CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32588/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà di fatto tra coniugi AC6.7.2022 CC R.G.N. 9766/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9766/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili at i in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Urso, che lirappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 2543/2020depositata in data 15.10.2020; N. 9766/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Calabria accolse l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 6205 /201 9 della C.T.P. di Cosenza, che aveva a sua volta accolto il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento loro notificato per IRPEF ed IRAP anno 2004, annullandolo; l’avviso era stato emesso per aver gli stessi coniugi esercitato, secondo l’Ufficio,vera e propria attività di impresa in forma di società di fatto, dedita alla costruzione e vendita di immobili; nel riformare la sentenza di primo grado , osservò in particolare il giudice d’appelloche, nella specie , emergevano dati obiettivi idonei a dimostrare che l’attività di realizzazione e rivendita di unità immobiliari da parte dei coniugi costituiva esercizio di attività d’impresa, sussistendo una serie coordinata di atti economici, all’interno dei quali la costruzione delle singole unità immobiliari configurava un’operazione finalizzataalla loro cessione e al conseguimento dello strumentale incremento economico; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 2247 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto la sussistenza di una società di fatto tra essi coniugi, dedita all’esercizio di attività d’impresa, senza indicare da un lato quali fossero gli atti N. 9766/21 R.G. esteriori dacui desumere il pactum, né dar conto della prova dell’esistenza di un fondo comune, irrilevante essendo il regime di comunione legale tra gli stessi, tanto più che l’uno svolgeva la professione di geometra e l’altra di insegnante; in particolare, i ricorrenti escludono di aver mai costituito una società con le caratteristiche volute dall’Ufficio, essendosi limitati a realizzare degli immobili su un terreno di loro proprietà da ben oltre dieci anni, sicché non risultava dimostrata la prevalenza della affectio societatis rispetto alla comunanza d’interessi familiari, così difettando l’elemento soggettivo, oltre che l’esteriorità di loro comportamenti uti soci; 1.2 – il motivo è inammissibile , perché – sotto la veste della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - si risolve in realtà nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi di prova valorizzati dalla C.T.R., al fine di giungere ad unapprezzamento degli elementi fattuali specularmente opposto ; infatti,la C.T.R. – con argomentazioni lineari e coerenti , peraltro non censurate in questa sede dai ricorrenti sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora consentito (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) – dopo aver operato una ricognizione degli elementi che, a norma dell’art. 2247 c.c., caratterizzano il vincolo sociale,ha accertato che nella specie erano riscontrabili sia l’inequivoca volontà delle parti di costituire un rapporto sociale (benché non formalizzata), desumibileda comportamenti idonei a ingenerare nei terzi il convincimento che i coniugi agissero come soci, sia l’elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi destinati alla formazione de l fondo comune , desumibile dalla sistematicità e concludenza degli atti economici afferenti alla costruzione e rivendita delle dette unità immobiliari; N. 9766/21 R.G. discende da quanto sopra che lecensure mosse in questa sede dai ricorrenti non attingono propriamente alla pur denunciata violazione di legge, ma all’accertamento in factooperato dal giudice d’appello, il che non è consentito - com’è noto –nel giudizio di legittimità, trattandosi di attività riservata al giudice del merito; 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto sulle spese di lite, l’Agenzia delle Entratenon avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes