CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5017/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso Marano – Rebeck -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1861/2017,depositata il 21 agosto 2017 . Giudizio di separazione di quota – Estinzione per rinunciaagli atti –Spese di lite Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 22870 del 10 novembre 2015, questa Corte, in accoglimento del ricorso spiegato da [OSCURATO:PERSONA], cassò con rinvio all’A.G. emittente (anche in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità) la sentenza n. 728/2013 della Corte di Appello di Bologna con cui, a conferma della pronuncia di prime cure, era stata dichiarata inammissibile la domanda dello Sparano di separazione della quota dei beni immobili di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] (debitore personale dello Sparano) da quelli di proprietà della coniuge, [OSCURATO:PERSONA], deceduta lite pendente,inammissibilità argomentata dai giudici di merito sul rilievo della carenza di legittimazione passiva (per difetto della qualità di eredi della de cuius) di Monica, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], figlie della Marsico, evocate in lite all’atto della riassunzione della causadopo l’interruzione della stessa per la morte della Marsico. 2. Introdotto il giudizio di rinvio dallo Sparano, la Corte felsinea, con la decisione in epigrafe indicata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ravvisando nelle conclusioni rassegnate da parte attrice una rinuncia agli atti del giudizio, validaed incondizionata, accettata dalle parti costituite (Elio e [OSCURATO:PERSONA]) e comunque non abbisognevole di accettazione, «non sussistendo alcun interesse dei convenuti/chiamati/appellati alla prosecuzione del giudizio»; per l’effetto, ha postoa carico dell’attore rinunciante, ai sensi dell’art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ., le spese dei vari gradi di giudizio. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi illustrati da memoria; benché ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questo grado Elio, Monica, Marianna e [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 5017/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dare conto dell’oggetto, dell’andamento e dell’esito delle pregressecontroversie, plurime e di diversa tipologia, intercorse tra le parti, dipanatesi attraverso i vari gradi della giurisdizione ordinaria e tutte originate, al fondo, dalla declaratoria di inefficacia della convenzione matrimoniale di separazione dei beni stipulata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Scognamiglio. La decisione qui impugnata, infatti, ha natura di mero rito, arrestandosi, ai fini della decisione della lite, al rilievo del verificarsi dell’evento estintivo della rinunciaagli atti del giudizio, senza in alcun modo sottoporre a vaglio le situazioni giuridiche sostanziali agitate in causa, sicché su di esse (peraltro, in maniera frammentaria ed incompleta descritte in ricorso) appare inconferente in questa sede indugiare, valendo, ad ogni buon conto, un richiamo alla diffusa motivazione della pronuncia di questa Corte n. 22870 del 2015. 2. Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 306 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume il vizio «logico e giuridico» in cui è incorso il giudice del rinvio nel ritenere esistente una rinuncia agli atti dell’appellante agli atti del giudizio, mai dichiarata o scritta, senza aver «relazionato le conclusioni del creditore in fase di rinvio con la sentenza emittente, con l’appello, con i giudicati interni, con l’atto introduttivo del giudizio di rinvio» ed in difetto di una «formale o sostanziale accettazione di tutte le parti [..] per una di esse addirittura » ammettendo « l’accettazion e con memoria di replica del suo difensore». 3. Con il secondo mezzo, per violazione dell’art. 394, ultimo comma,cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,si sostiene che «non si poteva dedurre da una sola frase delle conclusioni[…] la rinuncia così irragionevole ed ingiustificata agli r.g. n. 5017/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atti del giudizio di rinvio», essendo sorta la necessità di nuove conclusioni in sede di rinvio (« esattamente ed opportunamente rese dall’appellante»)dalla cassazione disposta da questa Corte con la (più volte citata) sentenza n. 22870 del 2015, ai fini della prosecuzione delle azioni esecutive promosse per la soddisfazione del credito vantato. 3.1.Le doglianze – da scrutinare in maniera congiunta, in ragione della stretta connessione che le avvince –sono inammissibili. Dirimente, al riguardo, è l’inemendabile difetto di specificità che affligge l’illustrazione dei motivi operata nel ricorso introduttivo (nonché quest’atto nel suo complesso), inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza dimero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene r.g. n. 5017/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). Il ricorso in esame non soddisfa l’illustrato contenuto minimo: esso omette radicalmente di riportare, anche per sintesi, il contenuto dell’atto riassuntivo del giudizio di rinvio, la domanda o le domande in tal guisa spiegate, il tenore delle conclusioni ivi rese e delle conclusioni definitivamente rassegnate al momento del passaggio in decisione della controversia (le quali, siccome in thesi malamente intese, qui andavano riprodotte in maniera completa etestualmente pedissequa). Una complessiva e grave lacunosità che non consente alla Corte il vaglio sulla correttezza della lettura ermeneutica data dal giudice di merito alle richieste della parte appellante (oggi ricorrente)e, in specie, sulla integrazione di una fattispecie qualificabile come rinuncia agli atti né (per quanto concerne il secondo motivo) sulla effettiva formulazione di nuove conclusioni in sede di rinvio (esimendo ciò dal verificare in iure la asserita necessità delle stesse). Risulta così inibita, in definitiva, la valutazione sulle censure in parte qua rivolte alla sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo deduce –sempre con sussunzione nell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – violazione degli art. 324 e 95 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost., per aver la gravata sentenza regolato le spese processuali in spregio ai giudicati interni formatisi sulla soccombenza delle controparti: ad avviso del ricorrente, per effetto della sentenza della Cassazione n. 22870 del 2015, andavano liquidate in suo favore «tutte le spese giudiziali ed almeno quelle r.g. n. 5017/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relative alla doppia fase di merito ed al giudizio di legittimità sulla questione separazione della quota». 4.1. Il motivo è infondato. A mente dell’art. 393 cod. proc. civ. , se successivamente alla riassunzione «si avvera una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue». La conseguenza dell’estinzione nel giudizio di rinvio (nella specie, ascritta a rinuncia agli atti) è dunque chiara: risulta travolto tutto il processo fino a quel momento celebrato, inclusa la validità e l’efficacia di qualsivoglia statuizione in quell’àmbito adottata (fatto salvo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte). Erra dunque il ricorrente ad invocare inesistenti giudicati interni circa la regolamentazione delle spese del grado di legittimità e dei giudizi di merito ad esso antecedenti: la disciplina delle spese dell’intero processo era stata demandata da questa Corte (nella sentenza n. 22870 del 2015) al giudice del rinvio, ed è stata da quest’ultimo correttamente compiuta (con distinta liquidazione per ogni grado delprocesso), avendo ravvisato un’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, in conformità alla regola d e ll’art. 306, ultimo comma, del codice di rito (la cui applicazione alla vicenda litigiosa non è nemmeno contestata dal ricorrente). 5. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc.civ., si denuncia la mancata risposta della Corte di Appello di Bologna (quale giudice di rinvio) alla questione, demandatagli dalla Cassazione e posta dall’appellante con le formulate conclusioni, sul «se necessario procedere alla divisione, necessità intesa dalla S.C. come tacitamente superata da tre giudicati interni e da rinunzie di coeredi in corso di esecuzione immobiliare sospesa». r.g. n. 5017/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. La doglianza è infondata: la ritenuta operatività di una vicenda estintiva (e la conseguente chiusura in rito del giudizio) assorbiva ogni delibazione sul merito della controversia. 6. Il ricorso, inammissibili i primi due motivi ed infondati gli altri, va quindi rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo ivi svolto attività processuale le parti intimate. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M . Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont