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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13793/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25006 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02063820811), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R15 A176X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53S22 G273T) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E22 A176R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 1118/2020, pubblicata in data 18 luglio 2020 (e noti- ficata in data 20 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro) ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta A.T.C.A. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Numero sezionale 3899/2022 go), ha intimato precetto di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] (già Numero di raccolta generale 13793/2022Data pubblicazione 02/05/2022 legale rappresentante della stessa). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trapani.

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – in particolare degli artt.115, 116 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.».

La società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’utilizzabilità delle deposizioni testimo- niali assunte nel giudizio all’esito del quale si era formato lo stesso titolo esecutivo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non era stato parte di detto giudizio.

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto – in particolare degli artt. 115, 116 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 3, 4 e 5».

La società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’efficacia probatoria dei documenti Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Numero sezionale 3899/2022 prodotti in giudizio a sostegno dei propri assunti, sulla base di Numero di raccolta generale 13793/2022Data pubblicazione 02/05/2022 un preteso disconoscimento operato dall’intimato, che però non aveva in realtà riguardato tutti i suddetti documenti.

2. Si premette che la corte di appello ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per aver rite- nuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata, dalla so- cietà opposta, la circostanza di fatto che l’opponente aveva contrattato e assunto, in nome e per conto dell’associazione debitrice di cui egli era stato in passato legale rappresentante, il rapporto obbligatorio di cui al titolo esecutivo, formatosi esclusivamente nei confronti dell’associazione, all’esito di un giudizio cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato.

Emerge dagli atti: - che la questione dell’efficacia del titolo esecutivo, forma- tosi contro l’associazione non riconosciuta, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata specificamente posta a base dell’opposizione; - che il tribunale, in primo grado, pur accogliendo l’opposizione, aveva espressamente rigettato tale moti- vo di opposizione; - che l’opponente non aveva affatto avanzato appello in- cidentale (quanto meno subordinato), in relazione a tale capo della decisione di primo grado.

Ne consegue che circa l’efficacia del titolo esecutivo nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA] si è formato il giudicato interno.

3. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente fondato. 3.1 Per quanto riguarda la mancata considerazione delle de- posizioni testimoniali assunte nel giudizio svolto contro l’associazione non riconosciuta al quale non aveva partecipato il [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del primo motivo del ricorso), la decisione impugnata – a giudizio del Collegio – non è conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), per cui «il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come Numero sezionale 3899/2022Numero di raccolta generale 13793/2022 quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre par- Data pubblicazione 02/05/2022 ti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documen- tazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizza- zione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015, Rv. 633913 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018, Rv. 650766 – 01).

Vero è che la valutazione di dette prove atipiche spetta sem- pre, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., al giudice del merito, che de- ve effettuarla secondo il suo prudente apprezzamento, e ciò anche con riguardo alla loro stessa utilizzabilità, a sostegno della quale deve infatti eventualmente fornire, secondo lo stesso indirizzo appena richiamato, “adeguata motivazione”.

Nella specie, peraltro, la corte di appello si è limitata a negare in radice l’utilizzabilità delle indicate deposizioni testimoniali, esclusivamente in quanto assunte nel diverso giudizio di cui l’opponente non era stato parte, senza minimamente pren- derne in esame il contenuto e senza alcuna effettiva motiva- zione in ordine alla valutazione della loro attendibilità e della loro effettiva efficacia probatoria a sostegno dell’assunto della società opposta.

La decisione va pertanto cassata affinché alla valutazione in concreto della eventuale efficacia probatoria delle predette deposizioni testimoniali possa provvedersi in sede di rinvio, sulla base di adeguata motivazione. 3.2 Per quanto poi attiene alla ulteriore documentazione car- tacea non considerata dalla corte territoriale (oggetto del se- condo motivo del ricorso), il Collegio ritiene in primo luogo la censura sufficientemente specifica, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., avendo il ricorrente fatto puntuale richiamo al contenuto ed alla natura dei documenti posti a ba- se della stessa ed avendo indicato la loro allocazione nel fasci- colo processuale.

Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Orbene, dall’esame di detto fascicolo (consentito, in ragion Numero sezionale 3899/2022Numero di raccolta generale 13793/2022e della natura processuale della violazione) emerge che effetti- Data pubblicazione 02/05/2022 vamente i documenti prodotti dalla società ricorrente nel giu- dizio di merito e da questa richiamati nel motivo di ricorso in esame, non erano tutte scritture private sottoscritte dal Mi- neo; in particolare, non lo sono e non possono esserlo, per la loro stessa natura, la deliberazione del Comune di Alcamo n. 348 e la determina n. 1547 del 30 giugno 2008: di conse- guenza, tali ultimi documenti avrebbero dovuto essere presi in considerazione ed esaminati dai giudici di merito, indipenden- temente da qualunque disconoscimento della propria sotto- scrizione operato dall’opponente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., naturalmente anche in questo caso sulla base di una prudente valutazione della loro effettiva efficacia probatoria in relazione agli assunti della società opposta.

Anche sotto il profilo in esame, di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso risultano manifestamente fondate e va, quindi, cassata la decisione impugnata affinché alla valutazio- ne dei documenti indicati si proceda in sede di rinvio, sulla ba- se di adeguata motivazione.

4. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è cas- sata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa per l’effetto la sentenza impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25006 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02063820811), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R15 A176X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53S22 G273T) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E22 A176R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 1118/2020, pubblicata in data 18 luglio 2020 (e noti- ficata in data 20 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro) ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta A.T.C.A. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Numero sezionale 3899/2022 go), ha intimato precetto di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] (già Numero di raccolta generale 13793/2022Data pubblicazione 02/05/2022 legale rappresentante della stessa). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trapani. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – in particolare degli artt.115, 116 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.». La società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’utilizzabilità delle deposizioni testimo- niali assunte nel giudizio all’esito del quale si era formato lo stesso titolo esecutivo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non era stato parte di detto giudizio. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto – in particolare degli artt. 115, 116 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 3, 4 e 5». La società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’efficacia probatoria dei documenti Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Numero sezionale 3899/2022 prodotti in giudizio a sostegno dei propri assunti, sulla base di Numero di raccolta generale 13793/2022Data pubblicazione 02/05/2022 un preteso disconoscimento operato dall’intimato, che però non aveva in realtà riguardato tutti i suddetti documenti. 2. Si premette che la corte di appello ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per aver rite- nuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata, dalla so- cietà opposta, la circostanza di fatto che l’opponente aveva contrattato e assunto, in nome e per conto dell’associazione debitrice di cui egli era stato in passato legale rappresentante, il rapporto obbligatorio di cui al titolo esecutivo, formatosi esclusivamente nei confronti dell’associazione, all’esito di un giudizio cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato. Emerge dagli atti: - che la questione dell’efficacia del titolo esecutivo, forma- tosi contro l’associazione non riconosciuta, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata specificamente posta a base dell’opposizione; - che il tribunale, in primo grado, pur accogliendo l’opposizione, aveva espressamente rigettato tale moti- vo di opposizione; - che l’opponente non aveva affatto avanzato appello in- cidentale (quanto meno subordinato), in relazione a tale capo della decisione di primo grado. Ne consegue che circa l’efficacia del titolo esecutivo nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA] si è formato il giudicato interno. 3. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente fondato. 3.1 Per quanto riguarda la mancata considerazione delle de- posizioni testimoniali assunte nel giudizio svolto contro l’associazione non riconosciuta al quale non aveva partecipato il [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del primo motivo del ricorso), la decisione impugnata – a giudizio del Collegio – non è conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), per cui «il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come Numero sezionale 3899/2022Numero di raccolta generale 13793/2022 quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre par- Data pubblicazione 02/05/2022 ti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documen- tazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizza- zione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015, Rv. 633913 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018, Rv. 650766 – 01). Vero è che la valutazione di dette prove atipiche spetta sem- pre, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., al giudice del merito, che de- ve effettuarla secondo il suo prudente apprezzamento, e ciò anche con riguardo alla loro stessa utilizzabilità, a sostegno della quale deve infatti eventualmente fornire, secondo lo stesso indirizzo appena richiamato, “adeguata motivazione”. Nella specie, peraltro, la corte di appello si è limitata a negare in radice l’utilizzabilità delle indicate deposizioni testimoniali, esclusivamente in quanto assunte nel diverso giudizio di cui l’opponente non era stato parte, senza minimamente pren- derne in esame il contenuto e senza alcuna effettiva motiva- zione in ordine alla valutazione della loro attendibilità e della loro effettiva efficacia probatoria a sostegno dell’assunto della società opposta. La decisione va pertanto cassata affinché alla valutazione in concreto della eventuale efficacia probatoria delle predette deposizioni testimoniali possa provvedersi in sede di rinvio, sulla base di adeguata motivazione. 3.2 Per quanto poi attiene alla ulteriore documentazione car- tacea non considerata dalla corte territoriale (oggetto del se- condo motivo del ricorso), il Collegio ritiene in primo luogo la censura sufficientemente specifica, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., avendo il ricorrente fatto puntuale richiamo al contenuto ed alla natura dei documenti posti a ba- se della stessa ed avendo indicato la loro allocazione nel fasci- colo processuale. Ric. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25006/2020 Orbene, dall’esame di detto fascicolo (consentito, in ragion Numero sezionale 3899/2022Numero di raccolta generale 13793/2022e della natura processuale della violazione) emerge che effetti- Data pubblicazione 02/05/2022 vamente i documenti prodotti dalla società ricorrente nel giu- dizio di merito e da questa richiamati nel motivo di ricorso in esame, non erano tutte scritture private sottoscritte dal Mi- neo; in particolare, non lo sono e non possono esserlo, per la loro stessa natura, la deliberazione del Comune di Alcamo n. 348 e la determina n. 1547 del 30 giugno 2008: di conse- guenza, tali ultimi documenti avrebbero dovuto essere presi in considerazione ed esaminati dai giudici di merito, indipenden- temente da qualunque disconoscimento della propria sotto- scrizione operato dall’opponente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., naturalmente anche in questo caso sulla base di una prudente valutazione della loro effettiva efficacia probatoria in relazione agli assunti della società opposta. Anche sotto il profilo in esame, di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso risultano manifestamente fondate e va, quindi, cassata la decisione impugnata affinché alla valutazio- ne dei documenti indicati si proceda in sede di rinvio, sulla ba- se di adeguata motivazione. 4. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è cas- sata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa per l’effetto la sentenza impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 25006/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m
Sentenza Cassazione n. 13793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris