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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dedotto nel ricorso, concernente la identificazione dell'imputato, non è stato dedotto in appello ed involge l'esame di questioni in fatto, che esulano dalle possibilità di esame in sede di legittimità; Considerato che è manifestamente infondato, al cospetto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato;Considerato che sono meramente reiterativi di questioni esaminate dai giudici di merito le deduzioni sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta; Considerato, infine, che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dedotto nel ricorso, concernente la identificazione dell'imputato, non è stato dedotto in appello ed involge l'esame di questioni in fatto, che esulano dalle possibilità di esame in sede di legittimità; Considerato che è manifestamente infondato, al cospetto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato;Considerato che sono meramente reiterativi di questioni esaminate dai giudici di merito le deduzioni sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta; Considerato, infine, che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 17361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris