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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 06515/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21439/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.35 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]; C.F:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax n.0565/220218), abilitato al patrocinio avanti alla Corte Suprema di Cassazione, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso e nello studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA N. 592/2025depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21439/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.35 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]; C.F:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax n.0565/220218), abilitato al patrocinio avanti alla Corte Suprema di Cassazione, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso e nello studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA N. 592/2025depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Rom
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