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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16608/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per la commissione di un episodio di furto aggravato consumato realizzato in concorso, dichiarando invece improcedibile per difetto di querela il reato di furto pluriaggravato contestato al capo E) e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inammissibile perché la modifica dell'art. 131 - bis cod. pen. per effetto del d.

Igs. n. 150 del 2022 era già entrata in vigore al momento della pronuncia della sentenza di appello, pertanto l'imputato avrebbe dovuto sollecitare la Corte territoriale a pronunciarsi sul punto e, non avendolo fatto, non può dolersi della mancata risposta; peraltro il motivo è intrinsecamente generico perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la presenza di due precedenti penali per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per la commissione di un episodio di furto aggravato consumato realizzato in concorso, dichiarando invece improcedibile per difetto di querela il reato di furto pluriaggravato contestato al capo E) e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inammissibile perché la modifica dell'art. 131 - bis cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022 era già entrata in vigore al momento della pronuncia della sentenza di appello, pertanto l'imputato avrebbe dovuto sollecitare la Corte territoriale a pronunciarsi sul punto e, non avendolo fatto, non può dolersi della mancata risposta; peraltro il motivo è intrinsecamente generico perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la presenza di due precedenti penali per il reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16608/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris