CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5974 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 294, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro D.A.M.A. Costruzioni s.r.l.; - intimata - Oggetto: iscrizione a ruolo straordinario – iscrizione ipotecaria – motivazione - e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - resistente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n . 5286/ 40/ 201 4 , depositata in data21 agosto 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto ipoteca sugli immobili della società D.A.M.A. Costruzioni s.r.l. pari al doppio del credito portato dalle cartelle di pagamento che l a società non aveva provveduto a corrispondere; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Latina; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione s taccata di Latina, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal giudice di primo grado relative alla mancata indicazione delle specifiche esigenze cautelari che avrebbero dovuto giustificare l’iscrizione a ruolo straordinario e al fatto che non erano stati indicati i presumibili valori degli immobili ipotecati e, in qualche caso, i subalterni, non consentendo di potere distinguere tra quelli gravati o meno della misura cautelare e delle relative classificazioni e rendite catastali e, quindi, di valutare la proporzionetra l’entità del credito da corrispondere e l’interesse del privato alla libera disponibilità degli immobili; in ogni caso, le notifiche erano da considerarsi inesistenti in quanto effettuate a un indirizzo errato;avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura; la società non si è costituita; l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; considerato che: va pregiudizialmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta; l’art. 1, legge n. 53/1994, nel riconoscere all’avvocato munito di procura alle liti, a norma dell'art. 83, cod. proc. civ. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, la facoltà di esegu ire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, ha espressamente previsto che la stessa avvenga secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; con riferimento al caso di specie, dalla copia dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso si evince che lo stesso, notificato a mezzo posta, non è stato consegnato personalmente al difensore domiciliatario, ma alla segretaria del medesimo e non risulta agli atti l’attestazione dell’avvenuto inoltro della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della medesima; questa Corte, sul punto, ha precisato che la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l'entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo (Cass.civ., 24 marzo 2022, n. 9531; Cass. civ., 3 ottobre 2016, n. 19730);nè la nullità può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156, cod. proc. civ., non essendosi D.A.M.A. Costruzioni s.r.l.costituita in giudizio; la rilevata nullità della notifica comporta che, in applicazione dell'art. 291, cod. proc. civ., va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla società D.A.M.A. Costruzioni s.r.l. nel termine di sessant