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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23180/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23392-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 23392/2016 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2022 CC difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 425/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 434/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. la Corte d’Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 425 del 2016, pronunciando sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento dell’impugnazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del lavoratore all’inquadramento, con decorrenza dal l° dicembre2006, nel profilo giuridico ed economico B2 -operatore-, anziché in quello B 1 -assistente - e quindi, con decorrenza dal 10 aprile 2008, nella seconda Area, fasciaretributiva F2, secondo la contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i dipendenti AAMS.

Ha condannato l’Amministrazione a pagare in favore del lavoratore le corrispondenti differenze stipendiali nell’importo lordo di euro 2.862,66, aumentato del maggioretasso tra quello di svalutazione ISTAT e degli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva Ha respinto la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore.

Illavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il corretto inquadramento atteso che era transitato da CONI servizi spa all’AAMS dal l°dicembre 2006, a seguito di procedura di mobilità, ex art. 11 -quinquiesdecies, comma 10, della legge n. 248 del 2005.

2. Il giudice di appello riconosceva il superiore inquadramento e rigettava la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore con riferimento all’intervenuta preclusione, in ragione della tardiva attribuzione del corretto inquadramento, in quanto l'appellante non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare, nell’ane nel quantum, la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, che appariva assolutamente generica.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione prospettando due motivi di impugnazione.

4. Resiste il lavoratore con ricorso incidentale articolato in un motivo, assistito da memoria.

DIRITTO

1. Conil primo motivo del ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 11, quinquiesdecies,della legge n. 248 del 2005, dell’art. 8, comma 11, della legge n. 178 del 2002, e degli artt. 30, 31, 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, in relazione all’art. 360, n. 1, cod. proc.civ.

L’Amministrazione deduce la correttezza dell’inquadramento del lavoratorecome effettuato in B1, atteso che il lavoratore presso l ’ ente di provenienza godeva dell’inquadramento nella categoria A, parametro retributivo A3, secondo quanto previsto dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] spa, e non del profilo B2, come erroneamente asserito dalla Corte d’Appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, n. 4, e ove possa occorrere n. 5, cod. proc. civ.

Laricorrente deduce che la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo del difetto di motivazione in quanto non paleserebbe la ratio decidendi ed esisterebbe solo formalmente, con riguardo all’esame delle mansioni effettivamente svolte.Rileva in proposito che il lavoratore aveva dato il proprio assenso al trasferimento e nell’istanza di trasferimento non aveva specificato le mansioni di provenienza.

Inoltre al momento del transito vi era stata una valutazione della corrispondenza delle qualifiche e conseguente equiparazione delle mansioni.

Rileva infine che le mansioni indicate dal lavoratore erano prive di particolare complessità e aderenti al profilo B1.

3. Prima di esaminare le censure, occorre precisare che il lavoratoreera transitato da CONI servizi spa all'AAMS a seguito di procedura ex art. 11-quinquiesdecies, comma 10, della legge n. 248 del 2005, che stabiliva: “Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. (...), in posizione di distacco presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta Amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata Amministrazione (...)”.

Con il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla leggen. 178 del 2002, era stata istituita la società per azioni [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui si avvaleva il Coni per l’espletamento dei propri compiti, le cui azioni venivano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

L’art. 8, comma 11, del d.l. n. 138 del 2002, come convertito, aveva stabilito “Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico Coni è, dall’ 8 luglio 2002, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del Coni alla [OSCURATO:PERSONA] spa (...)”.

Come affermato da questa Corte, la costituzione della società per azione [OSCURATO:PERSONA] spa e il passaggio del personale del Coni, a detta società di diritto privato, spiegava effetti sulla natura dei relativi rapporti di lavoro, attesa la non riconducibilità della partedatoriale ad una nozione sia pure ampia di pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 (si v., Cass., n. 22418 del 2015).

Va, quindi, rilevato che la Corte d’Appello, in mancanza di specifiche tabelle comparative tra le qualifiche funzionali di classificazione dei dipendenti appartenenti ad ambiti diversi, come si evince dalla disciplina richiamata, in primo luogo, ha fatto riferimento alla tabella B (Primo inquadramento nel sistema di classificazione dal l° gennaio 1998)del CCNL 16 maggio 2000, Aziende ed Amministrazioni autonome, relativa al primo inquadramento del personale già in servizio presso le AAMS al momento dell'introduzione dei nuovi profili professionali, che inseriva i dipendenti già in possesso della ex V qualifica funzionale, nel profilo B2 e non in quello B1.

Quindi, ha ritenuto erroneo ed incompleto il confronto tra il contenuto giuridico delle mansioni de quibus, dovendo osservarsi che la categoria A presso la società [OSCURATO:PERSONA] spa non comprendeva solo personale con compiti esecutivi, ma anche operatori professionali, quali segretaria d’ufficio ed archivista, in precedenza inquadrati nella V qualifica funzionale, i quali svolgevano attività amministrative, contabili o tecniche, richiedenti competenze specialistiche, preparazioni specializzate e conoscenze tecnologiche, nonché acquisizione di elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti; le funzioni riconducibili alla ex V qualifica funzionale erano ricomprese, presso le AAMS, in forza del CCNL Aziende autonome nel livello B2, tipico del personale non meramente esecutivo.

Infine, nel considerare il contenuto concreto delle mansioni, essenzialmente impiegatizie e non meramente esecutive, effettivamente svolte dall'appellante,che erano state indicate nel ricorso introduttivo del giudizio -che non erano state oggetto di contestazioni analitiche e per altro verso erano comprovate dall’ordine di servizio del 16 febbraio 1998, allegato al ricorso introduttivo del giudizio - emerg eva che il lavoratore, presso l'ufficio di provenienza, svolgeva funzioni prettamente impiegatizie e non esecutive, dal momento che si occupava tra l’altro,dell’ufficio contabilità e, segnatamente della gestione del magazzino vario di consumo, della digitazione mandati e reversali; della digitazione convocazioni personale ausiliari, della registrazione fatture, mandati, reversali e copie registri IVA; dell’invio riepiloghi liquidativi IVA, della trasmissione dati a mezzo modem, della trasmissione mandati e reversali alla BNL, della vidimazione registri IVA e modelli vari, dei buoni di carico.

Dunque, si trattava di mansioni impiegatizie e non esecutive.

In ragione di ciò, la Corte d'Appello, alla luce della valutazione sia dei riferimenti contrattuali, sia del contenuto giuridico e fattuale delle mansioni, ha ritenuto che l'unica corrispondenza di inquadramento idonea a realizzare il carattere dell'equivalenza fosse quella richiesta in giudizio dal lavoratore, dovendosi procedere in tal senso al corretto inquadramento del lavoratore.

4. Può, quindi, passarsi ad esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione,i due motivi di ricorso.

Gli stessi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la compiuta motivazione posta dal giudice di secondo grado a fondamento della decisione, come sopra richiamata.

Ed infatti, il giudice di appello ha svolto una valutazione globale, prendendo in considerazione sia i profili di inquadramento che il riscontro fattuale degli stessi, mentre la censura dell’Amministrazione si incentra solo sul raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e sul contenuto giuridico delle stesse, contestando peraltro il contenuto dell’ordine di servizio del 16 febbraio 1998, nel secondo motivo di ricorso,senza riportarne il contenuto, e quindi senza censurare in modo adeguato la valutazione del mansionario del lavoratorepresso Coni servizi spa effettuato dalla Corte d’Appello.

4.1. Va, altresì, osservato che è applicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83.

Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U., n. 8053 del 2014) che la ratio dell'intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ„ ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia, che non si rinviene nella sentenza della Corte d'Appello in esame, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “ motivazione apparente ” , nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione, sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

5. Con il ricorso incidentale è dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1223,cod. civ., e, più in generale, di ogni norma e principio in materia di risarcimento danni per preclusione della possibilità di accedere all’ulteriore livello ovvero per perdita di chance, in relazione al disposto recato dall’art. 360, n.3, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 414, comma 1, nn. 4 e5, 421, cod. proc. civ., e più in generale, di ogni norma e principio in materia di onere della prova e poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro, in relazione al disposto recatodall’art. 360, n.3, cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disposto recato dall’art. 360, n.5, cod. proc. civ.

Il ricorrente incidentale precisa che la richiesta di risarcimento del danno si incentrava sul fatto che l’erroneo inquadramento aveva escluso essoricorrente dalla possibilità di accedere all'ulteriore livello.

Ovvero, praticamente ed in concreto, di partecipare al bando di cui al decreto direttoriale 8 settembre 2009, n. 26656/Risorse/SG, pubblicato il 16 settembre 2009, per n. 67 posti dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, con decorrenza dal 10gennaio 2009.

Bando i cui posti non erano stati tutti coperti, e pertanto nell'ambito dei quali sarebbe certamente/automaticamente rientrata esso ricorrente.

Sin dal primo grado aveva, inoltre, provveduto al conteggio del risarcimento dei danni, ascrivibile dal 2009 al pensionamento, che non era stato contestato.

Nulla di più andava provato quanto all’an e quanto al quantum.

In base ai titoli e all'anzianità di servizio, all'epoca vantata, avrebbe potuto conseguire utile punteggio per la progressione in questione.

6. Il motivo è inammissibile.

Nella sostanza, ilricorrente incidentale c hiede un riesame delle valutazioni delle risultanze istruttorie effettuatedal giudice del merito; trattasi di doglianza che mira ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito,e la denunzia del vizio diviolazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l ’ accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass..

S.U., n. 25573 del 2020).

Peraltro, ilricorrente non riproduce il contenuto dei documenti su sui si incentra la censura.

Si osserva, altresì, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 5, nei limiti di cui al punto supra4.1., o anche di un error in procedendo, è necessario anche che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, oltre ad esserne indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o essere prodotto in sede di giudizio di legittimità, (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

6. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

7. In ragione della reciproca soccombenza le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

8. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto, con riguardo all’Amministrazione ricorrente, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23392-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 23392/2016 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 425/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 434/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. la Corte d’Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 425 del 2016, pronunciando sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento dell’impugnazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del lavoratore all’inquadramento, con decorrenza dal l° dicembre2006, nel profilo giuridico ed economico B2 -operatore-, anziché in quello B 1 -assistente - e quindi, con decorrenza dal 10 aprile 2008, nella seconda Area, fasciaretributiva F2, secondo la contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i dipendenti AAMS. Ha condannato l’Amministrazione a pagare in favore del lavoratore le corrispondenti differenze stipendiali nell’importo lordo di euro 2.862,66, aumentato del maggioretasso tra quello di svalutazione ISTAT e degli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva Ha respinto la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore. Illavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il corretto inquadramento atteso che era transitato da CONI servizi spa all’AAMS dal l°dicembre 2006, a seguito di procedura di mobilità, ex art. 11 -quinquiesdecies, comma 10, della legge n. 248 del 2005. 2. Il giudice di appello riconosceva il superiore inquadramento e rigettava la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore con riferimento all’intervenuta preclusione, in ragione della tardiva attribuzione del corretto inquadramento, in quanto l'appellante non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare, nell’ane nel quantum, la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, che appariva assolutamente generica. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione prospettando due motivi di impugnazione. 4. Resiste il lavoratore con ricorso incidentale articolato in un motivo, assistito da memoria. DIRITTO 1. Conil primo motivo del ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 11, quinquiesdecies,della legge n. 248 del 2005, dell’art. 8, comma 11, della legge n. 178 del 2002, e degli artt. 30, 31, 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, in relazione all’art. 360, n. 1, cod. proc.civ. L’Amministrazione deduce la correttezza dell’inquadramento del lavoratorecome effettuato in B1, atteso che il lavoratore presso l ’ ente di provenienza godeva dell’inquadramento nella categoria A, parametro retributivo A3, secondo quanto previsto dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] spa, e non del profilo B2, come erroneamente asserito dalla Corte d’Appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, n. 4, e ove possa occorrere n. 5, cod. proc. civ. Laricorrente deduce che la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo del difetto di motivazione in quanto non paleserebbe la ratio decidendi ed esisterebbe solo formalmente, con riguardo all’esame delle mansioni effettivamente svolte.Rileva in proposito che il lavoratore aveva dato il proprio assenso al trasferimento e nell’istanza di trasferimento non aveva specificato le mansioni di provenienza. Inoltre al momento del transito vi era stata una valutazione della corrispondenza delle qualifiche e conseguente equiparazione delle mansioni. Rileva infine che le mansioni indicate dal lavoratore erano prive di particolare complessità e aderenti al profilo B1. 3. Prima di esaminare le censure, occorre precisare che il lavoratoreera transitato da CONI servizi spa all'AAMS a seguito di procedura ex art. 11-quinquiesdecies, comma 10, della legge n. 248 del 2005, che stabiliva: “Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. (...), in posizione di distacco presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta Amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata Amministrazione (...)”. Con il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla leggen. 178 del 2002, era stata istituita la società per azioni [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui si avvaleva il Coni per l’espletamento dei propri compiti, le cui azioni venivano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. L’art. 8, comma 11, del d.l. n. 138 del 2002, come convertito, aveva stabilito “Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico Coni è, dall’ 8 luglio 2002, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del Coni alla [OSCURATO:PERSONA] spa (...)”. Come affermato da questa Corte, la costituzione della società per azione [OSCURATO:PERSONA] spa e il passaggio del personale del Coni, a detta società di diritto privato, spiegava effetti sulla natura dei relativi rapporti di lavoro, attesa la non riconducibilità della partedatoriale ad una nozione sia pure ampia di pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 (si v., Cass., n. 22418 del 2015). Va, quindi, rilevato che la Corte d’Appello, in mancanza di specifiche tabelle comparative tra le qualifiche funzionali di classificazione dei dipendenti appartenenti ad ambiti diversi, come si evince dalla disciplina richiamata, in primo luogo, ha fatto riferimento alla tabella B (Primo inquadramento nel sistema di classificazione dal l° gennaio 1998)del CCNL 16 maggio 2000, Aziende ed Amministrazioni autonome, relativa al primo inquadramento del personale già in servizio presso le AAMS al momento dell'introduzione dei nuovi profili professionali, che inseriva i dipendenti già in possesso della ex V qualifica funzionale, nel profilo B2 e non in quello B1. Quindi, ha ritenuto erroneo ed incompleto il confronto tra il contenuto giuridico delle mansioni de quibus, dovendo osservarsi che la categoria A presso la società [OSCURATO:PERSONA] spa non comprendeva solo personale con compiti esecutivi, ma anche operatori professionali, quali segretaria d’ufficio ed archivista, in precedenza inquadrati nella V qualifica funzionale, i quali svolgevano attività amministrative, contabili o tecniche, richiedenti competenze specialistiche, preparazioni specializzate e conoscenze tecnologiche, nonché acquisizione di elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti; le funzioni riconducibili alla ex V qualifica funzionale erano ricomprese, presso le AAMS, in forza del CCNL Aziende autonome nel livello B2, tipico del personale non meramente esecutivo. Infine, nel considerare il contenuto concreto delle mansioni, essenzialmente impiegatizie e non meramente esecutive, effettivamente svolte dall'appellante,che erano state indicate nel ricorso introduttivo del giudizio -che non erano state oggetto di contestazioni analitiche e per altro verso erano comprovate dall’ordine di servizio del 16 febbraio 1998, allegato al ricorso introduttivo del giudizio - emerg eva che il lavoratore, presso l'ufficio di provenienza, svolgeva funzioni prettamente impiegatizie e non esecutive, dal momento che si occupava tra l’altro,dell’ufficio contabilità e, segnatamente della gestione del magazzino vario di consumo, della digitazione mandati e reversali; della digitazione convocazioni personale ausiliari, della registrazione fatture, mandati, reversali e copie registri IVA; dell’invio riepiloghi liquidativi IVA, della trasmissione dati a mezzo modem, della trasmissione mandati e reversali alla BNL, della vidimazione registri IVA e modelli vari, dei buoni di carico. Dunque, si trattava di mansioni impiegatizie e non esecutive. In ragione di ciò, la Corte d'Appello, alla luce della valutazione sia dei riferimenti contrattuali, sia del contenuto giuridico e fattuale delle mansioni, ha ritenuto che l'unica corrispondenza di inquadramento idonea a realizzare il carattere dell'equivalenza fosse quella richiesta in giudizio dal lavoratore, dovendosi procedere in tal senso al corretto inquadramento del lavoratore. 4. Può, quindi, passarsi ad esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione,i due motivi di ricorso. Gli stessi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la compiuta motivazione posta dal giudice di secondo grado a fondamento della decisione, come sopra richiamata. Ed infatti, il giudice di appello ha svolto una valutazione globale, prendendo in considerazione sia i profili di inquadramento che il riscontro fattuale degli stessi, mentre la censura dell’Amministrazione si incentra solo sul raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e sul contenuto giuridico delle stesse, contestando peraltro il contenuto dell’ordine di servizio del 16 febbraio 1998, nel secondo motivo di ricorso,senza riportarne il contenuto, e quindi senza censurare in modo adeguato la valutazione del mansionario del lavoratorepresso Coni servizi spa effettuato dalla Corte d’Appello. 4.1. Va, altresì, osservato che è applicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83. Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U., n. 8053 del 2014) che la ratio dell'intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ„ ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia, che non si rinviene nella sentenza della Corte d'Appello in esame, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “ motivazione apparente ” , nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione, sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 5. Con il ricorso incidentale è dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1223,cod. civ., e, più in generale, di ogni norma e principio in materia di risarcimento danni per preclusione della possibilità di accedere all’ulteriore livello ovvero per perdita di chance, in relazione al disposto recato dall’art. 360, n.3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 414, comma 1, nn. 4 e5, 421, cod. proc. civ., e più in generale, di ogni norma e principio in materia di onere della prova e poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro, in relazione al disposto recatodall’art. 360, n.3, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disposto recato dall’art. 360, n.5, cod. proc. civ. Il ricorrente incidentale precisa che la richiesta di risarcimento del danno si incentrava sul fatto che l’erroneo inquadramento aveva escluso essoricorrente dalla possibilità di accedere all'ulteriore livello. Ovvero, praticamente ed in concreto, di partecipare al bando di cui al decreto direttoriale 8 settembre 2009, n. 26656/Risorse/SG, pubblicato il 16 settembre 2009, per n. 67 posti dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, con decorrenza dal 10gennaio 2009. Bando i cui posti non erano stati tutti coperti, e pertanto nell'ambito dei quali sarebbe certamente/automaticamente rientrata esso ricorrente. Sin dal primo grado aveva, inoltre, provveduto al conteggio del risarcimento dei danni, ascrivibile dal 2009 al pensionamento, che non era stato contestato. Nulla di più andava provato quanto all’an e quanto al quantum. In base ai titoli e all'anzianità di servizio, all'epoca vantata, avrebbe potuto conseguire utile punteggio per la progressione in questione. 6. Il motivo è inammissibile. Nella sostanza, ilricorrente incidentale c hiede un riesame delle valutazioni delle risultanze istruttorie effettuatedal giudice del merito; trattasi di doglianza che mira ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito,e la denunzia del vizio diviolazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l ’ accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass.. S.U., n. 25573 del 2020). Peraltro, ilricorrente non riproduce il contenuto dei documenti su sui si incentra la censura. Si osserva, altresì, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. civ., n. 5, nei limiti di cui al punto supra4.1., o anche di un error in procedendo, è necessario anche che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, oltre ad esserne indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o essere prodotto in sede di giudizio di legittimità, (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012). 6. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 7. In ragione della reciproca soccombenza le spese di giudizio sono compensate tra le parti. 8. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto, con riguardo all’Amministrazione ricorrente, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 23180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris