'informativa conclusiva dell'indagine risulta depositata solo in data 2 agosto 2022, ossia ben oltre l'arresto in flagranza del 2019, e che diverse risultano le [OSCURATO:PERSONA] che hanno proceduto (posto che il procedimento esitato nell'arresto del 2019 era in carico al Tribunale di Gela, il presente è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) e sì da potersi escludere che l'adozione di due distinti titoli custodiali sia frutto di una indebita scelta di frazionamento operata dal Pubblico Ministero.

Questa Corte ha puntualizzato la corretta ermeneusi della norma di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. , specificando che la nozione di "desumibilità dagli atti" presuppone la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752 - 01).

Ancora, si è evidenziato che "la nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (v.

Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02 in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).

3. Il primo e il terzo motivo ineriscono alle esigenze cautelari e possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.

3.1. Il primo motivo è formulato in termini generici.

L'ordinanza fa riferimento a documentazione prodotta in sede di interrogatorio di garanzia e ad una udienza successiva.

Si tratta di un elenco di atti di cui non è specificatamente precisato il contenuto.

Si tratta, come sembra, dei provvedimenti di progressiva attenuazione e, da ultimo, di revoca della misura cautelare emessa nel pregresso procedimento la cui condanna conclusiva è stata interamente espiata e della ordinanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento ai servizi, in relazione ai quali la difesa non ha tuttavia spiegato - come non lo aveva fatto in precedenza - se non in termini assertivi, perché dovrebbe evincersene la rescissione di ogni rapporto riferibile all'associazione in contestazione; né la prospettata rescissione può fondarsi sul solo fatto che il soggetto, fuori dalla struttura carceraria, ha osservato le prescrizioni impostegli ed è stato sottoposto a monitoraggio da parte degli inquirenti.

3.2. Il terzo motivo è aspecifico.

Il ricorrente non tiene conto di quanto argomentato nell'ordinanza impugnata a proposito delle esigenze, valutate "particolarmente impellenti e forti" anche in ragione del ruolo ascritto al ricorrente, come ricostruito - in termini di gravità indiziaria - nella ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] è individuato, alla stregua delle emergenze investigative, quale stretto collaboratore del soggetto di vertice [OSCURATO:PERSONA], boss di 'cosa nostra gelese, con cui aveva assidui contatti, e corriere, subentrato all'affiliato alla medesima cosca, [OSCURATO:PERSONA], nell'associazione finalizzata al narcotraffico che costituiva l'asset strategico della cosca mafiosa.

La sua partecipazione alla consorteria è fondata su una serie di elementi descritti nell'ordinanza genetica e ripresi da quella del Tribunale, che con la prima forma un unitario corpo argomentativo, quali: l'assiduità e la frequenza dei contatti, mediante colloqui stringati e di tenore criptico, con il precitato Pasqualino, boss mafioso, al vertice anche del sodalizio dedito al narcotraffico; la frequentazione abituale della casa del sodale Rapisarda; il ricorso alla "staffetta", come modus operandi e l'utilizzo di una utenza intestata ad un soggetto straniero; le dichiarazioni intercettate tra altri indagati in cui veniva fatto espresso riferimento al coinvolgimento del ricorrente in operazioni "di squadra"; l'acquisto di sostanza stupefacente dal fornitore dell'associazione Curvà; le risultanze della perquisizione dell'autovettura dell'indagato.

Egli ha operato in un gruppo definito "potente", perché capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti, attraverso una pluralità di canali di rifornimento.

Venendo in rilievo reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro cautelare di così elevato allarme, proprio per la entità del ruolo associativo, permanga all'attualità il periculum libertatis, correlato al pericolo di recidiva nza .

Il pericolo è ancorato essenzialmente alla pervicacia e alla professionalità criminale dell'indagato, rivelata dal numero di traffici illeciti che egli è riuscito a portare a termine, acquistando, trasportando e cedendo quantitativi elevati droga pesante per conto dell'associazione criminosa.

Questa Corte regolatrice ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; ma tale valutazione non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767).

Et' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.

Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293).

Senza illogicità, le ragioni della inadeguatezza di una misura meno afflittiva riposano sulla inidoneità ad impedire la ripresa di contatti con un ambiente criminoso che travalichi i limiti della associazione di appartenenza del ricorrente.

3.3. Da ultimo, non vi è alcuna contraddittorietà,nella motivazione i tra la esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la ritenuta prossimità del rjcorrente ad uno dei vertici di cosa nostra, che dirigeva anche la consorteria dedita al narcotraffico, costituente una risorsa nevralgica della mafia gelese, quale elemento di spiccata pericolosità.

Le due associazioni sono tipologicamente distinte, posto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, sicché è ben ipotizzabile anche il concorso tra i due delitti, ad esempio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (v.

Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01).

In ogni caso, la vicinanza al singolo esponente di una associazione di stampo mafioso non è, per sé sola, sintomatica della volontà agevolativa di tale associazione, né dell'uso del relativo metodo, mentre può incidere sul profilo della pericolosità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo 8, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2 . Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli art. 192, 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c), c -bis, cod. proc. pen. Il Tribunale ha omesso di valutare autonomamente le esigenze cautelari, non avendo considerato la produzione documentale allegata dalla difesa in sede di interrogatorio di garanzia del 13 marzo 2024 e in sede di udienza del 26 marzo 2024, in particolare i provvedimenti che dimostrerebbero la rescissione di ogni legame da parte dell'indagato con il sodalizio contestato, successivamente al suo arresto, avvenuto in data 28 novembre 2019, per la detenzione di 4 kg. di cocaina. Nel dettaglio, l'indagato è stato affidato in prova al servizio sociale e si è dedicato al lavoro e al volontariato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Gela, venendo monitorato costantemente dall'UEPE, né risulta che egli abbia violato la legge dopo il suo arresto, sicchè ben avrebbe potuto essere disposta la custodia extramuraria con il presidio di controllo del braccialetto elettronico. Sono inoltre decorsi quattro anni dai fatti. 2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe dovuto retrodatare la decorrenza dei termini di custodia cautelare al 28 novembre 2019, data di esecuzione della prima ordinanza, non essendo in discussione la partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al narcotraffico in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019, ossia ben prima dell'adozione, nel novembre del 2019, del primo titolo custodiale, nonché la connessione teleologica tra il delitto associativo e il reato scopo. Gli elementi su cui fonda la gravità indiziaria per il reato associativo sarebbero tutti emersi prima dell'adozione della prima ordinanza cautelare, in quanto nel novembre del 2011 il ricorrente ed i sodali erano sottoposti ad intercettazione e [OSCURATO:PERSONA] era monitorato con sistema GPS. 2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur avendo escluso l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, con conseguente disconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari dalla sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], uomo di vertice dell'associazione mafiosa egemone sul territorio, e all'affiliato [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine logico, va anteposto l'esame del secondo motivo, inerente alla violazione della disciplina in tema di contestazioni a catena. Giuridicamente corrette devono ritenersi le ragioni poste a base della reiezione della istanza di retrodatazione. Non è invero contestato: -che il reato associativo per cui si procede e quello di cui alla ordinanza cautelare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2019 risultino avvinti da connessione teleologica, in quanto attuativo, tale secondo reato, del programma criminoso dell'associazione; - che la condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico abbia. avuto inizio in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019 e dunque ben prima della adozione del primo titolo custodialei TUttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, alla data del rinvio a giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza, non era possibile inquadrare l'episodio che condusse all'arresto come estrinsecazione del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, ad una più ampia associazione. Esistenza, struttura e operatività del gruppo risultano emersi in seguito al protrarsi della attività investigativa, conclusasi solo qualche anno dopo; sicché non sussiste l'ulteriore presupposto del meccanismo di retrodatazione, costituito dalla desumibilità dagli atti del fatto associativo per cui oggi si procede, al momento del rinvio a giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere della parte che invoca la retrodatazione provare tale requisito e ha precisato che, a tali fini, assume valenza dimostrativa il deposito dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). Nella specie, si è evidenziato dal Tribunale che l'informativa conclusiva dell'indagine risulta depositata solo in data 2 agosto 2022, ossia ben oltre l'arresto in flagranza del 2019, e che diverse risultano le [OSCURATO:PERSONA] che hanno proceduto (posto che il procedimento esitato nell'arresto del 2019 era in carico al Tribunale di Gela, il presente è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) e sì da potersi escludere che l'adozione di due distinti titoli custodiali sia frutto di una indebita scelta di frazionamento operata dal Pubblico Ministero. Questa Corte ha puntualizzato la corretta ermeneusi della norma di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. , specificando che la nozione di "desumibilità dagli atti" presuppone la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752 - 01). Ancora, si è evidenziato che "la nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (v. Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02 in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). 3. Il primo e il terzo motivo ineriscono alle esigenze cautelari e possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. 3.1. Il primo motivo è formulato in termini generici. L'ordinanza fa riferimento a documentazione prodotta in sede di interrogatorio di garanzia e ad una udienza successiva. Si tratta di un elenco di atti di cui non è specificatamente precisato il contenuto. Si tratta, come sembra, dei provvedimenti di progressiva attenuazione e, da ultimo, di revoca della misura cautelare emessa nel pregresso procedimento la cui condanna conclusiva è stata interamente espiata e della ordinanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento ai servizi, in relazione ai quali la difesa non ha tuttavia spiegato - come non lo aveva fatto in precedenza - se non in termini assertivi, perché dovrebbe evincersene la rescissione di ogni rapporto riferibile all'associazione in contestazione; né la prospettata rescissione può fondarsi sul solo fatto che il soggetto, fuori dalla struttura carceraria, ha osservato le prescrizioni impostegli ed è stato sottoposto a monitoraggio da parte degli inquirenti. 3.2. Il terzo motivo è aspecifico. Il ricorrente non tiene conto di quanto argomentato nell'ordinanza impugnata a proposito delle esigenze, valutate "particolarmente impellenti e forti" anche in ragione del ruolo ascritto al ricorrente, come ricostruito - in termini di gravità indiziaria - nella ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] è individuato, alla stregua delle emergenze investigative, quale stretto collaboratore del soggetto di vertice [OSCURATO:PERSONA], boss di 'cosa nostra gelese, con cui aveva assidui contatti, e corriere, subentrato all'affiliato alla medesima cosca, [OSCURATO:PERSONA], nell'associazione finalizzata al narcotraffico che costituiva l'asset strategico della cosca mafiosa. La sua partecipazione alla consorteria è fondata su una serie di elementi descritti nell'ordinanza genetica e ripresi da quella del Tribunale, che con la prima forma un unitario corpo argomentativo, quali: l'assiduità e la frequenza dei contatti, mediante colloqui stringati e di tenore criptico, con il precitato Pasqualino, boss mafioso, al vertice anche del sodalizio dedito al narcotraffico; la frequentazione abituale della casa del sodale Rapisarda; il ricorso alla "staffetta", come modus operandi e l'utilizzo di una utenza intestata ad un soggetto straniero; le dichiarazioni intercettate tra altri indagati in cui veniva fatto espresso riferimento al coinvolgimento del ricorrente in operazioni "di squadra"; l'acquisto di sostanza stupefacente dal fornitore dell'associazione Curvà; le risultanze della perquisizione dell'autovettura dell'indagato. Egli ha operato in un gruppo definito "potente", perché capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti, attraverso una pluralità di canali di rifornimento. Venendo in rilievo reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro cautelare di così elevato allarme, proprio per la entità del ruolo associativo, permanga all'attualità il periculum libertatis, correlato al pericolo di recidiva nza . Il pericolo è ancorato essenzialmente alla pervicacia e alla professionalità criminale dell'indagato, rivelata dal numero di traffici illeciti che egli è riuscito a portare a termine, acquistando, trasportando e cedendo quantitativi elevati droga pesante per conto dell'associazione criminosa. Questa Corte regolatrice ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; ma tale valutazione non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Et' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Senza illogicità, le ragioni della inadeguatezza di una misura meno afflittiva riposano sulla inidoneità ad impedire la ripresa di contatti con un ambiente criminoso che travalichi i limiti della associazione di appartenenza del ricorrente. 3.3. Da ultimo, non vi è alcuna contraddittorietà,nella motivazione i tra la esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la ritenuta prossimità del rjcorrente ad uno dei vertici di cosa nostra, che dirigeva anche la consorteria dedita al narcotraffico, costituente una risorsa nevralgica della mafia gelese, quale elemento di spiccata pericolosità. Le due associazioni sono tipologicamente distinte, posto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, sicché è ben ipotizzabile anche il concorso tra i due delitti, ad esempio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (v. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01). In ogni caso, la vicinanza al singolo esponente di una associazione di stampo mafioso non è, per sé sola, sintomatica della volontà agevolativa di tale associazione, né dell'uso del relativo metodo, mentre può incidere sul profilo della pericolosità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 44081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris