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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45704/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], con sentenze divenute irrevocabili il 22 giugno 2004 e il 15 giugno 2018.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il provvedimento, addossando al richiedente inesistenti oneri di allegazione, ha ritenuto insufficiente la pur rilevata vicinanza temporale tra i fatti, senza considerare che si tratta di rapine commesse in concorso con le stesse modalità da siciliani in trasferta al nord che le avevano prima unitariamente deliberate.

3. Le doglianze mosse con il ricorso risultano inammissibili, poiché non considerano anzitutto che il giudice dell'esecuzione ha comunque mostrato di svolgere appropriati ragionamenti di merito sugli indicatori rilevanti in materia.

Così procedendo ha ragionevolmente ridimensionato la valenza del dato cronologico, così come delle prospettazioni circa le modalità dell'esecuzione delle rapine.

Anzitutto, ha chiarito che la vicinanza temporale fra i fatti (commessi invero a distanza di oltre tre mesi) risultava solo "relativa".

In secondo luogo, ha considerato in senso contrario alla deliberazione unitaria, i contesti spazio- territoriali del tutto distinti e lontani.

Ha inoltre rilevato che neppure l'indicazione della presenze del correo Cinquemani poteva rilevare, posto che questi era stato assolto in uno dei processi, sicché non risultava coinvolto in entrambe le rapine.

A tali ragionevoli spiegazioni, il ricorso contrappone alternative quanto assertive ricostruzioni di merito, configurando spostamenti iniziali finalizzati a commettere i reati e riferendoli anche ad altro concorrente, questa volta solo genericamente indicato come siciliano.

La difesa continua, inoltre, a fare leva sulla rilevanza del dato temporale e di quello relativo alle modalità esecutive delle rapine.

Così però si oppone solo alle valutazioni di merito, fondate anzitutto sulla lettura di detti dati in rapporto con quello di chiaro significato contrario costituito dal ben diverso contesto spaziale.

Ciò sulla base dell'evidente rilievo che la notevole distanza dei bersagli delle rapine si prestava a smentire in sé la loro individuazione iniziale nell'ambito di un unico originario disegno criminoso.

I rilievi, dunque, risultano rivalutativi e comunque manifestamente infondati.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021.

Il Presidente , Il Consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], con sentenze divenute irrevocabili il 22 giugno 2004 e il 15 giugno 2018. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il provvedimento, addossando al richiedente inesistenti oneri di allegazione, ha ritenuto insufficiente la pur rilevata vicinanza temporale tra i fatti, senza considerare che si tratta di rapine commesse in concorso con le stesse modalità da siciliani in trasferta al nord che le avevano prima unitariamente deliberate. 3. Le doglianze mosse con il ricorso risultano inammissibili, poiché non considerano anzitutto che il giudice dell'esecuzione ha comunque mostrato di svolgere appropriati ragionamenti di merito sugli indicatori rilevanti in materia. Così procedendo ha ragionevolmente ridimensionato la valenza del dato cronologico, così come delle prospettazioni circa le modalità dell'esecuzione delle rapine. Anzitutto, ha chiarito che la vicinanza temporale fra i fatti (commessi invero a distanza di oltre tre mesi) risultava solo "relativa". In secondo luogo, ha considerato in senso contrario alla deliberazione unitaria, i contesti spazio- territoriali del tutto distinti e lontani. Ha inoltre rilevato che neppure l'indicazione della presenze del correo Cinquemani poteva rilevare, posto che questi era stato assolto in uno dei processi, sicché non risultava coinvolto in entrambe le rapine. A tali ragionevoli spiegazioni, il ricorso contrappone alternative quanto assertive ricostruzioni di merito, configurando spostamenti iniziali finalizzati a commettere i reati e riferendoli anche ad altro concorrente, questa volta solo genericamente indicato come siciliano. La difesa continua, inoltre, a fare leva sulla rilevanza del dato temporale e di quello relativo alle modalità esecutive delle rapine. Così però si oppone solo alle valutazioni di merito, fondate anzitutto sulla lettura di detti dati in rapporto con quello di chiaro significato contrario costituito dal ben diverso contesto spaziale. Ciò sulla base dell'evidente rilievo che la notevole distanza dei bersagli delle rapine si prestava a smentire in sé la loro individuazione iniziale nell'ambito di un unico originario disegno criminoso. I rilievi, dunque, risultano rivalutativi e comunque manifestamente infondati. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente , Il Consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA] i
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