CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del ([OSCURATO:DATA_NASCITA] pena CORTE APPELLO di MILANO 'uv udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - con ordinanza emessa in data 5 novembre 2020 ha respinto (su opposizione avverso precedente decisione) la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la restituzione di beni oggetto di confisca in sede di cognizione (in un giudizio nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] era imputato). 1.1 Riepilogate le vicende processuali, La Corte di Appello evidenzia che la statuizione di confisca è correlata, in via pertinenziale (art.240 cod.pen.) al capo della sentenza su cui è intervenuta l'affermazione di penale responsabilità in via definitiva (partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno di istituti di credito) e non al capo (riciclaggio) su cui in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione Intraversato è stato assolto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la statuizione di confisca era effetto della affermazione di penale responsabilità per il delitto di riciclaggio e la restituzione dei beni doveva essere disposta già nel momento della assoluzione (pronunziata in sede di rinvio). La Corte di Appello, in sede esecutiva avrebbe, pertanto erroneamente rapportato la confisca alla condanna per il reato associativo, lì dove occorreva esclusivamente prendere atto della sopravvenuta assoluzione. 2.2 Al secondo motivo si deduce l'inoservanza del termine di durata del sequestro, pari a diciotto mesi. Il ricorrente prospetta, in ogni caso, la doverosa applicazione, trattandosi di confisca cd. estesa (attuale art.240 bis cod.pen.) del termine di durata del sequestro di cui all'art.24 d.lgs. n.159 del 2011, aspetto erroneamente ritenuto non pertinente dal giudice della esecuzione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, non può prescindersi - nell'esaminare il contenuto della decisione e le posteriori doglianze - da un dato preliminare ed assorbente, rappresentato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato 'parte' (imputato) del complesso giudizio di cognizione. La confisca è stata disposta in primo grado, in presenza di affermazione di penale responsabilità tanto per il reato associativo (ritenuto produttivo di reddito illecito) che per la condotta di riciclaggio. Una volta disposto l'annullamento con rinvio, da parte di questa Corte di Cassazione, per il solo reato di riciclaggio, è divenuta definitiva l'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, con tutte le statuizioni conseguenziali. In sede di rinvio, è stata emessa sentenza di assoluzione per il reato di riciclaggio, ma non si è provveduto alla restituzione dei beni, già ritenendosi - in tutta evidenza - la confisca di tipo pertinenziale (profitto del reato) ricollegabile alla sola responsabilità per il reato associativo. 3.2 [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di rinvio, avrebbe dovuto porre il tema della mancata restituzione dei beni impugnando la decisione emessa in sede di rinvio. Risulta, peraltro, che la decisione emessa in sede di rinvio è stata effettivamente impugnata con ricorso per cassazione, anche da [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata formulata alcuna doglianza in tema di confisca (v.sent. n. 52871 del 18.5.2018 emessa su ricorso avverso la decisione C.App. Milano del 23.12.2015). 3.3 Da ciò deriva che [OSCURATO:PERSONA], non avendo introdotto alcuna impugnazione sul punto della decisione emessa in cognizione (ed in sede di rinvio), non può ottenere alcuna ridiscussione del presupposto della confica, di tipo pertinenziale, in sede escutiva. La statuizione ablatoria è infatti divenuta irrevocabile in un giudizio caratterizzato dalla presenza, quale imputato, dell'attuale ricorrente. 4. Del tutto inconferente è, inoltre, il richiamo - contenuto nel secondo motivo - alla disciplina di giudizio di prevenzione patrimoniale (art.24 d.lgs. n.159 del 2011), trattandosi di statuizione di confisca emessa in un giudizio penale, nel cui ambito non può trovare applicazione la disposizione invocata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il