CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 21416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, è inammissibile, perché le censure prospettate in ordine alla mancanza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sono consentite, atteso che il motivo dedotto con l'atto di gravame era del tutto generico, essendosi l'appellante limitato a lamentare che il giudice di primo grado aveva adottato una mera formula di stile e a richiamare giurisprudenza di legittimità: ciò a fronte della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto difettare elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze; rilevato, quindi, che il motivo di appello sulle attenuanti generiche, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere preso in considerazione dal giudice di merito. Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). considerato che il motivo sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati trova smentita nella lettura della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto detto vincolo tra i reati contestati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]