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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06646/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 630/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 320-D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso sentenza di Corte d’appello L’Aquila n. 645/2016 depositata il 23/06/2016.

Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine illegittimi -risarcimento R.G.N. 630/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 645/2016 la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AUSL di Pescara, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara - che aveva respinto il ricorso della Belfatto, collaboratore sanitario professionale - infermiere, volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai diversi contratti, prorogati e rinnovati, stipulati con l’ASL dal 2005 al 2012 -, accoglieva l’azionata domanda e condannava l’AUSL al pagamento in favore della lavoratrice di una indennità quantificata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. la Corte territoriale, richiamata la normativa dei contratti di lavoro a termine ratione temporis applicabile e ricordato che il contratto a termine deve rispondere ad una esigenza di temporaneità del rapporto, rilevava che, nello specifico, nei contratti in questione (ed anche nelle proroghe) mancasse qualsivoglia indicazione delle ragioni delle assunzionia termine (ovvero delle proroghe) e che non potesse effettuarsi una valida integrazione per relationem delle delibere del DG che a loro volta si limitavano a richiamare le relazioni del dirigente dell’ufficio gestione risorse umane e del direttore dell’ufficio affari del personale e legale, atti tutti che evidenziavano che i contratti a termine erano destinati a sopperire a carenze strutturali al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, il che confermava l’assenza delle esigenze temporanee; riteneva che i contratti succedutisi nel tempo si ponessero in palese contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e pertanto l’apposizione agli stessi del termine doveva considerarsi priva di effetto; riconosceva il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine e, applicato l’art. 32 della l. n. 183/2010, quantificava lo stesso in nove mensilità di retribuzione, considerato il rilevante numero dei contratti e la sostanziale continuità del rapporto protrattosi per sette anni;

3. ricorre per la cassazione della sentenza l’ASL di Pescara con tre motivi;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che vi sarebbe stato un abuso delle proroghe dei contratti stipulati tra le parti e per aver ritenuto che fosse mancata ogni giustificazione circa l’apposizione dei termini; R.G.N. 630/2017 Pag.assume che le ragioni dei contratti a tempo determinato ben possono risultare da altri atti richiamati per relationem e che nello specifico tali ragioni emergevano dalle delibere in base alle quali le assunzioni erano state effettuate; aggiunge che in costanza del rapporto di lavoro tra l’Azienda e la lavoratrice era intervenuta la legge regionale n. 5 del 2008 che aveva disposto misure di stabilizzazione del personale precario e stabilito che nelle more delle procedure concorsuali fissate da ciascuna azienda il personale precario sarebbe stato tenuto in servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali in atto al 3 dicembre 2007;

2. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; non sono trascritti gli atti richiamati (contratti, delibere) in violazione del principio di specificità del ricorso; l’AUSL ricorrente, inoltre, mentre si diffonde nel ribadire la circostanza di rilievo meramente formale della desumibilità dalle delibere assunte in sede amministrativa delle ragioni poste a base del ricorso alle ripetute assunzioni a termine, si limita, sotto il profilo sostanziale dell’effettiva ricorrenza delle indicate ragioni, ad opporre l’affermazione secondo cui sia le concrete e specifiche esigenze aziendali per le quali viene stipulato il contratto sia il carattere temporaneo delle stesse ben possono risultare da atti di ordine più generale (nella specie, appunto, le delibere), che individuino, a monte, la sussistenza di ragioni legittimanti cui i contratti a termine conseguentemente stipulati devono ritenersi ancorate; tuttavia, la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto che dagli atti invocati dalla ricorrente si desumessero le ragioni temporanee poste a base delle assunzioni ed ha aggiunto che la stessa procedura di stabilizzazione (nella quale la ricorrente era stata inserita) confermava che le assunzioni, lungi da sopperire ad esigenze temporanee, in realtà erano destinate a fronteggiare una strutturale carenza di organico; ed allora il motivo non scalfisce la valutazione della Corte di merito secondo la quale i contratti a termine in questione sono stati destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, con ciò attuandosi una precisa volontà elusiva di una ordinaria assunzione a tempo indeterminato;

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r.

Abruzzo n. 5/2008, dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 39/2009 e dell’art. 1, comma 180 della l. n. 321/2004; lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che le assunzioni a termine erano state imposte, per esigenze di continuità assistenziale, dalle normative statali e regionali impositive di una riduzione dei costi di gestione, soprattutto del personale, al fine di ripianare l’esorbitante debito accumulato nel corso degli anni; rileva che la situazione contingente aveva precluso ogni possibilità di scelta tra assunzione a R.G.N. 630/2017 Pag.tempo indeterminato e assunzione a termine e facendo assurgere a regola (rispetto all’eccezione) la stipula di contratti a tempo determinato non poteva diventare motivo di biasimo della condotta illecita del datore di lavoro;

4. il motivo è infondato; la ricorrente, nella sostanza, contrappone l’esistenza di un comportamento necessitato all’affermazione conclusiva della Corte territoriale secondo la quale l’ASL con il reiterato ricorso ai contratti a termine ha sempre soddisfatto proprie esigenze permanenti e durevoli, con un uso distorto dello strumento contrattuale prescelto, ma, per quanto evidenziato con riferimento al motivo che precede, non ha idoneamente censurato la ricostruzione della Corte territoriale che ha esaminato i contratti stipulati alla luce della disciplina ratione temporis applicabile, riconoscendo principalmente l’illegittimità del ricorso a tale strumento contrattuale per la mancata specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; in ogni caso l’argomento utilizzato dalla ricorrente porrebbe con ogni evidenza la normativa interna in contrasto con il diritto dell’unione (si veda sul punto Cass.10568/2021); si ricorda che la Corte di Giustizia, nella decisione del 10 ottobre 2010, Affatato, C- 3/10, al punto 14 della parte ‘Causa principale e questioni pregiudiziali’, ha dato atto della circostanza che l’Azienda sanitaria convenuta in giudizio "non nega che il ricorso a tale durata determinata sia stato motivato non da ragioni tecniche, organizzative o produttive relative alle obiettive necessità di un rapporto di lavoro a carattere temporaneo, bensì per l’impossibilità di procedere ad assunzioni ordinarie a causa del blocco delle assunzioni previsto da diverse leggi finanziarie"; in tale decisione la Corte di Giustizia, senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla suddetta deduzione difensiva dell’ASL, ha richiamato le proprie precedenti sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C- 212/04; del 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino; del 7 settembre 2006, causaC-180/04, Vassallo; del 23 aprile 2009, causa C-378/07, Angelídaki e a.; nonché le ordinanze del 12 giugno 2008, causa C-364107 Vassílakis e a.; del 24 aprile 2009, causa C-519/08 Koukou; in particolare nella sentenza Adeneler è stato innanzitutto ritenuto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico è stato, quindi, affermato che la nozione di «ragioni obiettive» ai sensidella clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (v. punto 69 sentenza Adeneler); R.G.N. 630/2017 Pag.è stato precisato che tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. punto 70 sentenza Adeneler); per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti; infatti, una siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l’esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell’attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l’effettività dell’accordo quadro; quindi, il fatto di ammettere che una disposizione nazionale possa, di diritto e senza ulteriore precisazione, giustificare contratti di lavoro a tempo determinato successivi equivarrebbe a ignorare la finalità dell’accordo quadro, che consiste nel proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego, e a svuotare di contenuto il principio secondo il quale contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro (v. punti 72 e 73 sentenza Adeneler); più in particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto; conclusivamente è stato ritenuto che l’accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieti in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare "fabbisogni permanenti e durevoli" del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi (punto 105, dispositivo 3): spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte a tale situazione, misure non soltanto proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (punto 95 sentenza Adeneler); il concetto è stato ribadito nella decisione della Corte di Giustizia del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]16/15, [OSCURATO:PERSONA], resa proprio intema di personale sanitario precario, R.G.N. 630/2017 Pag.evidenziandosi che il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione ed ancora nella decisionedel 7 marzo 2018 in causa C-494/16, Santoro, in cui è stato ricordato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti dilavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti; deve allora ribadirsi che il ricorso ai contratti a termine da parte della pubblica amministrazione deve restare sempre assoggettato a condizioni ed a limiti legislativamente previsti che, evidentemente, non possono essere derogati dall’amministrazione in presenza di situazioni contingenti;

5. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, dell’art. 8 della l. n. 604/1966; sostiene che la liquidazione del danno effettuata dalla Corte territoriale in misura eccessiva non abbia tenuto conto dei criteri legislativamente previsti e del fatto che l’azienda, per ragioni di tutela del servizio pubblico, era tenuta a tale tipo di assunzioni;

6. il motivo è infondato; ferme le ragioni di illegittimità del ricorso ai contratti termine per quanto evidenziato ai punti che precedono e rilevato che, se pure in sentenza si far riferimento ad un “inserimento dell’appellante nella procedura di stabilizzazione”, non si evince se la predetta sia stata effettivamente stabilizzata e, soprattutto, se sussista un rapporto di effettiva derivazione causale fra tale eventuale stabilizzazione ed i contratti precari per cui è causa (v.

Cass. 27 maggio 2021, n. 14815), non merita censure la sentenza impugnata che ha determinato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dei criteri indicati nell’art. 8 della l. 604//1966 come riportati nello storico di lite;

7. alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto;

8. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per R.G.N. 630/2017 Pag.esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 630/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 320-D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso sentenza di Corte d’appello L’Aquila n. 645/2016 depositata il 23/06/2016.  Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine illegittimi -risarcimento R.G.N. 630/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 645/2016 la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AUSL di Pescara, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara - che aveva respinto il ricorso della Belfatto, collaboratore sanitario professionale - infermiere, volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai diversi contratti, prorogati e rinnovati, stipulati con l’ASL dal 2005 al 2012 -, accoglieva l’azionata domanda e condannava l’AUSL al pagamento in favore della lavoratrice di una indennità quantificata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. la Corte territoriale, richiamata la normativa dei contratti di lavoro a termine ratione temporis applicabile e ricordato che il contratto a termine deve rispondere ad una esigenza di temporaneità del rapporto, rilevava che, nello specifico, nei contratti in questione (ed anche nelle proroghe) mancasse qualsivoglia indicazione delle ragioni delle assunzionia termine (ovvero delle proroghe) e che non potesse effettuarsi una valida integrazione per relationem delle delibere del DG che a loro volta si limitavano a richiamare le relazioni del dirigente dell’ufficio gestione risorse umane e del direttore dell’ufficio affari del personale e legale, atti tutti che evidenziavano che i contratti a termine erano destinati a sopperire a carenze strutturali al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, il che confermava l’assenza delle esigenze temporanee; riteneva che i contratti succedutisi nel tempo si ponessero in palese contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e pertanto l’apposizione agli stessi del termine doveva considerarsi priva di effetto; riconosceva il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine e, applicato l’art. 32 della l. n. 183/2010, quantificava lo stesso in nove mensilità di retribuzione, considerato il rilevante numero dei contratti e la sostanziale continuità del rapporto protrattosi per sette anni; 3. ricorre per la cassazione della sentenza l’ASL di Pescara con tre motivi; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che vi sarebbe stato un abuso delle proroghe dei contratti stipulati tra le parti e per aver ritenuto che fosse mancata ogni giustificazione circa l’apposizione dei termini; R.G.N. 630/2017 Pag.assume che le ragioni dei contratti a tempo determinato ben possono risultare da altri atti richiamati per relationem e che nello specifico tali ragioni emergevano dalle delibere in base alle quali le assunzioni erano state effettuate; aggiunge che in costanza del rapporto di lavoro tra l’Azienda e la lavoratrice era intervenuta la legge regionale n. 5 del 2008 che aveva disposto misure di stabilizzazione del personale precario e stabilito che nelle more delle procedure concorsuali fissate da ciascuna azienda il personale precario sarebbe stato tenuto in servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali in atto al 3 dicembre 2007; 2. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; non sono trascritti gli atti richiamati (contratti, delibere) in violazione del principio di specificità del ricorso; l’AUSL ricorrente, inoltre, mentre si diffonde nel ribadire la circostanza di rilievo meramente formale della desumibilità dalle delibere assunte in sede amministrativa delle ragioni poste a base del ricorso alle ripetute assunzioni a termine, si limita, sotto il profilo sostanziale dell’effettiva ricorrenza delle indicate ragioni, ad opporre l’affermazione secondo cui sia le concrete e specifiche esigenze aziendali per le quali viene stipulato il contratto sia il carattere temporaneo delle stesse ben possono risultare da atti di ordine più generale (nella specie, appunto, le delibere), che individuino, a monte, la sussistenza di ragioni legittimanti cui i contratti a termine conseguentemente stipulati devono ritenersi ancorate; tuttavia, la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto che dagli atti invocati dalla ricorrente si desumessero le ragioni temporanee poste a base delle assunzioni ed ha aggiunto che la stessa procedura di stabilizzazione (nella quale la ricorrente era stata inserita) confermava che le assunzioni, lungi da sopperire ad esigenze temporanee, in realtà erano destinate a fronteggiare una strutturale carenza di organico; ed allora il motivo non scalfisce la valutazione della Corte di merito secondo la quale i contratti a termine in questione sono stati destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, con ciò attuandosi una precisa volontà elusiva di una ordinaria assunzione a tempo indeterminato; 3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r. Abruzzo n. 5/2008, dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 39/2009 e dell’art. 1, comma 180 della l. n. 321/2004; lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che le assunzioni a termine erano state imposte, per esigenze di continuità assistenziale, dalle normative statali e regionali impositive di una riduzione dei costi di gestione, soprattutto del personale, al fine di ripianare l’esorbitante debito accumulato nel corso degli anni; rileva che la situazione contingente aveva precluso ogni possibilità di scelta tra assunzione a R.G.N. 630/2017 Pag.tempo indeterminato e assunzione a termine e facendo assurgere a regola (rispetto all’eccezione) la stipula di contratti a tempo determinato non poteva diventare motivo di biasimo della condotta illecita del datore di lavoro; 4. il motivo è infondato; la ricorrente, nella sostanza, contrappone l’esistenza di un comportamento necessitato all’affermazione conclusiva della Corte territoriale secondo la quale l’ASL con il reiterato ricorso ai contratti a termine ha sempre soddisfatto proprie esigenze permanenti e durevoli, con un uso distorto dello strumento contrattuale prescelto, ma, per quanto evidenziato con riferimento al motivo che precede, non ha idoneamente censurato la ricostruzione della Corte territoriale che ha esaminato i contratti stipulati alla luce della disciplina ratione temporis applicabile, riconoscendo principalmente l’illegittimità del ricorso a tale strumento contrattuale per la mancata specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; in ogni caso l’argomento utilizzato dalla ricorrente porrebbe con ogni evidenza la normativa interna in contrasto con il diritto dell’unione (si veda sul punto Cass.10568/2021); si ricorda che la Corte di Giustizia, nella decisione del 10 ottobre 2010, Affatato, C- 3/10, al punto 14 della parte ‘Causa principale e questioni pregiudiziali’, ha dato atto della circostanza che l’Azienda sanitaria convenuta in giudizio "non nega che il ricorso a tale durata determinata sia stato motivato non da ragioni tecniche, organizzative o produttive relative alle obiettive necessità di un rapporto di lavoro a carattere temporaneo, bensì per l’impossibilità di procedere ad assunzioni ordinarie a causa del blocco delle assunzioni previsto da diverse leggi finanziarie"; in tale decisione la Corte di Giustizia, senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla suddetta deduzione difensiva dell’ASL, ha richiamato le proprie precedenti sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C- 212/04; del 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino; del 7 settembre 2006, causaC-180/04, Vassallo; del 23 aprile 2009, causa C-378/07, Angelídaki e a.; nonché le ordinanze del 12 giugno 2008, causa C-364107 Vassílakis e a.; del 24 aprile 2009, causa C-519/08 Koukou; in particolare nella sentenza Adeneler è stato innanzitutto ritenuto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico è stato, quindi, affermato che la nozione di «ragioni obiettive» ai sensidella clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (v. punto 69 sentenza Adeneler); R.G.N. 630/2017 Pag.è stato precisato che tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. punto 70 sentenza Adeneler); per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti; infatti, una siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l’esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell’attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l’effettività dell’accordo quadro; quindi, il fatto di ammettere che una disposizione nazionale possa, di diritto e senza ulteriore precisazione, giustificare contratti di lavoro a tempo determinato successivi equivarrebbe a ignorare la finalità dell’accordo quadro, che consiste nel proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego, e a svuotare di contenuto il principio secondo il quale contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro (v. punti 72 e 73 sentenza Adeneler); più in particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto; conclusivamente è stato ritenuto che l’accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieti in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare "fabbisogni permanenti e durevoli" del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi (punto 105, dispositivo 3): spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte a tale situazione, misure non soltanto proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (punto 95 sentenza Adeneler); il concetto è stato ribadito nella decisione della Corte di Giustizia del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]16/15, [OSCURATO:PERSONA], resa proprio intema di personale sanitario precario, R.G.N. 630/2017 Pag.evidenziandosi che il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione ed ancora nella decisionedel 7 marzo 2018 in causa C-494/16, Santoro, in cui è stato ricordato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti dilavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti; deve allora ribadirsi che il ricorso ai contratti a termine da parte della pubblica amministrazione deve restare sempre assoggettato a condizioni ed a limiti legislativamente previsti che, evidentemente, non possono essere derogati dall’amministrazione in presenza di situazioni contingenti; 5. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, dell’art. 8 della l. n. 604/1966; sostiene che la liquidazione del danno effettuata dalla Corte territoriale in misura eccessiva non abbia tenuto conto dei criteri legislativamente previsti e del fatto che l’azienda, per ragioni di tutela del servizio pubblico, era tenuta a tale tipo di assunzioni; 6. il motivo è infondato; ferme le ragioni di illegittimità del ricorso ai contratti termine per quanto evidenziato ai punti che precedono e rilevato che, se pure in sentenza si far riferimento ad un “inserimento dell’appellante nella procedura di stabilizzazione”, non si evince se la predetta sia stata effettivamente stabilizzata e, soprattutto, se sussista un rapporto di effettiva derivazione causale fra tale eventuale stabilizzazione ed i contratti precari per cui è causa (v. Cass. 27 maggio 2021, n. 14815), non merita censure la sentenza impugnata che ha determinato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dei criteri indicati nell’art. 8 della l. 604//1966 come riportati nello storico di lite; 7. alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; 8. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per R.G.N. 630/2017 Pag.esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 06646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris