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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2019

Cassazione n. 36077/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24773/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIO DI STATO in persona del dirigente pro tempore rappresentato e difesoex lege dall’avvocatura generale dello Stato al suo domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: motivi appello –specificità Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7184/13/19 depositata in data 20/12/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’invito al pagamento per euro 862,50 emesso dal Consiglio di Stato a titolo di contributo unificato dovuto in ordine a un ricorso giurisdizionale; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - la CTR dichiarava inammissibile il gravame ritenendo che l’atto di impugnazione fosse privo dei requisiti di cui all’art. 53 del d.

Lgs. n. 536 del 1992, non avendo l’appellante indicato in modo sufficiente quali siano davvero i motivi dell’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il Consiglio di Stato resiste con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 e dell’art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile per genericità l’appello del contribuente, che invece era adeguatamente specifico; - il motivo è fondato; - dalla pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia percepito che “lamenta l’appellante che la CTP non ha considerato che il contenzioso instaurato dal Rinaldi riguardava un ufficiale in servizio permanente effettivo presso l’Arma dei Carabinieri, e rispetto al quale la sua valutazione effettuata Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dagli Organismi di Informazione e Sicurezza è intervenuta successivamente alla sua collocazione in ausiliaria”; prosegue poi la sentenza nell’osservare che “pertanto erroneamente la CTP ha ritenuto che la controversia fosse comunque riconducibile all’art. 119 comma 1 lett. i) D. Lgs 104/2010, nel suo riguardare lo sviluppo in carriera dell’ufficiale”; - va premesso che ultimo, sottolineato da questa Corte "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello [per difetto di specificità dei motivi], prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c. c, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, [dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione]" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019); - nel presente caso, dai passaggi sopra riportati si evince come in realtà la CTR abbia puntualmente compreso le doglianze dell’appellante contribuente, tanto che ne ha riportato chiaramente il contenuto; - ne deriva che le stesse erano evidentemente specifiche e idonee quindi a fondare l’effetto devolutivo dell’impugnazione consentendo al giudice dell’appello di individuare le censure dirette alla pronuncia di primo grado; - la pronuncia gravata quindi, in questa situazione di fatto, nel ritenere che l'appello proposto dal contribuente fosse inammissibile, non è conforme ai suddetti principi in materia avendo il legislatore, ex art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, previsto la sanzione di inammissibilità solo nei casi, oltre che di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] mancanza, di "assoluta incertezza" di uno degli elementi ivi indicati; “assoluta incertezza” che qui è smentita dalla lettura del provvedimento impugnato come sopra detto; - per tanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’impugnazione per l’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che statuirà anche quanto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24773/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIO DI STATO in persona del dirigente pro tempore rappresentato e difesoex lege dall’avvocatura generale dello Stato al suo domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: motivi appello –specificità Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7184/13/19 depositata in data 20/12/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’invito al pagamento per euro 862,50 emesso dal Consiglio di Stato a titolo di contributo unificato dovuto in ordine a un ricorso giurisdizionale; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - la CTR dichiarava inammissibile il gravame ritenendo che l’atto di impugnazione fosse privo dei requisiti di cui all’art. 53 del d. Lgs. n. 536 del 1992, non avendo l’appellante indicato in modo sufficiente quali siano davvero i motivi dell’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il Consiglio di Stato resiste con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 e dell’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile per genericità l’appello del contribuente, che invece era adeguatamente specifico; - il motivo è fondato; - dalla pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia percepito che “lamenta l’appellante che la CTP non ha considerato che il contenzioso instaurato dal Rinaldi riguardava un ufficiale in servizio permanente effettivo presso l’Arma dei Carabinieri, e rispetto al quale la sua valutazione effettuata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dagli Organismi di Informazione e Sicurezza è intervenuta successivamente alla sua collocazione in ausiliaria”; prosegue poi la sentenza nell’osservare che “pertanto erroneamente la CTP ha ritenuto che la controversia fosse comunque riconducibile all’art. 119 comma 1 lett. i) D. Lgs 104/2010, nel suo riguardare lo sviluppo in carriera dell’ufficiale”; - va premesso che ultimo, sottolineato da questa Corte "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello [per difetto di specificità dei motivi], prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c. c, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, [dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione]" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019); - nel presente caso, dai passaggi sopra riportati si evince come in realtà la CTR abbia puntualmente compreso le doglianze dell’appellante contribuente, tanto che ne ha riportato chiaramente il contenuto; - ne deriva che le stesse erano evidentemente specifiche e idonee quindi a fondare l’effetto devolutivo dell’impugnazione consentendo al giudice dell’appello di individuare le censure dirette alla pronuncia di primo grado; - la pronuncia gravata quindi, in questa situazione di fatto, nel ritenere che l'appello proposto dal contribuente fosse inammissibile, non è conforme ai suddetti principi in materia avendo il legislatore, ex art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992, previsto la sanzione di inammissibilità solo nei casi, oltre che di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] mancanza, di "assoluta incertezza" di uno degli elementi ivi indicati; “assoluta incertezza” che qui è smentita dalla lettura del provvedimento impugnato come sopra detto; - per tanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’impugnazione per l’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che statuirà anche quanto a
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