CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 46768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 26 marzo 2021, aventi ad oggetto una somma di danaro contante pari a 368.000 euro e l'autovettura all'interno della quale il ricorrente - indagato in ordine al reato di ricettazione - trasportava tale denaro.prk. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del provvedimento genetico impositivo della misura cautelare reale nonostante esso non contenesse alcuna indicazione in ordine al reato presupposto a quello di ricettazione contestato al ricorrente. Nel totale silenzio del decreto di sequestro preventivo, il Tribunale non avrebbe potuto provvedere, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ad integrarne i contenuti con propria motivazione; 2) violazione di legge per non avere il Tribunale individuato nemmeno la tipologia del reato presupposto, richiamandosi genericamente ad inconferenti prove logiche non basate su dati oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto al primo motivo, la lettura del provvedimento impositivo della misura cautelare reale dà contezza del fatto che si tratta non di un provvedimento immotivato, come si sostiene in ricorso, ma di un provvedimento che indica le ragioni del sequestro, rinvenendole in una serie di circostanze concrete relative al possesso da parte del ricorrente della somma contante di 368.000 euro ("artifici dell'occultamento, modalità di traporto, suddivisione in banconote di vario taglio, mancanza di giustificazione circa la destinazione e l'uso del danaro") che avevano indotto il Giudice per le indagini preliminari a ritenere logicamente che tale somma fosse di provenienza illecita. Vero è che il primo giudice non aveva individuato con precisione la tipologia del reato presupposto, ma è anche vero che tale indicazione non è ritenuta necessaria almeno da una parte della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal Tribunale nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 04/02/2015, Charamek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 15/01/2021, Grumo, Rv.280883). Ne consegue che non si versa in un caso di motivazione inesistente o meramente apparente, tale da non poter consentire al Tribunale alcuna forma di integrazione ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. Pertanto, il Tribunale aveva la possibilità di integrare con proprie valutazioni la motivazione del primo giudice, anche attraverso l'utilizzazione di elementi investigativi successivi alla emissione del provvedimento genetico e di segno sfavorevole all'indagato. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari, non sussiste alcun divieto per il P.M. di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell'indagato, posto che l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza e che una trasmissione anticipata di tali atti assicura maggior tutela al diritto di difesa dell'indagato, il quale, proprio a seguito della trasmissione prima dell'udienza, è in grado di contraddire gli eventuali nuovi elementi sfavorevoli in modo consapevole (Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728. In motivazione: "Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Cass. sez. 4, n. 44004 del 19\7\2013, Rv. 257698). La norma impone, dunque iun obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge sia gli atti sui quali la misura si fonda, sia gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Gli altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero se questi lo riterrà opportuno, non essendoci alcun obbligo in proposito. Se non vi è obbligo, del pari non vi è divieto: tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.). In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, a causa della ostensione precoce)". 2. E' infondato anche il secondo motivo. Posto quanto si è rilevato in relazione al primo motivo, non risulta conforme al vero che il Tribunale non abbia indicato la tipologia del reato presupposto richiesta da una parte della giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento impugnato ai cui principi si rifà il ricorrente (per tutte, Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Infatti, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che, sulla base del prosieguo delle indagini, era emersa la presenza "su alcune banconote di macchie di inchiostro riconducibili all'azionamento di sistemi antifurto, che si attivano, rilasciando il liquido, al tentativo di forzare casseforti, sportelli ATM e veicoli adibiti al trasporto valori" (fg. 3 del provvedimento del Tribunale), circostanza idonea a fare ipotizzare - unitamente agli altri elementi già presi in esame dal Giudice per le indagini preliminari - la provenienza dell'ingente somma in danaro contante trasportata dal ricorrente dai reati di furto o rapina. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]