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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04155/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità dell'aumento riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall'interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.

Osservato che il Giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato la pena base in quella inflitta con sentenza corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del 09/12/201 (operazione Teorema), ha adempiuto all'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (operazione Pensierino), avendo determinato l'aumento di anni 2 di reclusione (sensibilmente ridotto rispetto alla pena di anni 6 di reclusione ed C 4.000 di multa comminata in sede di cognizione), avuto riguardo alla particolare pervasività delle condotte illecite, alla pluralità di soggetti coinvolti ed alla contestata continuazione interna.

Rilevato che nel procedimento di esecuzione il giudice può rimodulare gli aumenti per la continuazione in funzione della diversa collocazione sistemica dei reati all'interno del disegno criminoso, purché mantenga ferma la pena base del reato più grave e operi esclusivamente in bonam partem.

Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede e che il ricorso pretende da questa Corte che siano apprezzate similitudini con altri reati già inclusi in quello continuato ossia elementi che il giudice di legittimità non può valutare direttamente e che comunque non inficiano il ragionamento logico-giuridico del giudice dell'esecuzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità dell'aumento riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall'interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Osservato che il Giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato la pena base in quella inflitta con sentenza corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del 09/12/201 (operazione Teorema), ha adempiuto all'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (operazione Pensierino), avendo determinato l'aumento di anni 2 di reclusione (sensibilmente ridotto rispetto alla pena di anni 6 di reclusione ed C 4.000 di multa comminata in sede di cognizione), avuto riguardo alla particolare pervasività delle condotte illecite, alla pluralità di soggetti coinvolti ed alla contestata continuazione interna. Rilevato che nel procedimento di esecuzione il giudice può rimodulare gli aumenti per la continuazione in funzione della diversa collocazione sistemica dei reati all'interno del disegno criminoso, purché mantenga ferma la pena base del reato più grave e operi esclusivamente in bonam partem. Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede e che il ricorso pretende da questa Corte che siano apprezzate similitudini con altri reati già inclusi in quello continuato ossia elementi che il giudice di legittimità non può valutare direttamente e che comunque non inficiano il ragionamento logico-giuridico del giudice dell'esecuzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026
Sentenza Cassazione n. 04155/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris