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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 24295/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMALLARINO KATIA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2785 - controricorrente -avverso la sentenza n. 524/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 85/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per decreto ingiuntivo perottenere il pagamento di crediti di lavoro, pari a 72.000,00 €, aNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026seguito dell’omesso trasferimento della proprietà di un Ntuemrerreo ndi ora ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026oggetto di scrittura privata, per sopravvenuta inedificabilitàdello stesso.

Avverso tale decreto proponeva ricorso inopposizione [OSCURATO:PERSONA], respinto in primo grado eintegralmente confermato dalla Corte d'appello.2.La Corte d'appello, con sentenza n.524/2023, evidenziava lacorrettezza dell’interpretazione della scrittura privata del 26Aprile 2012, operata dal giudice di prime cure, quale datio insolutum.

Analizzando il contenuto della scrittura privata la Corteprecisava che, solo con la stipula dell'atto pubblico ditrasferimento del suolo, sarebbero stati definiti tutti i rapportireciproci di “dare e avere” nascenti dal rapporto di lavoro edall'atto pubblico di trasferimento.

L’omesso trasferimento perinedificabilità del suolo aveva comportato la conseguenteinefficacia della datio in solutum, determinando,consequenzialmente, il ripristino della originaria obbligazione.3.Avverso la sopraindicata sentenza propone ricorso perCassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a quattro motivi diricorso; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Parte resistente ha depositato le memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazioneall'articolo 360 co.1 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appelloomesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello prospettato,ovvero l’ insussistenza dei presupposti per l'emissione deldecreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e 634 c.p.c.Numero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026Secondo parte ricorrente, la Corte di appello avrebbeN uemrerroa dti ora ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026perché, sebbene la natura del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo comportasse l'obbligo per il giudice di statuire sulmerito della domanda, essa non si era pronunciata sulla idoneitàdella documentazione offerta a fondare la pretesa.L’istante contesta, altresì, la qualificazione giuridica dellaprova scritta, evidenziando che il documento offerto èassimilabile ad un contratto preliminare di vendita e non già aduna promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata e,quindi, non ricompresa nella nozione di prova scritta ai finidell’adozione del provvedimento monitorio di cui all'articolo 634c.p.c.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Il collegio osserva come la censura non mini la ratiodecidendi della pronuncia, in presenza peraltro di una c.d.“doppia conforme”.

Avendo, infatti, il Tribunale e,successivamente, la Corte di appello delibato sul merito dellapretesa qualsivoglia valutazione relativa allaidoneità/sufficienza della prova scritta fornita per ilprocedimento monitorio, sarebbe priva di autonoma decisivitàe, pertanto, infondata.2.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laviolazione dell’art. 1197 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per aver ritenuto che la fattispecie di cui alla scrittura privatafosse qualificata quale datio in solutum, ex art.1197 c.c.Secondo l'assunto dell’istante la scrittura privata del26/04/2012 sarebbe produttiva di effetti obbligatori e non realiper cui non avrebbe effetti solutori liberatori, estintividell’obbligazione in maniera satisfattiva, al pari della datio insolutum, presentando, viceversa, la struttura di un contrattopreliminare di vendita con effetti obbligatori.Numero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/20263.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’arNt.u m1er3o 6di 2ra ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026c.c. in relazione all’art. 360 n.3, per aver la Corte di appelloescluso che la scrittura privata del 26/04/2012 costituisse unapromessa di vendita con obbligo di compensazione tra il creditovantato (retribuzione) dalla signora Mallarino ed il debito (atitolo di prezzo) nascente dal contratto preliminare.Secondo parte ricorrente, nei precedenti gradi di giudizio,sarebbe stato violato il canone di interpretazione letterale di cuiall'articolo 1362 c.c. perché, in sede di gravame, la Corteavrebbe distorto il significato di cui all'articolo 6 della citatascrittura e, al tempo stesso, quello di cui all'articolo 2.Evidenzia, altresì, che la Corte, non avrebbe valutato, peraltro,ai fini interpretativi, il comportamento complessivo ancheposteriore alla conclusione del contratto: la signora MallarinoKatia avrebbe instaurato un autonomo giudizio con il quale harichiesto la risoluzione della scrittura privata qualificata dallastessa espressamente come preliminare di vendita.

Tale sceltaermeneutica, secondo la ricostruzione del ricorrente, nonsarebbe neutra ai fini interpretativi.4.Il secondo e il terzo motivo, stante la connessione logico-giuridica che presentano, possono essere esaminaticongiuntamente, ad avviso del Collegio.I motivi sono infondati e devono essere respinti.Entrambi presentano un nucleo comune costituito dallacontestazione dell’interpretazione operata dai giudici deiprecedenti gradi di giudizio relativamente alla scrittura privataquale datio in solutum.Secondo un consolidato e costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non disatteso da questo Collegio,l'attività di interpretazione del contratto, che è diretta allaricerca della comune volontà dei contraenti, integra un tipicoNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026accertamento di fatto riservato al giudice di merito Nmumeenrot dri era ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare ladisciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metododella sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimitànon solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipicodi riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanzaqualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e leimplicazioni effettuali conseguenti (cfr. Cass. n. 15603/21).Del resto, come affermato da consolidata giurisprudenza dilegittimità, l'interpretazione delle clausole di un contratto rientratra i compiti del giudice di merito e non può essere sindacata insede di legittimità se assistita da una congrua motivazione e, alcontempo, rispettosa di canoni legali di ermeneuticacontrattuale (cfr. ex multis Cass. n.2465/2015; conf.10981/2016); al riguardo, infatti, è stato sostenuto che, in temadi interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità nonpuò investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, maafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazioneaddotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessielementi di fatto da questi esaminati.Nella specie, attraverso la presunta violazione del criterio diinterpretazione letterale, considerato che viene richiamato l’art.1362 c.c., e considerati i singoli profili delle clausole contenuteall'interno della scrittura privata, il ricorrente chiede alla Corteuna reinterpretazione del contenuto delle stesse.

Alcun criterioletterale può, peraltro, ritenersi violato se si considerano leclausole nella loro complessità e lo scopo ultimo dellaNumero registro generale 482/2024ricostruzione compiuta è quello di chiedere alla Corte unN umero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 24295/2026riesame dell’interpretazione offerta, in precedenza, dellaData pubblicazione 31/07/2026scrittura privata, inammissibile in tale sede proprio perchésorretta da sufficiente motivazione.4.

Con il quarto motivo si censura la violazione dell’ art. 91c.p.c. all’art.360 n. 3 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese.Secondo parte ricorrente la Corte avrebbe errato nelcondannarla al pagamento delle spese di lite perché le spese delsecondo grado, così come quelle di primo grado, devono essereposte a carico della parte resistente stante la fondatezza delledomande del ricorrente.Il motivo è inammissibile, per come articolato, atteso chenon vi è censura specifica, essendo la condanna al pagamentodelle spese di lite conseguente alla soccombenza.5.Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impNuomretroo d i ara ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMALLARINO KATIA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2785 - controricorrente -avverso la sentenza n. 524/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 85/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per decreto ingiuntivo perottenere il pagamento di crediti di lavoro, pari a 72.000,00 €, aNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026seguito dell’omesso trasferimento della proprietà di un Ntuemrerreo ndi ora ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026oggetto di scrittura privata, per sopravvenuta inedificabilitàdello stesso. Avverso tale decreto proponeva ricorso inopposizione [OSCURATO:PERSONA], respinto in primo grado eintegralmente confermato dalla Corte d'appello.2.La Corte d'appello, con sentenza n.524/2023, evidenziava lacorrettezza dell’interpretazione della scrittura privata del 26Aprile 2012, operata dal giudice di prime cure, quale datio insolutum. Analizzando il contenuto della scrittura privata la Corteprecisava che, solo con la stipula dell'atto pubblico ditrasferimento del suolo, sarebbero stati definiti tutti i rapportireciproci di “dare e avere” nascenti dal rapporto di lavoro edall'atto pubblico di trasferimento. L’omesso trasferimento perinedificabilità del suolo aveva comportato la conseguenteinefficacia della datio in solutum, determinando,consequenzialmente, il ripristino della originaria obbligazione.3.Avverso la sopraindicata sentenza propone ricorso perCassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a quattro motivi diricorso; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Parte resistente ha depositato le memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazioneall'articolo 360 co.1 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appelloomesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello prospettato,ovvero l’ insussistenza dei presupposti per l'emissione deldecreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e 634 c.p.c.Numero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026Secondo parte ricorrente, la Corte di appello avrebbeN uemrerroa dti ora ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026perché, sebbene la natura del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo comportasse l'obbligo per il giudice di statuire sulmerito della domanda, essa non si era pronunciata sulla idoneitàdella documentazione offerta a fondare la pretesa.L’istante contesta, altresì, la qualificazione giuridica dellaprova scritta, evidenziando che il documento offerto èassimilabile ad un contratto preliminare di vendita e non già aduna promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata e,quindi, non ricompresa nella nozione di prova scritta ai finidell’adozione del provvedimento monitorio di cui all'articolo 634c.p.c.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Il collegio osserva come la censura non mini la ratiodecidendi della pronuncia, in presenza peraltro di una c.d.“doppia conforme”. Avendo, infatti, il Tribunale e,successivamente, la Corte di appello delibato sul merito dellapretesa qualsivoglia valutazione relativa allaidoneità/sufficienza della prova scritta fornita per ilprocedimento monitorio, sarebbe priva di autonoma decisivitàe, pertanto, infondata.2.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laviolazione dell’art. 1197 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per aver ritenuto che la fattispecie di cui alla scrittura privatafosse qualificata quale datio in solutum, ex art.1197 c.c.Secondo l'assunto dell’istante la scrittura privata del26/04/2012 sarebbe produttiva di effetti obbligatori e non realiper cui non avrebbe effetti solutori liberatori, estintividell’obbligazione in maniera satisfattiva, al pari della datio insolutum, presentando, viceversa, la struttura di un contrattopreliminare di vendita con effetti obbligatori.Numero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/20263.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’arNt.u m1er3o 6di 2ra ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026c.c. in relazione all’art. 360 n.3, per aver la Corte di appelloescluso che la scrittura privata del 26/04/2012 costituisse unapromessa di vendita con obbligo di compensazione tra il creditovantato (retribuzione) dalla signora Mallarino ed il debito (atitolo di prezzo) nascente dal contratto preliminare.Secondo parte ricorrente, nei precedenti gradi di giudizio,sarebbe stato violato il canone di interpretazione letterale di cuiall'articolo 1362 c.c. perché, in sede di gravame, la Corteavrebbe distorto il significato di cui all'articolo 6 della citatascrittura e, al tempo stesso, quello di cui all'articolo 2.Evidenzia, altresì, che la Corte, non avrebbe valutato, peraltro,ai fini interpretativi, il comportamento complessivo ancheposteriore alla conclusione del contratto: la signora MallarinoKatia avrebbe instaurato un autonomo giudizio con il quale harichiesto la risoluzione della scrittura privata qualificata dallastessa espressamente come preliminare di vendita. Tale sceltaermeneutica, secondo la ricostruzione del ricorrente, nonsarebbe neutra ai fini interpretativi.4.Il secondo e il terzo motivo, stante la connessione logico-giuridica che presentano, possono essere esaminaticongiuntamente, ad avviso del Collegio.I motivi sono infondati e devono essere respinti.Entrambi presentano un nucleo comune costituito dallacontestazione dell’interpretazione operata dai giudici deiprecedenti gradi di giudizio relativamente alla scrittura privataquale datio in solutum.Secondo un consolidato e costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non disatteso da questo Collegio,l'attività di interpretazione del contratto, che è diretta allaricerca della comune volontà dei contraenti, integra un tipicoNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026accertamento di fatto riservato al giudice di merito Nmumeenrot dri era ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare ladisciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metododella sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimitànon solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipicodi riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanzaqualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e leimplicazioni effettuali conseguenti (cfr. Cass. n. 15603/21).Del resto, come affermato da consolidata giurisprudenza dilegittimità, l'interpretazione delle clausole di un contratto rientratra i compiti del giudice di merito e non può essere sindacata insede di legittimità se assistita da una congrua motivazione e, alcontempo, rispettosa di canoni legali di ermeneuticacontrattuale (cfr. ex multis Cass. n.2465/2015; conf.10981/2016); al riguardo, infatti, è stato sostenuto che, in temadi interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità nonpuò investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, maafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazioneaddotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessielementi di fatto da questi esaminati.Nella specie, attraverso la presunta violazione del criterio diinterpretazione letterale, considerato che viene richiamato l’art.1362 c.c., e considerati i singoli profili delle clausole contenuteall'interno della scrittura privata, il ricorrente chiede alla Corteuna reinterpretazione del contenuto delle stesse. Alcun criterioletterale può, peraltro, ritenersi violato se si considerano leclausole nella loro complessità e lo scopo ultimo dellaNumero registro generale 482/2024ricostruzione compiuta è quello di chiedere alla Corte unN umero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 24295/2026riesame dell’interpretazione offerta, in precedenza, dellaData pubblicazione 31/07/2026scrittura privata, inammissibile in tale sede proprio perchésorretta da sufficiente motivazione.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’ art. 91c.p.c. all’art.360 n. 3 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese.Secondo parte ricorrente la Corte avrebbe errato nelcondannarla al pagamento delle spese di lite perché le spese delsecondo grado, così come quelle di primo grado, devono essereposte a carico della parte resistente stante la fondatezza delledomande del ricorrente.Il motivo è inammissibile, per come articolato, atteso chenon vi è censura specifica, essendo la condanna al pagamentodelle spese di lite conseguente alla soccombenza.5.Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 482/2024Numero sezionale 2785/2026versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impNuomretroo d i ara ccolta generale 24295/2026Data pubblicazione 31/07/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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