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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 40682/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to Berardi che ha chiesto l’accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 24 febbraio 2025,confermava la pronuncia del Tribunale di Vicenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di direzione di un’associazione a delinquere, truffa ed appropriazione indebita.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore avv.to Berardi che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deduceva: - erroneità delle ordinanze del 6 e 24 febbraio 2025 con le quali era stata respinta la richiesta di riunione del presente procedimento con altro parallelo avente ad oggetto analoghi episodi tutti unificati dal medesimo disegno criminoso con conseguente possibilità di applicazione del regime di cui all’art. 81 cpv. cod.pen.; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativadi cui all’art. 416 cod. pen. piuttosto che il semplice concorso di persone nel reato, difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo all’adesione del ricorrente alla stessa associazione; si lamentava al proposito essere stata compiuta una sovrapposizione tra il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e la supposta associazione, circostanza che avrebbe dovuto far dubitare della esistenza di una realtà plurisoggettiva autonomasia sotto il profilo del pactum sceleris che con riguardo alla affectio societatis; - erronea applicazione della legge penale e dell’art. 416 cod. pen. con riferimento al discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato con riguardo alla supposta esistenza di una struttura organizzativa; si deduceva al proposito che il reato associativo deve necesariamente avere natura autonoma rispetto ai delitti-fine mentre la Corte di appello aveva confuso la predisposizione di mezzi finalizzata alla consumazione dei vari delitti-fine con la struttura associativa; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al momento iniziale dal quale fare decorrere il termine per la proposizione della querela con riguardo ai fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], travisamento della prova ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; la corte di merito aveva fissato il momento di acquisizione della consapevolezza della truffa alla data del maggio 2018 nel quale erano state pubblicate le notizie giornalistiche delle attività truffaldine poste in essere dall’imputato anche in danno di altri soggetti, così però finendo per attribuire rilievo decisivo non alla semplice conoscenza del fatto in proprio danno bensì al rilievo penalistico dello stesso; in particolare la tardività della querela Fontanadveva desumersi dalla circostanza che già a dicembre 2017 detta persona offesa aveva agito per la tutela del proprio credito e solo il successivo 2 agosto 2018 era stata sporta querela, a distanza di un anno dai fatti; - analogo vizio anche con riguardo alla querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva saputo della assenza di fondi per coprire il pagamento dell’assegno già il 24 luglio 2017 e sporto querela solo il 26 ottobre successivo; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza dell’aggravante del rapporto di prestazione d’opera ex art. 61 n. 11 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di un obbligo di facere nei rapporti contrattuali di compravendita; al proposito si esponeva che per il riconoscimento della suddetta circostanza è richiesta la sussistenza di un particolare affidamento della vittima, mentre, nel caso in esame, si trattava di semplici rapporti di compravendita; - mancanza di motivazione in ordine all’immotvato aumento per la continuazione tra reati ed alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo espone doglianze non rilevabili nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze con le quali i giudici di merito abbiano accolto o respinto le richieste di riunione o sperazione di procedimenti; costituisce principio giurisprudenziale di riferimento quello secondo cui i provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt.17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati.

Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito (Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Rv. 213345 – 01; Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Rv. 220559 – 01).

Nello stesso senso si è affermato come la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione (Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Rv. 271101 - 01).

Deve pertanto essere esclusa l’illegittimità della ordinanza che rigetti la richiesta di riunione, tanto più se la stessa riguarda distinti procedimenti pendenti in fase di appello, e, quindi, già svolti in via autonoma nel primo grado di giudizio, e sia finalizzata all’eventuale ricnboscimento della continuazione che, come noto, è istituto che può trovare applicazione in sede esecutiva senza così che alcun concreto e reale pregiudizio sia ravvisabile.

2. Il secondo ed il terzo motivo appaiono reiterativi di questioni attinenti la configurabilità della associazione a delinquere già devolute all’analisi della corte di merito e risolte dalla stessa con mnotivazione esente dalle lamentate censure; il giudice di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 9-12 della impugnata sentenza, ha sottolineato quali elementi significativi della sussistenza di un’associazione rientrante nei parametri normativi dell’art. 416 cod. pen. alcuni elementi come la distribuzione di ruoli tra i soggetti coinvolti, la predisposizione diluoghi e mezzi, la particolare durata temporale del periodo di operatività del gruppo, che sulla base di un ragionamento privo di quasiasi vizio sono stati ritenuti proprio significativi della fattispecie associativa.

E’ emerso quindi che il gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’acquisizione della gestione di un esercizio pubblico, avesse programmato inizialmente una serie indeterminata di truffe ai danni dei fornitori e per fare ciò aveva costituito una impresa individuale con regolare partita IVA, concluso un contratto di locazione, acceso conti correnti bancari, intrapreso dapprima contatti con i fornitori e, poi, effettuato l’acquisto di varie partite di merce.

Tutte dette circostanze in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, sono state poste a fondamento del ricnoscimento di un’associazione punibile.

Né si è assistito ad una identificazione delle attività del ricorrente con quelle tipiche dell’associazione, che pure il ricorso lamenta, poiché l’avere riconosciuto un ruolo principale allo stesso non determina certamente alcuna violazione di legge.

3. Anche il quarto ed il quinto motivo, in tema di tardività delle querele [OSCURATO:PERSONA] e Delle [OSCURATO:PERSONA], appaiono reiterativi e manifestamente infondati.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 - 01); il chiaro riferimento contenuto nei vari precedenti giurisprudenziali al fatto anche nella sua dimensione soggettiva implica che, nel caso in cui si verta in tema di omesso adempimento dell’obbligo di pagamento di merce consegnata in esecuzione di un contratto di compravendita, il termine per la proposizione della querela non decorre dalla conoscenza dell’inadempimento bensì da quello diverso e successivo in cui la vittima abbia avuto piena contezza del fatto che, anche quell’inadempimento nei suoi confronti, aveva avuto natura dolosa, essendo stato l’acquisto già preordinato all’ottenimento di un ingiusto profitto.

Affrontando il tema della individuazione del termine per proporre querela in caso di truffa contrattuale a seguito di inadempimento dell’obbligo di pagamento della merce, va accertato che il fornitore rimasto creditore ha preso contezza della natura dolosa del fatto; per cui in un caso come quello in esame, nel quale il debitore ha effettuato diversi ordinativi di merce e servizi con l’intento originario di rimanere sempre inadempiente, il momento iniziale ex art. 124 cod. pen. non può essere individuato in quello in cui il creditore ha messo all’incasso l’assegno dato in pagamento scoprendo l’insussistenza dei fondi, bensì, in quello diverso e successivo, in cui abbia acquisito piena consapevolezza della natura truffaldina e dolosa dell’inadempimento.

L’applicazione dei sopra esposti principi comporta la certa tempestività della querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] quando gli autori del fatto si resero irreperibili e cioè il 26 ottobre del 2017 a fronte di una prima scoperta dell’assenza di fondi datata 24 luglio 2017; il giudice di appello ha proprio spiegato, a pagina XXII della motivazione, come, a fronte del mancato pagamento dell’assegno datato 24 luglio 2017, vi furono successivi tentativi di contatto a seguito dei quali gli autori si resero irreperibili facendo così insorgere la piena consapevolezza del fatto-reato. 3.1 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alla querela [OSCURATO:PERSONA] sporta solo dopo la pubblicazione delle notizie di stampa circa le attività illecite dei gestori de “[OSCURATO:PERSONA]” che è stata individuata nel corso del mese di maggio 2018 e non nel primo giorno di quel mese.

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad effettuare i lavori a luglio 2017 senza però ricevere alcun pagamento così da intimare con raccomandata del 3 ottobre 2017 il pagamento alla ditta [OSCURATO:PERSONA]; nella persistenza dell’inadempimento il [OSCURATO:PERSONA] intraprese azione civile sempre nel 2017 ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nel dicembre 2017.

A fronte di tali dati la difesa ha eccepito come anche a volere ritenere maturata solo a maggio 2018 la consapevolezza della truffa, la querela del 2 agosto successivo è certamente tardiva ma tale conclusione confligge con i principi in precedenza affermati poiché la conoscenza dell’inadempimento e l’azione civile intentata non manifesta la consapevolezza della natura truffaldina dell’operazione così che la querela sporta è stata correttamente ritenuta tempestiva dalla impugnata sentenza.

4. Fondato è invece il sesto motivo di ricorso; quanto alla circostanza di cui all’art. 61 n.11 cod. pen. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, per commettere un reato a suo danno (Sez. 2, n. 42352 del 23/09/2005, Rv. 232894 - 01).

Nello stesso senso della rilevanza di un precostituito rapporto fiduciario tra agente e persona offesa successivamente si è poi affermato che agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Rv. 277048 - 02).

Orbene, pur ampliata la nozione di prestazione d’opera al di fuori dei contratti civili di locazione d’opera, ciò che i suddetti precedenti giurisprudenziali richiamano quale elemento essenziale è sempre il particolare affidamento che la vittima del reato ripone in quel momento dell’azione nella persona dell’agente e che trova proprio radice in una relazione fiduciaria.

Proprio ragionando in tal senso un precedente di questa Sezione ha già affermato come l'abuso di prestazione d'opera, di cui si compone la relativa circostanza aggravante comune, deve avere ad oggetto un obbligo di "facere"; ed in applicazione del principio veniva esclusa l'aggravante in riferimento al reato di appropriazione indebita di merce acquistata a rate con patto di riservato dominio, di cui l'acquirente, una volta conseguito il possesso, aveva omesso di pagare le rate pattuite (Sez. 2, n. 6947 del 21/01/2010, Rv. 246484 - 01).

Ne consegue affermarsi che la particolare condizione del preesistente rapporto fiduciario non appare sussistere nelle truffe contrattuali commesse attraverso l’acquisto di beni o servizi rimasti insoluti, a meno che non sia accertato che la truffa contrattuale sia sorta proprio nell’ambito di un rapporto fiduciario in precedenza già esistente.

Ne consegue l’esclusione della suddetta aggravante in accoglimento del motivo con conseguente annullamento della sentenza impugnata e restituzione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia che dovrà procedere alla rimodulazione della pena operando un differente aumento per continuazione escludendo la citata aggravante quale elemento del reato satellite. 4.1 L’accoglimento del motivo in punto aggravante dell’art. 61 n. 11 cod. pen., contestata in relazione a tutti gli episodi di truffa di cui al capo B), ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale sino alla data della presente pronuncia con conseguente maturazione della causa estintiva della prescrizione nei termini che verranno esposti.

Occorre innanzi tutto ricordare il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite "Tuzzolino" secondo cui poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01).

Ciò posto i fatti di truffa sono contestati al capo B) come commessi tra maggio ed agosto 2017 in danno di differenti persone offese e risultano tutti consumati, ad eccezione del caso di cui si dirà appresso, al termine del mese di agosto del 2017 avuto riguardo alla prosecuzione dei rapporti tra le parti così come analiticamente descritti nella sentenza di primo grado ed alla data di presentazione delle querele sporte tra il 9 agosto ed il successivo ottobre del 2017.

Ne consegue che per tutti gli episodi commessi da agosto 2017 in poi opera la c.d. sospensione della "Legge Orlando" in forza dell’orientamento delle Sezioni Unite "Polichetti" per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).

Con la conseguenza che pur fissata ad agosto 2017 la consumazione dei fatti, come risulta dalla conforme ricostruzione operata dai giudici di primo e secondo grado, al termine di anni 7 e mesi 6 vanno aggiunte le sospensioni previste dalla Legge n. 103 del 2017 di anno 1 e mesi 6 tra la sentenza di primo grado e quella di appello e di mesi 9 e giorni 9 tra la pronuncia di appello e quella odierna, oltre le sospensioni per mesi 6 e giorni 11 disposte in primo grado: ne consegue che per nessuno di detti fatti è maturata la prescrizione poiché non è stato neppure dedotto con la necessaria certezza che la consumazione di taluna delle truffe contestate al capo B) sia appunto avvenuta in data anteriore al 3 agosto 2017. 4.2 L’unica condotta che appare commessa anteriormente il 3 agosto 2017 ed alla quale, quindi, non si applica la sospensione "Legge Orlando" è l’episodio in danno della ditta [OSCURATO:PERSONA] che risulta avere presentato querela il 12 luglio 2017 così palesando che la consumazione del reato è certamente antecedente detta data e rientra in quel parametro temporale indicato in imputazione successivo al maggio del 2017.

Per tali fatti, avuto riguardo alla data del 12 luglio 2017, risulta decorso il termine di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6 per il reato di truffa, essendo stata esclusa la recidiva già in primo grado, pur aggiunto il periodo di sospensione in primo grado (pari a mesi 6 e giorni 11), al 23 agosto 2025.

Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di truffa contestato al capo B) in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione.

Alla rimodulazione della pena con eliminazione della frazione relativa a tale episodio procederà il giudice di rinvio chiamato a pronunciarsi anche su tale punto.

5. Quanto all’ultimo motivo con il quale si sono dedotti vizi della sentenza impugnata relativamente al regime degli artt. 62 bis ed 81 cpv. cod. pen. lo stessoè manifestamente infondato in relazione alla ampia motivazione sulla negazione delle generiche esposta dalla Corte di appello e rimane assorbito sul punto della determinazione degli aumenti per comtinuazione cui la Corte in sede di rinvio dovrà nuovamente procedere in ragione dell’eliminazione della aggravante.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di truffa di cui al capo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to Berardi che ha chiesto l’accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 24 febbraio 2025,confermava la pronuncia del Tribunale di Vicenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di direzione di un’associazione a delinquere, truffa ed appropriazione indebita. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore avv.to Berardi che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deduceva: - erroneità delle ordinanze del 6 e 24 febbraio 2025 con le quali era stata respinta la richiesta di riunione del presente procedimento con altro parallelo avente ad oggetto analoghi episodi tutti unificati dal medesimo disegno criminoso con conseguente possibilità di applicazione del regime di cui all’art. 81 cpv. cod.pen.; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativadi cui all’art. 416 cod. pen. piuttosto che il semplice concorso di persone nel reato, difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo all’adesione del ricorrente alla stessa associazione; si lamentava al proposito essere stata compiuta una sovrapposizione tra il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e la supposta associazione, circostanza che avrebbe dovuto far dubitare della esistenza di una realtà plurisoggettiva autonomasia sotto il profilo del pactum sceleris che con riguardo alla affectio societatis; - erronea applicazione della legge penale e dell’art. 416 cod. pen. con riferimento al discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato con riguardo alla supposta esistenza di una struttura organizzativa; si deduceva al proposito che il reato associativo deve necesariamente avere natura autonoma rispetto ai delitti-fine mentre la Corte di appello aveva confuso la predisposizione di mezzi finalizzata alla consumazione dei vari delitti-fine con la struttura associativa; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al momento iniziale dal quale fare decorrere il termine per la proposizione della querela con riguardo ai fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], travisamento della prova ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; la corte di merito aveva fissato il momento di acquisizione della consapevolezza della truffa alla data del maggio 2018 nel quale erano state pubblicate le notizie giornalistiche delle attività truffaldine poste in essere dall’imputato anche in danno di altri soggetti, così però finendo per attribuire rilievo decisivo non alla semplice conoscenza del fatto in proprio danno bensì al rilievo penalistico dello stesso; in particolare la tardività della querela Fontanadveva desumersi dalla circostanza che già a dicembre 2017 detta persona offesa aveva agito per la tutela del proprio credito e solo il successivo 2 agosto 2018 era stata sporta querela, a distanza di un anno dai fatti; - analogo vizio anche con riguardo alla querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva saputo della assenza di fondi per coprire il pagamento dell’assegno già il 24 luglio 2017 e sporto querela solo il 26 ottobre successivo; - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza dell’aggravante del rapporto di prestazione d’opera ex art. 61 n. 11 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di un obbligo di facere nei rapporti contrattuali di compravendita; al proposito si esponeva che per il riconoscimento della suddetta circostanza è richiesta la sussistenza di un particolare affidamento della vittima, mentre, nel caso in esame, si trattava di semplici rapporti di compravendita; - mancanza di motivazione in ordine all’immotvato aumento per la continuazione tra reati ed alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo espone doglianze non rilevabili nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze con le quali i giudici di merito abbiano accolto o respinto le richieste di riunione o sperazione di procedimenti; costituisce principio giurisprudenziale di riferimento quello secondo cui i provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt.17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito (Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Rv. 213345 – 01; Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Rv. 220559 – 01). Nello stesso senso si è affermato come la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione (Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Rv. 271101 - 01). Deve pertanto essere esclusa l’illegittimità della ordinanza che rigetti la richiesta di riunione, tanto più se la stessa riguarda distinti procedimenti pendenti in fase di appello, e, quindi, già svolti in via autonoma nel primo grado di giudizio, e sia finalizzata all’eventuale ricnboscimento della continuazione che, come noto, è istituto che può trovare applicazione in sede esecutiva senza così che alcun concreto e reale pregiudizio sia ravvisabile. 2. Il secondo ed il terzo motivo appaiono reiterativi di questioni attinenti la configurabilità della associazione a delinquere già devolute all’analisi della corte di merito e risolte dalla stessa con mnotivazione esente dalle lamentate censure; il giudice di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 9-12 della impugnata sentenza, ha sottolineato quali elementi significativi della sussistenza di un’associazione rientrante nei parametri normativi dell’art. 416 cod. pen. alcuni elementi come la distribuzione di ruoli tra i soggetti coinvolti, la predisposizione diluoghi e mezzi, la particolare durata temporale del periodo di operatività del gruppo, che sulla base di un ragionamento privo di quasiasi vizio sono stati ritenuti proprio significativi della fattispecie associativa. E’ emerso quindi che il gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’acquisizione della gestione di un esercizio pubblico, avesse programmato inizialmente una serie indeterminata di truffe ai danni dei fornitori e per fare ciò aveva costituito una impresa individuale con regolare partita IVA, concluso un contratto di locazione, acceso conti correnti bancari, intrapreso dapprima contatti con i fornitori e, poi, effettuato l’acquisto di varie partite di merce. Tutte dette circostanze in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, sono state poste a fondamento del ricnoscimento di un’associazione punibile. Né si è assistito ad una identificazione delle attività del ricorrente con quelle tipiche dell’associazione, che pure il ricorso lamenta, poiché l’avere riconosciuto un ruolo principale allo stesso non determina certamente alcuna violazione di legge. 3. Anche il quarto ed il quinto motivo, in tema di tardività delle querele [OSCURATO:PERSONA] e Delle [OSCURATO:PERSONA], appaiono reiterativi e manifestamente infondati. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 - 01); il chiaro riferimento contenuto nei vari precedenti giurisprudenziali al fatto anche nella sua dimensione soggettiva implica che, nel caso in cui si verta in tema di omesso adempimento dell’obbligo di pagamento di merce consegnata in esecuzione di un contratto di compravendita, il termine per la proposizione della querela non decorre dalla conoscenza dell’inadempimento bensì da quello diverso e successivo in cui la vittima abbia avuto piena contezza del fatto che, anche quell’inadempimento nei suoi confronti, aveva avuto natura dolosa, essendo stato l’acquisto già preordinato all’ottenimento di un ingiusto profitto. Affrontando il tema della individuazione del termine per proporre querela in caso di truffa contrattuale a seguito di inadempimento dell’obbligo di pagamento della merce, va accertato che il fornitore rimasto creditore ha preso contezza della natura dolosa del fatto; per cui in un caso come quello in esame, nel quale il debitore ha effettuato diversi ordinativi di merce e servizi con l’intento originario di rimanere sempre inadempiente, il momento iniziale ex art. 124 cod. pen. non può essere individuato in quello in cui il creditore ha messo all’incasso l’assegno dato in pagamento scoprendo l’insussistenza dei fondi, bensì, in quello diverso e successivo, in cui abbia acquisito piena consapevolezza della natura truffaldina e dolosa dell’inadempimento. L’applicazione dei sopra esposti principi comporta la certa tempestività della querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] quando gli autori del fatto si resero irreperibili e cioè il 26 ottobre del 2017 a fronte di una prima scoperta dell’assenza di fondi datata 24 luglio 2017; il giudice di appello ha proprio spiegato, a pagina XXII della motivazione, come, a fronte del mancato pagamento dell’assegno datato 24 luglio 2017, vi furono successivi tentativi di contatto a seguito dei quali gli autori si resero irreperibili facendo così insorgere la piena consapevolezza del fatto-reato. 3.1 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alla querela [OSCURATO:PERSONA] sporta solo dopo la pubblicazione delle notizie di stampa circa le attività illecite dei gestori de “[OSCURATO:PERSONA]” che è stata individuata nel corso del mese di maggio 2018 e non nel primo giorno di quel mese. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad effettuare i lavori a luglio 2017 senza però ricevere alcun pagamento così da intimare con raccomandata del 3 ottobre 2017 il pagamento alla ditta [OSCURATO:PERSONA]; nella persistenza dell’inadempimento il [OSCURATO:PERSONA] intraprese azione civile sempre nel 2017 ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nel dicembre 2017. A fronte di tali dati la difesa ha eccepito come anche a volere ritenere maturata solo a maggio 2018 la consapevolezza della truffa, la querela del 2 agosto successivo è certamente tardiva ma tale conclusione confligge con i principi in precedenza affermati poiché la conoscenza dell’inadempimento e l’azione civile intentata non manifesta la consapevolezza della natura truffaldina dell’operazione così che la querela sporta è stata correttamente ritenuta tempestiva dalla impugnata sentenza. 4. Fondato è invece il sesto motivo di ricorso; quanto alla circostanza di cui all’art. 61 n.11 cod. pen. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, per commettere un reato a suo danno (Sez. 2, n. 42352 del 23/09/2005, Rv. 232894 - 01). Nello stesso senso della rilevanza di un precostituito rapporto fiduciario tra agente e persona offesa successivamente si è poi affermato che agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Rv. 277048 - 02). Orbene, pur ampliata la nozione di prestazione d’opera al di fuori dei contratti civili di locazione d’opera, ciò che i suddetti precedenti giurisprudenziali richiamano quale elemento essenziale è sempre il particolare affidamento che la vittima del reato ripone in quel momento dell’azione nella persona dell’agente e che trova proprio radice in una relazione fiduciaria. Proprio ragionando in tal senso un precedente di questa Sezione ha già affermato come l'abuso di prestazione d'opera, di cui si compone la relativa circostanza aggravante comune, deve avere ad oggetto un obbligo di "facere"; ed in applicazione del principio veniva esclusa l'aggravante in riferimento al reato di appropriazione indebita di merce acquistata a rate con patto di riservato dominio, di cui l'acquirente, una volta conseguito il possesso, aveva omesso di pagare le rate pattuite (Sez. 2, n. 6947 del 21/01/2010, Rv. 246484 - 01). Ne consegue affermarsi che la particolare condizione del preesistente rapporto fiduciario non appare sussistere nelle truffe contrattuali commesse attraverso l’acquisto di beni o servizi rimasti insoluti, a meno che non sia accertato che la truffa contrattuale sia sorta proprio nell’ambito di un rapporto fiduciario in precedenza già esistente. Ne consegue l’esclusione della suddetta aggravante in accoglimento del motivo con conseguente annullamento della sentenza impugnata e restituzione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia che dovrà procedere alla rimodulazione della pena operando un differente aumento per continuazione escludendo la citata aggravante quale elemento del reato satellite. 4.1 L’accoglimento del motivo in punto aggravante dell’art. 61 n. 11 cod. pen., contestata in relazione a tutti gli episodi di truffa di cui al capo B), ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale sino alla data della presente pronuncia con conseguente maturazione della causa estintiva della prescrizione nei termini che verranno esposti. Occorre innanzi tutto ricordare il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite "Tuzzolino" secondo cui poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Ciò posto i fatti di truffa sono contestati al capo B) come commessi tra maggio ed agosto 2017 in danno di differenti persone offese e risultano tutti consumati, ad eccezione del caso di cui si dirà appresso, al termine del mese di agosto del 2017 avuto riguardo alla prosecuzione dei rapporti tra le parti così come analiticamente descritti nella sentenza di primo grado ed alla data di presentazione delle querele sporte tra il 9 agosto ed il successivo ottobre del 2017. Ne consegue che per tutti gli episodi commessi da agosto 2017 in poi opera la c.d. sospensione della "Legge Orlando" in forza dell’orientamento delle Sezioni Unite "Polichetti" per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Con la conseguenza che pur fissata ad agosto 2017 la consumazione dei fatti, come risulta dalla conforme ricostruzione operata dai giudici di primo e secondo grado, al termine di anni 7 e mesi 6 vanno aggiunte le sospensioni previste dalla Legge n. 103 del 2017 di anno 1 e mesi 6 tra la sentenza di primo grado e quella di appello e di mesi 9 e giorni 9 tra la pronuncia di appello e quella odierna, oltre le sospensioni per mesi 6 e giorni 11 disposte in primo grado: ne consegue che per nessuno di detti fatti è maturata la prescrizione poiché non è stato neppure dedotto con la necessaria certezza che la consumazione di taluna delle truffe contestate al capo B) sia appunto avvenuta in data anteriore al 3 agosto 2017. 4.2 L’unica condotta che appare commessa anteriormente il 3 agosto 2017 ed alla quale, quindi, non si applica la sospensione "Legge Orlando" è l’episodio in danno della ditta [OSCURATO:PERSONA] che risulta avere presentato querela il 12 luglio 2017 così palesando che la consumazione del reato è certamente antecedente detta data e rientra in quel parametro temporale indicato in imputazione successivo al maggio del 2017. Per tali fatti, avuto riguardo alla data del 12 luglio 2017, risulta decorso il termine di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6 per il reato di truffa, essendo stata esclusa la recidiva già in primo grado, pur aggiunto il periodo di sospensione in primo grado (pari a mesi 6 e giorni 11), al 23 agosto 2025. Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di truffa contestato al capo B) in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione. Alla rimodulazione della pena con eliminazione della frazione relativa a tale episodio procederà il giudice di rinvio chiamato a pronunciarsi anche su tale punto. 5. Quanto all’ultimo motivo con il quale si sono dedotti vizi della sentenza impugnata relativamente al regime degli artt. 62 bis ed 81 cpv. cod. pen. lo stessoè manifestamente infondato in relazione alla ampia motivazione sulla negazione delle generiche esposta dalla Corte di appello e rimane assorbito sul punto della determinazione degli aumenti per comtinuazione cui la Corte in sede di rinvio dovrà nuovamente procedere in ragione dell’eliminazione della aggravante. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di truffa di cui al capo
Sentenza Cassazione n. 40682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris