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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12486/2026

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pro tempore, ZoiaGuenda, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Codemo-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 24232/2024Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12486/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di IIGrado del Veneto n. 340/2024 depositata il 05/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diTreviso notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di PavanelloAlberto C., ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iseguenti avvisi di accertamento: a) avviso di accertamenton.

T6X02MD03680/2018 (prot. n. 144837), notificato indata 18 dicembre 2018 nei confronti dell’obbligata SocietàProget di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e, solidalmente, neiconfronti dei soci Sig. [OSCURATO:PERSONA] e Sig.ra GuendaZoia, in materia di IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2013;b) avviso di accertamento n.

T6X01MD03747/2018 (prot.n. 144848), notificato in data 21 dicembre 2018 neiconfronti dell’obbligata Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in materia diIRPEF per l’anno d’imposta 2013.2.

I contribuenti impugnavano i suddetti avvisi diaccertamento dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Treviso la quale, con sentenza n. 175/2021,depositata il 14 maggio 2021, accoglieva parzialmente ilricorso, annullando le riprese a tassazione in capo allasocietà ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA,riconoscendo la deduzione di costi per complessivi €102.225,31, e rigettando nel resto; spese compensate.3.

Interposto gravame dalla società e dai soci, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto – sez. n.Numero registro generale 24232/2024Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12486/2026Data pubblicazione 04/05/20266, con sentenza n. 340/2024, pronunciata il 27 giugno2023, e depositata in segreteria il 5 aprile 2024, rigettaval’appello, confermando la sentenza impugnata, econdannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi (ricorso notificato il 5 novembre 2024).L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5.

Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, avendo le particonciliato la lite fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, come da comunicazione dell’Agenzia delleEntrate in data 20 marzo 2025 e da accordi conciliativiallegati.Le spese restano compensate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, ZoiaGuenda, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Codemo-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 24232/2024Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12486/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di IIGrado del Veneto n. 340/2024 depositata il 05/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diTreviso notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di PavanelloAlberto C., ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iseguenti avvisi di accertamento: a) avviso di accertamenton. T6X02MD03680/2018 (prot. n. 144837), notificato indata 18 dicembre 2018 nei confronti dell’obbligata SocietàProget di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e, solidalmente, neiconfronti dei soci Sig. [OSCURATO:PERSONA] e Sig.ra GuendaZoia, in materia di IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2013;b) avviso di accertamento n. T6X01MD03747/2018 (prot.n. 144848), notificato in data 21 dicembre 2018 neiconfronti dell’obbligata Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in materia diIRPEF per l’anno d’imposta 2013.2. I contribuenti impugnavano i suddetti avvisi diaccertamento dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Treviso la quale, con sentenza n. 175/2021,depositata il 14 maggio 2021, accoglieva parzialmente ilricorso, annullando le riprese a tassazione in capo allasocietà ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA,riconoscendo la deduzione di costi per complessivi €102.225,31, e rigettando nel resto; spese compensate.3. Interposto gravame dalla società e dai soci, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto – sez. n.Numero registro generale 24232/2024Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12486/2026Data pubblicazione 04/05/20266, con sentenza n. 340/2024, pronunciata il 27 giugno2023, e depositata in segreteria il 5 aprile 2024, rigettaval’appello, confermando la sentenza impugnata, econdannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi (ricorso notificato il 5 novembre 2024).L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, avendo le particonciliato la lite fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, come da comunicazione dell’Agenzia delleEntrate in data 20 marzo 2025 e da accordi conciliativiallegati.Le spese restano compensate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])
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