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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01244/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18701/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresen- tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- SCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., dife- se d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 923/2022 de- positata il 16/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia, concernente l'accertamento negativo di una ser- vitù di passaggio, trae la propria origine da un atto di divisione del 1958.

In particolare, i signori Colzi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Prato l’[OSCURATO:PERSONA] e la LCS per l'accerta- mento dell'inesistenza di una servitù di passaggio (carrabile).

Le parti convenute eccepivano la costituzione della servitù per desti- nazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione.

In via riconvenzionale, proponevano domanda di garanzia per evizione nei confronti dei danti causa (i signori Giusti e Buccianti). [OSCURATO:PERSONA]- nale rigettava.

In riforma, la Corte di appello ha accolto la doman- da principale (accertando l'inesistenza della servitù) e rigettato la domanda di garanzia, ritenendo che difetti la prova che, nel con- tratto tra i chiamati in garanzia per evizione e la società che si pre- tende come garantita,sia stata trasferita tale servitù.

Ricorrono in cassazione la parte pretesa come garante ( Giu- sti/Buccianti) con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la parte che si pretende garantita ([OSCURATO:PERSONA] ed L.C.S.

Costru- zioni) con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, illu- strati da memoria.

Resiste la parte attrice (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) con con- troricorso, illustrato da memoria.

Il consigliere delegato ha propo- sto di definire il ricorso principale e quello incidentale nel senso del- la loro inammissibilità e/o manifesta infondatezza.

I ricorrenti ne hanno chiesto rispettivamente la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla parte contro- ricorrente a p. 9 ss. (difetto di legittimazione ad impugnare dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibilità dei documenti prodotti con il ricorso nonché dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) sono superate in virtù del principio della ragione più liquida (cfr., per tutte Cass.

SU 9936/2014: «I n applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato).

2.1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1062 c.c., 115 e 116 c.p.c.,in relazione alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.

La Corte di appello di Firenze ha erroneamente rigettato l'eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Caserane e [OSCURATO:PERSONA] di costituzione della servitù di passo a favore delle particelle 1317, 1316 e 1224, ritenendo che l'atto di divisione ereditaria del 26/04/1958 non avesse ad oggetto le particelle originarie della corte comune e dei resedi.

Lo stradello si articola in tre parti: la prima è la corte comune (particella 144), la seconda sono i resedi oggetto di permuta Colzi-Vannoni/Colzi-[OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1998, la terza è stradello vero e proprio sulle particelle oggetto dell'atto di divisione del 1958.

Gli attori Colzi e [OSCURATO:PERSONA] hanno peraltro ammesso nell'atto di citazione l'esistenza del- la servitù di passo sulla corte di loro proprietà, contestandone solo la limitazione all'uso agricolo e alle particelle 394 e 728 di proprietà Giusti.

Sussistono tutti i presupposti per la costituzione della servi- tù per destinazione del padre di famiglia, essendo provata l'appa- renza della servitù da plurimi elementi fattuali quali la partecipa- zione di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di manutenzione, l'esistenza di un marciapiede cordonato, di box accessibili dallo stradello e il pos- sesso del telecomando della sbarra d'ingresso.

2.2. - Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazio- ne degli artt. 1141, 1143, 1158, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passo.

La Corte di appello ha erroneamente rigettato l'eccezione di usucapione ultraventennale proposta da [OSCURATO:PERSONA], rite- nendo insufficienti le presunzioni offerte e non considerando che oggetto di prova non era l'esistenza della servitù sulle particelle degli attori Colzi-[OSCURATO:PERSONA] (già pacifica e ammessa in citazione), ma solo la sua estensione alle particelle 1224, 1316 e 1317, oltre che alla particella

106. Il possesso ultraventennale risulta invece prova- to da plurimi elementi quali: l'ammissione degli attori dell'esistenza di una servitù di passo agricolo dalla particella 144 alla 106, l'im- possibilità di accesso carrabile dalla via Borgo di Casale per la pre- senza dal 1978 di un marciapiede cordonato, l'esistenza di box ac- cessibili solo dallo stradello tergale, la partecipazione di Giusti alle spese di manutenzione della corte comune come da scrittura priva- ta del 13/05/01, l'utilizzo dello stradello da parte di tutti i frontisti come accertato dal c.t.u.

3. -I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché sono accomunati dal tratto che ne determina altresì l’infondatezza: essi aspirano a una terza istanza di cognizione piena in fatto e in diritto, chenon può essere dischiusa da una pronuncia di una corte di legittimità come la Cassazione.Dinanzi a censure di tale tipo, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Ciò è accaduto nel caso attuale.

A fondamento dell’accoglimento della domanda negatoria, la Corte di appello (p. 13) ha premesso che l’onere della prova del fatto costitutivo della servitù grava sul convenuto e che la destinazione del padre di famiglia presuppone appartenenza originaria dei due fondi allo stesso proprietario (art.1062 c.c.).

Essa ha accertato che l’atto di divisione del 1958 non si riferiva ai terreni di proprietà della parte attrice, in altri termini in tale atto non vi erano le attuali particelle (144, 545 e 1064) con- troverse.

Ritiene anzi raggiunta la prova contraria, cioè che i due fondi non appartenevano originariamente allo stesso proprietario [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’usucapione (p. 15 s.), essa non si è ve- rificata: «nessuna prova storica diretta del corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione è stata fornita, non essendo sta- to escusso alcun testimone, né fornita altra prova equipollente», né è stato adempiuto l’onere di riproposizione specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto ai capi- toli di prova indicati dalla parte pretesa come garante, essi sono generici e quindi inammissibili.

Stesse considerazioni ostative val- gono per i capitoli identici articolati dalla parte che si pretende co- me garantita.

La prova per presunzioni non sarebbe assistita da sorte migliore.

Le fotografie citate dalla difesa della parte pretesa come garante non sono disponibili, poiché la difesa non ha deposi- tato in appello il relativo fascicolo (sentenza, p. 10).

Altri elementi indicati (la presenza del box di lamiera ovvero il cordolo del mar- ciapiede) sono equivoci, perché non sono in grado di dimostrare l'attualità e la costanza dell'esercizio della servitù.

La partecipazio- ne agli oneri di asfaltatura è irrilevante.

Dinanzi ad una motivazione così articolata, questa Corte non può che ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezza- mento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro li- mite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli - in obbe- dienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicita- mente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l’aggettivo «suo» che qualifica l’apprezzamento del giudice di merito ex art. 116co. 1 c.p.c. ).

I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati.

4. -Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione al rigetto delle prove testimoniali.

La Corte di appello ha contraddittoriamente ne- gato la prova del corpus possessionis respingendo al contempo i capitoli di prova specificamente dedotti dai Giusti/Bucciantisul pun- to.

Questi ultimi miravano a dimostrare: l'utilizzo dello stradello da parte dei frontisti dal 1958, l'uso dello stesso da parte dei Giu- sti/Bucciantidal 11/03/82 per accedere alle particelle 1317, 1316 e 1224, l'impossibilità di accesso diretto dalla via Borgo di Casale per la presenza di recinzione metallica, canale di scolo e cordolo del marciapiede, nonché la realizzazione da parte dei Colzi di un passo carrabile con cancello automatico sulla particella 1064.

La ripropo- sizione di tali prove in appello, mediante richiamo alla seconda memoria istruttoria di primo grado, non può considerarsi mera clausola di stile, come dimostra la stessa motivazione della senten- za impugnata.

Nel motivo sono stati esposti i quattro capitoli di prova non ammessi dalla Corte di appello di Firenze.

In particolare, si chiedeva di provare per testimoni: l'utilizzo dello stradello da parte dei frontisti a piedi e con autoveicoli dal 1958; l'uso dello stesso da parte dei [OSCURATO:PERSONA] e Pierluigi per accedere con autoveicoli alle particelle 1317, 1316 e 1224 dall'11/03/821; l'impossibilità di accesso diretto dalla via Borgo di Casale per la presenza di recinzione metallica, canale di scolo e cordolo del mar- ciapiede; la realizzazione da parte dei Colzi di un passo carrabile con cancello automatico sulla particella 1064 e il tipo di utilizzo del- lo stesso.

Il terzo motivo è inammissibile.

La pronuncia d’inammissibilità dell’istanza di prova testimoniale si fonda su due ragioni distinte, ciascuna delle quali è autonoma- mente in grado di fondarla.

Solo una di esse è stata tratta ad og- getto del motivo di ricorso.

Infatti, ove la sentenza (o il capo di sentenza) sia sorretto da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adot- tata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva forma- zione del giudicato - inerente al progredire delle istanze e al re- stringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitiv a la sentenza (o la parte di sentenza) , sulla base della ragione non col- pita dall’impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 9752/2017).

Nel caso attuale, la Corte di appello ha fondato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di prove testimoniali dirette a provare l’usucapione della servitù anche sulla genericità e irrilevanza dei capitoli di prova presentati (v. p. 16 e 19).

Tale ratio non è stata tratta ad oggetto di una censura specifica.

5. - L’unico motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 1484 e 1489 c.c. in tema di garanzia per evizione, so- stenendo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non operativa la garanzia prestata nel contratto di compravendita del 29/10/04, qualificando come mera clausola di stile l'art. 3 del con- tratto con cui il venditore si obbligava a tenere indenne la società acquirente da ogni danno conseguente all'indisponibilità totale o parziale dei terreni venduti.

La C orte distrettuale ha inoltre escluso il danno sul presupposto che la società acquirente aveva scelto di edificare secondo un progetto alternativo rinunciando all'accesso carrabile dallo stradello tergale, mentre il danno sussisteva quanto meno nelle spese legali di € 35.856,20 sostenute nel giudizio con- tro i terzi e per chiamare in causa i venditori.

L’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Sotto il profilo formale della violazione degli artt. 1484 e 1489 c.c., esso mira in realtà a sollecitare una inammissibile rivalutazio- ne del merito della controversia in ordine alla sussistenza dei pre- supposti della garanzia per evizione, attraverso la una ricostruzione della volontà delleparti alternativa (senza censurare specificamen- te la violazione di canoni legislativi di ermeneutica contrattuale)ri- spetto a quella che invece la Corte distrettuale ha ricostruito, in modo adeguato.

Infatti, la Corte di appello ha accertato in fatto che il contratto di compravendita del 29/10/04 non disponeva il trasferimento del di- ritto reale di accesso dallo stradello tergale, sicché la clausola di garanzia contenuta nell'art. 3 del contratto non poteva operare ri- spetto a un diritto non compreso nella vendita.

Tale accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità attraverso la denuncia di violazione di legge, costituendo un tipico giudizio di merito la valu- tazione se un determinato diritto sia stato o meno incluso nel con- tratto di vendita.

Il ricorso incidentale è rigettato.

6. - T ra le parti ricorrenti principale e incidentale le spese del presente giudiziovanno compensa te integralmente in considerazio- ne dell’esito del giudizio; la parte ricorrente principale e quella inci- dentale va nno invece condannat e a rimborsare alla parte controri- corrente vittoriosa (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) le spese del presente giudizio, liquidatecome in dispositivo.

Considerato che la decisione è conforme alla proposta, in fine , i ricorrentiprincipali e incidentali vanno condannati in via solidale al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. diulteriore somma in favore della parte controricorrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]); ricorrenti principal i e ricor- rentiincidentali vanno condannat i ciascun o al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di una ulteriore somma in favore della cassa delle am- mende; Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrenteprincipale e della parte ricorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricor- so a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; c om- pensa integralmente trale parti ricorrenti principale e incidentale le spese del presente giudizio; condanna altresì le parti ricorrenti (principale, incidentale) in via solidale a rimborsare alla parte con- troricorrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) le spese del presente giudizio, che li- quida in € 4.000,00oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese genera- li, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge; condanna le parti ricorrentiprincipale e incidentale in via solidale al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00 in favore della parte controri- corrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) ; condanna , infine, la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale ciascuna al pagamento ex art. 96 co.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18701/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresen- tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- SCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., dife- se d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 923/2022 de- positata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia, concernente l'accertamento negativo di una ser- vitù di passaggio, trae la propria origine da un atto di divisione del 1958. In particolare, i signori Colzi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Prato l’[OSCURATO:PERSONA] e la LCS per l'accerta- mento dell'inesistenza di una servitù di passaggio (carrabile). Le parti convenute eccepivano la costituzione della servitù per desti- nazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione. In via riconvenzionale, proponevano domanda di garanzia per evizione nei confronti dei danti causa (i signori Giusti e Buccianti). [OSCURATO:PERSONA]- nale rigettava. In riforma, la Corte di appello ha accolto la doman- da principale (accertando l'inesistenza della servitù) e rigettato la domanda di garanzia, ritenendo che difetti la prova che, nel con- tratto tra i chiamati in garanzia per evizione e la società che si pre- tende come garantita,sia stata trasferita tale servitù. Ricorrono in cassazione la parte pretesa come garante ( Giu- sti/Buccianti) con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte che si pretende garantita ([OSCURATO:PERSONA] ed L.C.S. Costru- zioni) con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, illu- strati da memoria. Resiste la parte attrice (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) con con- troricorso, illustrato da memoria. Il consigliere delegato ha propo- sto di definire il ricorso principale e quello incidentale nel senso del- la loro inammissibilità e/o manifesta infondatezza. I ricorrenti ne hanno chiesto rispettivamente la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla parte contro- ricorrente a p. 9 ss. (difetto di legittimazione ad impugnare dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibilità dei documenti prodotti con il ricorso nonché dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) sono superate in virtù del principio della ragione più liquida (cfr., per tutte Cass. SU 9936/2014: «I n applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato). 2.1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1062 c.c., 115 e 116 c.p.c.,in relazione alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte di appello di Firenze ha erroneamente rigettato l'eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Caserane e [OSCURATO:PERSONA] di costituzione della servitù di passo a favore delle particelle 1317, 1316 e 1224, ritenendo che l'atto di divisione ereditaria del 26/04/1958 non avesse ad oggetto le particelle originarie della corte comune e dei resedi. Lo stradello si articola in tre parti: la prima è la corte comune (particella 144), la seconda sono i resedi oggetto di permuta Colzi-Vannoni/Colzi-[OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1998, la terza è stradello vero e proprio sulle particelle oggetto dell'atto di divisione del 1958. Gli attori Colzi e [OSCURATO:PERSONA] hanno peraltro ammesso nell'atto di citazione l'esistenza del- la servitù di passo sulla corte di loro proprietà, contestandone solo la limitazione all'uso agricolo e alle particelle 394 e 728 di proprietà Giusti. Sussistono tutti i presupposti per la costituzione della servi- tù per destinazione del padre di famiglia, essendo provata l'appa- renza della servitù da plurimi elementi fattuali quali la partecipa- zione di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di manutenzione, l'esistenza di un marciapiede cordonato, di box accessibili dallo stradello e il pos- sesso del telecomando della sbarra d'ingresso. 2.2. - Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazio- ne degli artt. 1141, 1143, 1158, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passo. La Corte di appello ha erroneamente rigettato l'eccezione di usucapione ultraventennale proposta da [OSCURATO:PERSONA], rite- nendo insufficienti le presunzioni offerte e non considerando che oggetto di prova non era l'esistenza della servitù sulle particelle degli attori Colzi-[OSCURATO:PERSONA] (già pacifica e ammessa in citazione), ma solo la sua estensione alle particelle 1224, 1316 e 1317, oltre che alla particella 106. Il possesso ultraventennale risulta invece prova- to da plurimi elementi quali: l'ammissione degli attori dell'esistenza di una servitù di passo agricolo dalla particella 144 alla 106, l'im- possibilità di accesso carrabile dalla via Borgo di Casale per la pre- senza dal 1978 di un marciapiede cordonato, l'esistenza di box ac- cessibili solo dallo stradello tergale, la partecipazione di Giusti alle spese di manutenzione della corte comune come da scrittura priva- ta del 13/05/01, l'utilizzo dello stradello da parte di tutti i frontisti come accertato dal c.t.u. 3. -I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché sono accomunati dal tratto che ne determina altresì l’infondatezza: essi aspirano a una terza istanza di cognizione piena in fatto e in diritto, chenon può essere dischiusa da una pronuncia di una corte di legittimità come la Cassazione.Dinanzi a censure di tale tipo, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso attuale. A fondamento dell’accoglimento della domanda negatoria, la Corte di appello (p. 13) ha premesso che l’onere della prova del fatto costitutivo della servitù grava sul convenuto e che la destinazione del padre di famiglia presuppone appartenenza originaria dei due fondi allo stesso proprietario (art.1062 c.c.). Essa ha accertato che l’atto di divisione del 1958 non si riferiva ai terreni di proprietà della parte attrice, in altri termini in tale atto non vi erano le attuali particelle (144, 545 e 1064) con- troverse. Ritiene anzi raggiunta la prova contraria, cioè che i due fondi non appartenevano originariamente allo stesso proprietario [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’usucapione (p. 15 s.), essa non si è ve- rificata: «nessuna prova storica diretta del corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione è stata fornita, non essendo sta- to escusso alcun testimone, né fornita altra prova equipollente», né è stato adempiuto l’onere di riproposizione specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto ai capi- toli di prova indicati dalla parte pretesa come garante, essi sono generici e quindi inammissibili. Stesse considerazioni ostative val- gono per i capitoli identici articolati dalla parte che si pretende co- me garantita. La prova per presunzioni non sarebbe assistita da sorte migliore. Le fotografie citate dalla difesa della parte pretesa come garante non sono disponibili, poiché la difesa non ha deposi- tato in appello il relativo fascicolo (sentenza, p. 10). Altri elementi indicati (la presenza del box di lamiera ovvero il cordolo del mar- ciapiede) sono equivoci, perché non sono in grado di dimostrare l'attualità e la costanza dell'esercizio della servitù. La partecipazio- ne agli oneri di asfaltatura è irrilevante. Dinanzi ad una motivazione così articolata, questa Corte non può che ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezza- mento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro li- mite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbe- dienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicita- mente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l’aggettivo «suo» che qualifica l’apprezzamento del giudice di merito ex art. 116co. 1 c.p.c. ). I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati. 4. -Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione al rigetto delle prove testimoniali. La Corte di appello ha contraddittoriamente ne- gato la prova del corpus possessionis respingendo al contempo i capitoli di prova specificamente dedotti dai Giusti/Bucciantisul pun- to. Questi ultimi miravano a dimostrare: l'utilizzo dello stradello da parte dei frontisti dal 1958, l'uso dello stesso da parte dei Giu- sti/Bucciantidal 11/03/82 per accedere alle particelle 1317, 1316 e 1224, l'impossibilità di accesso diretto dalla via Borgo di Casale per la presenza di recinzione metallica, canale di scolo e cordolo del marciapiede, nonché la realizzazione da parte dei Colzi di un passo carrabile con cancello automatico sulla particella 1064. La ripropo- sizione di tali prove in appello, mediante richiamo alla seconda memoria istruttoria di primo grado, non può considerarsi mera clausola di stile, come dimostra la stessa motivazione della senten- za impugnata. Nel motivo sono stati esposti i quattro capitoli di prova non ammessi dalla Corte di appello di Firenze. In particolare, si chiedeva di provare per testimoni: l'utilizzo dello stradello da parte dei frontisti a piedi e con autoveicoli dal 1958; l'uso dello stesso da parte dei [OSCURATO:PERSONA] e Pierluigi per accedere con autoveicoli alle particelle 1317, 1316 e 1224 dall'11/03/821; l'impossibilità di accesso diretto dalla via Borgo di Casale per la presenza di recinzione metallica, canale di scolo e cordolo del mar- ciapiede; la realizzazione da parte dei Colzi di un passo carrabile con cancello automatico sulla particella 1064 e il tipo di utilizzo del- lo stesso. Il terzo motivo è inammissibile. La pronuncia d’inammissibilità dell’istanza di prova testimoniale si fonda su due ragioni distinte, ciascuna delle quali è autonoma- mente in grado di fondarla. Solo una di esse è stata tratta ad og- getto del motivo di ricorso. Infatti, ove la sentenza (o il capo di sentenza) sia sorretto da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adot- tata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva forma- zione del giudicato - inerente al progredire delle istanze e al re- stringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitiv a la sentenza (o la parte di sentenza) , sulla base della ragione non col- pita dall’impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 9752/2017). Nel caso attuale, la Corte di appello ha fondato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di prove testimoniali dirette a provare l’usucapione della servitù anche sulla genericità e irrilevanza dei capitoli di prova presentati (v. p. 16 e 19). Tale ratio non è stata tratta ad oggetto di una censura specifica. 5. - L’unico motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 1484 e 1489 c.c. in tema di garanzia per evizione, so- stenendo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non operativa la garanzia prestata nel contratto di compravendita del 29/10/04, qualificando come mera clausola di stile l'art. 3 del con- tratto con cui il venditore si obbligava a tenere indenne la società acquirente da ogni danno conseguente all'indisponibilità totale o parziale dei terreni venduti. La C orte distrettuale ha inoltre escluso il danno sul presupposto che la società acquirente aveva scelto di edificare secondo un progetto alternativo rinunciando all'accesso carrabile dallo stradello tergale, mentre il danno sussisteva quanto meno nelle spese legali di € 35.856,20 sostenute nel giudizio con- tro i terzi e per chiamare in causa i venditori. L’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Sotto il profilo formale della violazione degli artt. 1484 e 1489 c.c., esso mira in realtà a sollecitare una inammissibile rivalutazio- ne del merito della controversia in ordine alla sussistenza dei pre- supposti della garanzia per evizione, attraverso la una ricostruzione della volontà delleparti alternativa (senza censurare specificamen- te la violazione di canoni legislativi di ermeneutica contrattuale)ri- spetto a quella che invece la Corte distrettuale ha ricostruito, in modo adeguato. Infatti, la Corte di appello ha accertato in fatto che il contratto di compravendita del 29/10/04 non disponeva il trasferimento del di- ritto reale di accesso dallo stradello tergale, sicché la clausola di garanzia contenuta nell'art. 3 del contratto non poteva operare ri- spetto a un diritto non compreso nella vendita. Tale accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità attraverso la denuncia di violazione di legge, costituendo un tipico giudizio di merito la valu- tazione se un determinato diritto sia stato o meno incluso nel con- tratto di vendita. Il ricorso incidentale è rigettato. 6. - T ra le parti ricorrenti principale e incidentale le spese del presente giudiziovanno compensa te integralmente in considerazio- ne dell’esito del giudizio; la parte ricorrente principale e quella inci- dentale va nno invece condannat e a rimborsare alla parte controri- corrente vittoriosa (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) le spese del presente giudizio, liquidatecome in dispositivo. Considerato che la decisione è conforme alla proposta, in fine , i ricorrentiprincipali e incidentali vanno condannati in via solidale al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. diulteriore somma in favore della parte controricorrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]); ricorrenti principal i e ricor- rentiincidentali vanno condannat i ciascun o al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di una ulteriore somma in favore della cassa delle am- mende; Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrenteprincipale e della parte ricorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricor- so a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; c om- pensa integralmente trale parti ricorrenti principale e incidentale le spese del presente giudizio; condanna altresì le parti ricorrenti (principale, incidentale) in via solidale a rimborsare alla parte con- troricorrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) le spese del presente giudizio, che li- quida in € 4.000,00oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese genera- li, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge; condanna le parti ricorrentiprincipale e incidentale in via solidale al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00 in favore della parte controri- corrente (Colzi/[OSCURATO:PERSONA]) ; condanna , infine, la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale ciascuna al pagamento ex art. 96 co.
Sentenza Cassazione n. 01244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris