CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38595/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19047-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5492/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data non precisata né nel ricorso, né nella sentenza impugnata, la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Como la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo: -) di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il furto dell'autoveicolo marca BMW. modello -) che il suddetto veicolo era stato rubato; che la società convenuta non aveva adempiuto l'obbligo di pagamento dell'indennizzo. Concluse pertanto chiedendo la condanna della Generali al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto nonché al risarcimento del danno, indicato in via equitativa della somma di euro 20.000. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo che il furto denunciato dalla società assicurata era simulato. 3. Con sentenza 17 gennaio 2017 n. 83 il Tribunale di Como rigettò la domanda, e condannò l'attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 4. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 10 dicembre 2018 n. 5492 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che le prove documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dimostravano che un'accurata attività Ric. 2019 n. 19047 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- di indagine svolta dalla polizia stradale di Udine, in collaborazione con la polizia giudiziaria di altri paesi dell'Unione Europea, aveva portato alla luce un vasto commercio di autoveicoli illecitamente esportati in Africa, di cui veniva simulato il furto. Ritenne che le trascrizioni di intercettazioni telefoniche acquisite agli atti dimostravano che il "furto" della suddetta vettura BMW X5 era stato in realtà simulato, e la simulazione era stata pianificata da persone che avevano in uso utenze telefoniche intestate alla [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente. Da tutte queste circostanze emergeva che il veicolo, intercettato dalla polizia spagnola nel porto spagnolo di Almeira, era stato illecitamente esportato avvalendosi di un cittadino senegalese dall'Italia in Spagna, e da qui se ne era tentata l'esportazione verso l'Africa, in data 4 febbraio 2010. Di conseguenza il veicolo non poteva essere stato oggetto di furto il 15 febbraio 2010. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su due motivi. La società Generali ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di dieci differenti norme del codice civile, e di sei diverse norme dei codici penale, di procedura civile e di procedura penale. Deduce che il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di simulazione di reato in primo grado, venne assolto in grado di appello, ed in conseguenza di tale assoluzione "è venuto meno il fondamento della sentenza del Tribunale civile di Ric. 2019 n. 19047 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -3- Corno che aveva rigettato la domanda di parte ricorrente sul presupposto che la denuncia di furto dell'autovettura BMW X5 fosse falsa". 1.1. Il motivo è in primo luogo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. La Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda non perché si sia ritenuto vincolato dal giudicato penale di primo grado, ma sulla base di una autonoma valutazione delle prove acquisite, costituite anche dagli atti di indagine penali. In secondo luogo il motivo è comunque infondato perché la sentenza penale non riverbera alcun effetto nel giudizio civile, al di fuori delle limitate ipotesi previste dagli articoli 652 e 654 c.p.p.., nel caso di specie non sussistenti. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Il "fatto decisivo" che non sarebbe stato preso in esame consisterebbe in ciò: che le prove raccolte nel corso dell'istruttoria emerse dalla sentenza penale di assoluzione "erano coerenti con la tesi difensiva della clonnione dei dati identificativi della BMW". In sostanza la società ricorrente intende sostenere che la vettura ritrovata dalla polizia in Spagna il 4 febbraio non era la vettura di cui aveva denunciato il furto il 15 febbraio. 2.2. Il motivo è inammissibile in primo luogo ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c.; in ogni caso è inammissibile perché nella sostanza censura la valutazione delle prove. Ric. 2019 n. 19047 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -4- 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassa