CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo/con cui si censura il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato da parte del Tribunale, la lesione del diritto di difesa realizzatasi con il giudizio cartolare e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen./sono generici in quanto privi di effettiva censura; che, infatti, i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità allorché gli stessi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); che il primo ed terzo motivo risultano anche manifestamente infondati avendo la Corte di appelloi rilevato che: 1) il mutamento del giudice in dibattimento dopo il rigetto motivato della richiesta di rito abbreviato, non comportasse la retrocessione del procedimento al momento delle questioni preliminari, ormai superate, ma alla f‘se di apertura del dibattimento che preclude la A richiesta sul rito speciale; 2) sussistesse l'abitualità della condotta in ragione dei plurimi precedenti penali caratterizzati da violenze e minacce; rilevato che i motivi quarto, quinto e sesto, con cui si rivolgono censure in merito all'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., costituiscono reiterazione di questioni ampiamente risolte, con corretti riferimenti in fatto e diritto, dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3); che i motivi quinto e sesto risultano, altresì, declinati in fatto nella parte in cui ricostruiscono la vicenda in maniera difforme rispetto alla Corte di appello che ha dimostrato di aver apprezzato le risultanze probatorie in maniera logica e completa; rilevato che analoga inammissibile reiterazione viene svolta in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (settimo e ottavo motivo), avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni della congruità della pena, richiamando i plurimi precedenti a giustificazione dell'esclusione delle circostanze attenuanti citate; rilevato che manifestamente infondato risulta il nono motivo, con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 3 aprile 2018 che, in ragione della contestata recidiva, non risulta prescritto (la data di prescrizione è individuata al 3 luglio 2029); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così