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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 30280/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7789/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA , V ia [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 10/2022depositata il 10/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 7789/2022 Cron.

Rep.

C.C. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e della Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 10 gennaio 2022; che la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile hanno resistito con un unico controricorso; Consideratoche, con atto del 6 luglio 2023, i difensori dei ricorrenti, asserendo di essere titolari di procura speciale che li abilita anche alla rinuncia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che, non risultando l’atto di rinuncia comunicato né accettato dal difensore di controparte, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei rinuncianti; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle relative spese, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui euro 200,00 per spese, oltrea spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7789/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA , V ia [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 10/2022depositata il 10/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7789/2022 Cron. Rep. C.C. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e della Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 10 gennaio 2022; che la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile hanno resistito con un unico controricorso; Consideratoche, con atto del 6 luglio 2023, i difensori dei ricorrenti, asserendo di essere titolari di procura speciale che li abilita anche alla rinuncia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che, non risultando l’atto di rinuncia comunicato né accettato dal difensore di controparte, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei rinuncianti; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle relative spese, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui euro 200,00 per spese, oltrea spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera
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