Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 1954

Cassazione n. 33333/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'intervenuta remissione di querela.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita per il reato di appropriazione indebita.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..

3. Con il primo motivo di impugnazione si evidenzia la sopravvenuta remissione di querela e relativa accettazione, intervenute il 13 ottobre 2022, successivamente al deposito della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, art.606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen..

Si sostiene che il reato contestato si materializza non già con il semplice mancato versamento del denaro a chi sia in astratto legittimato a riceverlo ma con la violazione del vincolo di destinazione del denaro, di cui l'autore si appropri.

Ciò che nel caso concreto non è avvenuto perché l'imputato aveva pur intrapreso l'attività per la quale gli erano stati affidati i denari di cui all'imputazione.

5. Anche il terzo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa dell'imputato ha allegato al ricorso introduttivo la remissione della querela ad opera della parte civile [OSCURATO:PERSONA], effettuata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza d'appello.

Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

La Corte, preso atto di yf tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'intervenuta remissione di querela. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita per il reato di appropriazione indebita. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 3. Con il primo motivo di impugnazione si evidenzia la sopravvenuta remissione di querela e relativa accettazione, intervenute il 13 ottobre 2022, successivamente al deposito della sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, art.606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen.. Si sostiene che il reato contestato si materializza non già con il semplice mancato versamento del denaro a chi sia in astratto legittimato a riceverlo ma con la violazione del vincolo di destinazione del denaro, di cui l'autore si appropri. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto perché l'imputato aveva pur intrapreso l'attività per la quale gli erano stati affidati i denari di cui all'imputazione. 5. Anche il terzo motivo di impugnazione è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa dell'imputato ha allegato al ricorso introduttivo la remissione della querela ad opera della parte civile [OSCURATO:PERSONA], effettuata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza d'appello. Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato. La Corte, preso atto di yf tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere rela
Sentenza Cassazione n. 33333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris