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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02878/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 4/4/2023, ha rigettato la richiesta presentata da D'[OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore in quanto avrebbe fondato la propria conclusione su di una condanna per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi nell'anno 1982 che il detenuto, nato nel 1989, non ha all'evidenza potuto commettere.

Sotto altro profilo, poi, l'ulteriore riferimento a gravi reati commessi e alla inadeguatezza della misura sarebbe contraddittorio.

Ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato quanto presente in atti e, nello specifico, la circostanza che la misura della detenzione domiciliare era già stata concessa al ricorrente per tali reati ed era stata revocata solo perché era sopravvenuto un nuovo cumulo che, computata la pena irrogata per un fatto pregresso, conteneva una pena finale eccedente i limiti di legge.3.

In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli elementi posti a fondamento del diniego della misura.

La doglianza è fondata.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza si fonda quasi esclusivamente sul rapporto redatto dalle forze dell'ordine.

La motivazione così resa, contenuta nella sostanza nella mera indicazione dei fatti riportati nel rapporto, tutti avvenuti in un periodo antecedente a quello di detenzione, e senza dare conto degli esiti processuali che questi hanno avuto, è carente.

La coerenza e logicità del ragionamento seguito dal giudice della sorveglianza, d'altro canto, risulta inficiata in radice dall'errore in cui risulta essere incorso il giudice in ordine all'elemento che nella motivazione è posto a fondamento dell'intera valutazione.

La circostanza indicata come di estremo e per certi aspetti dirimente rilievo, pure fortemente suggestiva, il fatto, cioè, che il condannato è stato condannato per un tentato omicidio e per un omicidio doloso "commessi sin dal 1982", infatti, è il frutto di un evidente errore di fatto in quanto il ricorrente è nato il 27 febbraio 1989.

La motivazione, infine, nella quale si dà comunque atto che al condannato era stata in precedenza concessa la detenzione domiciliare, non si confronta con il tenore del precedente provvedimento, l'ordinanza emessa in data 3 maggio 2022, nel quale lo stesso Tribunale, in presenza dei medesimi elementi -esclusi evidentemente i fatti del 1982 - e di un analogo residuo della pena da espiare, era addivenuto a opposte conclusioni.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 4/4/2023, ha rigettato la richiesta presentata da D'[OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore in quanto avrebbe fondato la propria conclusione su di una condanna per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi nell'anno 1982 che il detenuto, nato nel 1989, non ha all'evidenza potuto commettere. Sotto altro profilo, poi, l'ulteriore riferimento a gravi reati commessi e alla inadeguatezza della misura sarebbe contraddittorio. Ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato quanto presente in atti e, nello specifico, la circostanza che la misura della detenzione domiciliare era già stata concessa al ricorrente per tali reati ed era stata revocata solo perché era sopravvenuto un nuovo cumulo che, computata la pena irrogata per un fatto pregresso, conteneva una pena finale eccedente i limiti di legge.3. In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli elementi posti a fondamento del diniego della misura. La doglianza è fondata. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza si fonda quasi esclusivamente sul rapporto redatto dalle forze dell'ordine. La motivazione così resa, contenuta nella sostanza nella mera indicazione dei fatti riportati nel rapporto, tutti avvenuti in un periodo antecedente a quello di detenzione, e senza dare conto degli esiti processuali che questi hanno avuto, è carente. La coerenza e logicità del ragionamento seguito dal giudice della sorveglianza, d'altro canto, risulta inficiata in radice dall'errore in cui risulta essere incorso il giudice in ordine all'elemento che nella motivazione è posto a fondamento dell'intera valutazione. La circostanza indicata come di estremo e per certi aspetti dirimente rilievo, pure fortemente suggestiva, il fatto, cioè, che il condannato è stato condannato per un tentato omicidio e per un omicidio doloso "commessi sin dal 1982", infatti, è il frutto di un evidente errore di fatto in quanto il ricorrente è nato il 27 febbraio 1989. La motivazione, infine, nella quale si dà comunque atto che al condannato era stata in precedenza concessa la detenzione domiciliare, non si confronta con il tenore del precedente provvedimento, l'ordinanza emessa in data 3 maggio 2022, nel quale lo stesso Tribunale, in presenza dei medesimi elementi -esclusi evidentemente i fatti del 1982 - e di un analogo residuo della pena da espiare, era addivenuto a opposte conclusioni. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 02878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris