CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21494/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1151/2/2016, depositata l' 1 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: imposte dirette ed IVA avviso di accertamento Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9673/18/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare: -che non sussisteva l'eccepita violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, legge 212/2000; -che, trattandosi di accertamento mediante indagini bancari e ex art. 32, dPR 600/1973, nei confronti di un lavoratore autonomo, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 bisognava depurare le pretese creditorie erariali dei prelevamenti (euro 36.845,16), risultando perciò le stesse fondate soltanto in relazione ai versamenti (euro 40.756), non rilevando l'intestazione ad un soggetto terzo (sorella del contribuente) di un conto corrente oggetto della verifica ed essendo comunque la relativa eccezione inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello e non avendo il Fagnani dato giustificazioni adeguate a dette movimentazioni bancarie. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: Con il terzo motivo, che va trattato prioritariamente stante la sua pregiudizialità, il ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato l'insussistenza dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ed in particolare del termine dilatorio in tale disposizione legislativa previsto. La censura è infondata. Basti ribadire il consolidato principio di diritto che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 -01) e che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Cass., Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 –01). Pacifico che quello in esame sia un avviso di accertamento emesso "a tavolino", senza "accessi, ispezioni o verifiche", dunque va escluso de plano l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per le imposte dirette (non armonizzate), mentre per l'IVA nemmeno in questa sede il contribuente ha allegato quali deduzioni avrebbe fatto in sede di istruttoria amministrativa e se le medesime avrebbero potuto comportare un diverso esito della stessa (c.d. "prova di resistenza"). Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto "nuova" e perciò inammissibile l'eccezione circa la non pertinenza alle pretese creditorie erariali della movimentazione sul conto bancario della sorella. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione alla circostanza di cui al primo mezzo, la cui inammissibilità peraltro travolge causalmente anche la censura in esame. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Anche in disparte alla questione procedurale posta con il primo mezzo, deve comunque rilevarsi che il giudice tributario di appello ha accertato in fatto e nel merito -insindacabilmente- che, per sua stessa ammissione, il contribuente verificato aveva operato in concreto sul conto corrente intestato alla sorella versandovi somme quale presidente dell'associazione motociclistica "I Motoamichetti"; che più in generale il contribuente non aveva fornito giustificazioni dei movimenti finanziari che gli erano stati imputati, non assolvendo in tal modo all'onere contro probatorio che lo gravava. In tal senso la sentenza impugnata risulta, rispettivamente, del tutto conforme ai principi di diritto secondo i quali «In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente - in quanto sia l'art. 32, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all'IVA - autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti» (Sez. 5, Sentenza n. 18083 del 04/08/2010, Rv. 614741 - 01) ; «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 -01). In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la mancata difesa dell'agenzia fiscale. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a t itolo di contri