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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13300/2026

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del riesame di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, haconfermato il provvedimento del 9 settembre 2025 con il quale il Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere, eseguita il 1° ottobre 2025, allorché l'indagatosi trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare sostitutiva della penadella reclusione, nell'ambito di un separato procedimento penale del Tribunale diRavenna.La misura cautelare è stata disposta in relazione a cinque fatti di reato previstidall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 21, 34, 46, 76 e 85),aventi ad oggetto cocaina in quantitativi oscillanti fra i 62 grammi e i 2 chilogrammicirca; a dieci fatti di reato previsti dall'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.(capi 3, 4, 25, 45, 57, 65, 67, 78, 80 e 86), inerenti a cessioni di cocaina inquantitativi di volta in volta compresi fra 2-3 grammi e circa 20 grammi, ovveroimprecisati; nonché al delitto di organizzazione di un'associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, contestato ai sensi dell'art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R.n. 309/1990 (capo 103), con l'aggravante della partecipazione di almeno diecipersone e con la contestazione della recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale.Le contestazioni si basavano sugli esiti dell'indagine denominata “operazioneSUSHI DRUGS 2023”, condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deiCarabinieri di Ravenna tra la fine del 2023 e l'anno 2024, compendiatanell'informativa conclusiva del 15 dicembre 2024 e in successive integrazioni delfebbraio-marzo 2025.L'indagine originava dall'agguato con accoltellamento subìto il 10 ottobre2023, in provincia di Ravenna, da un acquirente di cocaina, il quale forniva agliinvestigatori numeri telefonici e soprannomi di tre spacciatori tunisini, poiidentificati fra i coindagati.

Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali,riprese audio-video, servizi di osservazione e pedinamento, nonché sequestri dipartite di stupefacente in danno sia degli acquirenti finali sia degli indagati, lapolizia giudiziaria ricostruiva l'esistenza di un sodalizio strutturato e organizzatogerarchicamente su tre livelli, dedito in modo quasi quotidiano all'acquisizione, allalavorazione e alla capillare distribuzione di cocaina e hashish.Il Tribunale del riesame ha riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatore delsodalizio — in posizione immediatamente sottostante ai vertici, individuati nellozio [OSCURATO:PERSONA] e nella compagna di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] — sullabase di una pluralità di elementi, quali la partecipazione diretta alla gestione diforniture di cocaina dell'ordine dei chilogrammi, le funzioni di “contabile” delgruppo, con tenuta dei rendiconti e retribuzione dei venditori, il coinvolgimentonelle scelte strategiche relative ai nuovi fornitori e, aspetto ritenutoparticolarmente significativo, la circostanza che, anche dopo l'arresto in flagranzadel 27 agosto 2024, l'indagato avesse continuato a pretendere informazionisull'andamento dei traffici e a impartire istruzioni operative alla coindagataScalabrino, approfittando dei colloqui in carcere intercettati in ambientale nelsettembre 2024.Il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza per asseritosuperamento dei termini massimi di custodia cautelare, escludendo laretrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sotto un dupliceprofilo.

In primo luogo, ha rilevato che il reato associativo, ipotizzato comecommesso “dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente”, risultava posterioreall'emissione della prima ordinanza cautelare (29 agosto 2024) e allo stessodecreto di giudizio immediato nel procedimento di Ravenna (22 ottobre 2024),difettando dunque il presupposto dell'anteriorità dei fatti.

In secondo luogo, haosservato che gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi associativa nonerano “desumibili dagli atti” prima dell'informativa conclusiva del 15 dicembre2024, unico atto che aveva consentito al Pubblico Ministero della DirezioneDistrettuale Antimafia di formulare un meditato apprezzamento prognostico dellagravità indiziaria.Il secondo motivo di riesame, incentrato sulla violazione del principio del nebis in idem rispetto al capo 96 dell'imputazione, è stato dichiarato manifestamenteinfondato e, pertanto, inammissibile, poiché il Tribunale ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA] risulta destinatario degli addebiti di cui ai capi 94 e 96, formalmente ascrittiai soli coindagati HIDRI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con espressaindicazione che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] “si procedeseparatamente”.Il Tribunale ha altresì respinto le doglianze relative alla scelta della misuramassima, osservando che la presunzione relativa di adeguatezza della solacustodia carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per gliindagati di reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, non era statasuperata dalla difesa.

Pur riconoscendo che il Giudice per le indagini preliminarinon aveva specificamente motivato sull'inidoneità degli arresti domiciliari concontrollo elettronico a distanza, il Tribunale ha integrato la motivazione in viaautonoma, valorizzando la persistente pericolosità dell'indagato, desunta dallaprosecuzione dell'attività direttiva anche durante la detenzione, dalla mancanza dilecita occupazione lavorativa, dalla vicinanza del domicilio indicato al contestocriminale di riferimento e dalla spiccata proclività alla reiterazione di reati inmateria di stupefacenti, attestata anche dai precedenti specifici.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi.2.1.

Con la prima censura deduce inosservanza e falsa applicazionedell'art.297, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Il ricorrente contesta che il Tribunale del riesame abbia escluso laretrodatazione dei termini di custodia cautelare, senza confrontarsi con il datodecisivo della desumibilità dagli atti, al momento dell'emissione della primaordinanza cautelare (29 agosto 2024), degli elementi indiziari posti a fondamentodell'ordinanza successiva.Richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la“desumibilità” non coincide con la mera conoscibilità storica di determinateevenienze, ma si identifica con la condizione in cui il Pubblico Ministero dispongadi un quadro sufficientemente compiuto del panorama indiziario, idoneo aconsentirgli un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravitàdegli indizi.Il ricorrente sostiene che la copiosa documentazione audio-video, acquisitaprima dell'arresto in flagranza, forniva un quadro probatorio già sufficiente afondare la contestazione associativa, e che il Tribunale ha reso una motivazionecircolare e apparente, omettendo di verificare in concreto se gli elementiinvestigativi — captazioni, servizi di osservazione, informative — fossero giàdisponibili e valutabili prima dell'emissione della prima misura.Rileva inoltre che la natura permanente del reato associativo non esclude, diper sé, l'operatività della retrodatazione, e che il riferimento alla datadell'informativa conclusiva del 15 dicembre 2024 come termine discriminante nonè risolutivo, dovendo il giudice apprezzare la desumibilità non in terminipuramente cronologici, bensì qualitativi.Richiama altresì il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “laretrodatazione non è frazionabile per fasi” e va imputata integralmente tutta lacustodia subìta a partire dalla prima ordinanza eseguita (Sez.

U., n. 23166/2020),nonché l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 408 del 2005 e sent. n. 233del 2011) e delle Sezioni Unite (Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv.235909; Sez.

U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057), che hannoprogressivamente ampliato l'ambito di applicazione della contestazione a catena.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 649 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem.Osserva che il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che il Giudiceper le indagini preliminari “nulla dice” sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguardo al capo96, laddove invece l'ordinanza genetica, a pagina 147, afferma espressamente chela riferibilità del quantitativo di hashish rinvenuto in occasione dell'arrestoall'associazione “nel suo complesso” è “indubbia” e che la detenzione non puòessere attribuita in via esclusiva ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che i fatti contestati nel presente procedimento e quelligià giudicati con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Ravenna attengono almedesimo contesto temporale, territoriale e materiale, e sono perciò “coincidenti,sovrapponibili o comunque inscindibilmente connessi”.La valorizzazione degli episodi del capo 96 ai fini della ricostruzione del ruoloassociativo e della valutazione della pericolosità sociale integrerebbe unasostanziale violazione del divieto di doppia incriminazione, garantito anchedall'art.50 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e dall'art. 4 delProtocollo n. 7 C.E.D.U.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 e 292cod. proc. pen. e motivazione apparente.Deduce che il Tribunale del riesame ha travisato le doglianze difensive,effettivamente proposti, con particolare riguardo alla contestata utilizzabilitàindiziaria degli addebiti fondati sulla cosiddetta “droga parlata”, privi di sequestrie di riscontri esterni.Il ricorrente censura, inoltre, il rilievo attribuito dal Tribunale al silenzioserbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, osservando che il dirittoal silenzio — espressione del diritto di difesa e corollario della presunzione di noncolpevolezza — non può essere utilizzato per corroborare il quadro indiziario néper sopperire alle carenze motivazionali del provvedimento cautelare.2.4.

Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia carenza e manifestaillogicità della motivazione in relazione al principio di adeguatezza e gradualitàdella misura, ai sensi degli artt.275 e 275-bis cod. proc. pen.Rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è relativa enon assoluta e può essere superata alla luce di elementi concreti che, secondo ladifesa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare.

In particolare, deduce l'assenza diviolazioni delle prescrizioni e di ulteriori condotte illecite da parte dell'indagato, giàsottoposto a regime detentivo domiciliare dall'agosto 2024, l'idoneità del domiciliodi Alfonsine, già positivamente verificata dal Giudice per le indagini preliminari diRavenna, nonché la possibilità di presidiare la misura domiciliare con strumenti dicontrollo elettronico a distanza.Contesta in particolare che il Tribunale del riesame, pur avendo riconosciutoil difetto di specifica motivazione sul punto nell'ordinanza genetica, abbia integratola motivazione con argomenti che egli reputa manifestamente illogici, fondati suvalutazioni ipotetiche circa la possibilità di riprendere i traffici dal domicilio, senzaconfrontarsi con il dato — riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata —dell'effettiva astensione da ogni condotta illecita durante oltre un anno di regimedetentivo domiciliare.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.2.

Con il primo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 297, comma 3,cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i termini della custodiacautelare disposta con l'ordinanza oggi in esame avrebbero dovuto essereretrodatati alla data dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024, avvenutonell'àmbito del diverso procedimento del Tribunale di Ravenna.

Secondo ilricorrente, i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare erano connessi a quelligià contestati nel primo procedimento e gli elementi indiziari risultavano giàdesumibili dagli atti a quella data, sicché la separazione dei procedimenti avrebbedeterminato un'indebita dilatazione dei tempi di custodia.La censura non coglie nel segno.Giova premettere che l'istituto della retrodatazione dei termini di custodiacautelare – introdotto dal legislatore per impedire che l'emissione frazionata di piùprovvedimenti coercitivi nei confronti della medesima persona produca unaggiramento surrettizio dei limiti temporali massimi della restrizione della libertàpersonale – presuppone, in ogni caso, che i reati oggetto dell'ordinanza cautelarecronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore all'emissionedella prima ordinanza.

Si tratta di un requisito comune a tutte le ipotesi dicontestazione cosiddetta “a catena”, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235909).Inoltre, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodiacautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presuppostodell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispettoall'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardiun reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protrattadopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012,Rv. 253237 - 01).Con particolare riferimento ai reati associativi si è affermato che, in tema dic.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine dicustodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presupponeche i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione sianostati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e talecondizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggettola contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta",che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primoprovvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano diritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data diemissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222 –01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha accertato, con motivazionelogica e priva di contraddizioni, che il reato associativo contestato al capo 103) –vale a dire la partecipazione, in qualità di organizzatore, al sodalizio criminoso dicui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – è stato contestato con la formula“dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente”.Il delitto associativo, per la sua natura di reato permanente, non si è dunqueesaurito anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare del 27 agosto2024, ma è proseguito anche successivamente.Questa prosecuzione non è stata affermata in termini astratti o congetturali.Il provvedimento impugnato ha dato conto, richiamando le risultanzedell'ordinanza genetica, di specifiche intercettazioni ambientali dei colloquiavvenuti in carcere tra il ricorrente e la coindagata [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel settembre 2024, dalle quali è emerso che l'indagato, lungi dal recidere ognilegame con il sodalizio, ha continuato a pretendere informazioni sull'andamentodelle attività illecite e a impartire direttive operative ai sodali in libertà.Ne consegue, in modo lineare, che se la condotta delittuosa per la quale èstata disposta la seconda misura custodiale non si è consumata interamenteanteriormente all'emissione della prima, il presupposto dell'anteriorità – che è ilfondamento logico e giuridico dell'intero meccanismo di retrodatazione – vienemeno.

Una diversa interpretazione condurrebbe all'effetto paradossale di “coprire”con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale, garantendo una sortadi impunità cautelare per condotte commesse dopo il primo arresto.La difesa, peraltro, non si è confrontata con questo aspetto decisivo,limitandosi a invocare la retrodatazione sulla base della mera anteriorità di alcunidei reati-fine rispetto al primo arresto, senza prendere posizione sulla perdurantepermanenza del vincolo associativo.

Né, d'altra parte, ha offerto una diversaricostruzione del momento di cessazione della partecipazione al sodalizio.Il Tribunale del riesame ha poi sviluppato un autonomo percorsomotivazionale anche in ordine alla seconda ragione ostativa alla retrodatazione,osservando che gli elementi indiziari a fondamento dell'ipotesi associativa nonerano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanzacautelare del 29 agosto 2024, né alla data del decreto di giudizio immediato del22 ottobre 2024.A questo riguardo, il provvedimento impugnato ha richiamato correttamenteil consolidato principio secondo cui la nozione di “anteriore desumibilità” noncoincide con la semplice conoscibilità storica di determinati fatti, ma designa unacondizione di conoscenza – derivata da un compendio documentale o dichiarativogià formato e disponibile – che consenta al pubblico ministero di esprimere unmeditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi,idoneo a fondare la richiesta di una nuova misura cautelare(Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464 – 01).In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare,per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza,emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapportodi connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimantel'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primoprovvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notiziadel fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori giàpresenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il lorosignificato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020,Rv. 279291 – 01.: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune dacensure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dellapregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registrodi cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento diintercettazioni telefoniche).Applicando questi princìpi al caso concreto, il Tribunale ha accertato chesoltanto con il deposito dell'informativa conclusiva della polizia giudiziaria del 15dicembre 2024 – seguita da quelle integrative dei mesi di febbraio e marzo 2025– il pubblico ministero della D.D.A. di Bologna è stato posto nella condizione divalutare compiutamente la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'ipotesiassociativa.Prima di quel momento, i singoli elementi investigativi – intercettazionitelefoniche, ambientali, servizi di osservazione e controllo, sequestri – nonavevano ancora raggiunto quel grado di elaborazione e di lettura coordinataindispensabile per fondare una richiesta cautelare per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990.

Si tratta di una valutazione di fatto, sorretta daargomentazioni logiche e non contraddittorie, che non è sindacabile in sede dilegittimità.La difesa, dal canto suo, non ha indicato specificamente quali atti, già presentinel fascicolo al momento dell'emissione della prima ordinanza, avrebberoconsentito al pubblico ministero di formulare la richiesta cautelare per il reatoassociativo.

Si è limitata ad affermare, in termini generici, che la “copiosadocumentazione audio-video” forniva un quadro sufficientemente dettagliato,senza tuttavia precisare in che cosa consistesse quel quadro e perché esso fossegià adeguato a sorreggere l'addebito associativo.

Questa genericitàdell'impugnazione si pone in contrasto con il principio, parimenti consolidato,secondo cui grava sulla parte che invoca la retrodatazione l'onere di fornire laprova delle condizioni per la sua operatività (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015,Rv. 263511 – 01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827 - 01).Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 649 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza cautelare avrebbeindebitamente investito anche il fatto oggetto del capo 96) dell'incolpazioneprovvisoria, per il quale l'indagato aveva già patito misura cautelare e giudiziodefinitivo nel procedimento di Ravenna, con sentenza di applicazione della penadivenuta irrevocabile.La censura muove da un presupposto erroneo.Il Tribunale del riesame ha chiarito, con motivazione puntuale e del tuttointelligibile, che il capo 96) – concernente la detenzione illecita di 1.320 grammidi hashish, accertata in occasione dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024 –non è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente procedimento.Lo si desume con evidenza dalla stessa formulazione dell'addebito, nel cuipreambolo figurano come destinatari della contestazione unicamente i coindagatiHidri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'espressa precisazione che neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (e del concorrente [OSCURATO:PERSONA], anch'esso arrestatoin flagranza) “si procede separatamente”.Analoga conclusione vale per il capo 94), relativo ai 1.048 grammi di cocainarinvenuti nella stessa occasione.Ne consegue che la custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Bologna non èstata applicata al ricorrente per quei fatti.Il dispositivo dell'ordinanza genetica, del resto, nulla dice sulla posizione diHajri [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tali addebiti, confermando che essi esulano dal perimetrodella misura cautelare in esame.Il fatto che nella motivazione dell'ordinanza il G.I.P. abbia fatto riferimentoanche alla condotta tenuta dal ricorrente nell'episodio del 27 agosto 2024 ècircostanza del tutto fisiologica, poiché la ricostruzione di quel fatto si rendevanecessaria per illustrare il contesto in cui operava il sodalizio e per delineare ilruolo dei coindagati cui l'episodio è addebitato nel presente procedimento.

Ma lamenzione di una condotta nella parte motiva di un provvedimento è cosa diversadalla sua contestazione formale quale addebito cautelare.Del resto, come questa Corte ha più volte precisato, non può invocarsi ilprincipio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione vengadesunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenutacondanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisceal giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, giàgiudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lostesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato.(Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Rv. 276719 – 02;Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256724 – 01).La valorizzazione dell'episodio dell'arresto in flagranza ai fini dellaricostruzione del ruolo del ricorrente nell'associazione criminosa non configura,pertanto, alcuna violazione del ne bis in idem.Si tratta, in definitiva, di un motivo manifestamente infondato e, pertanto,inammissibile, giacché il ricorrente lamenta una lesione che, nei terminiprospettati, non si è verificata.4.

Con il terzo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 125 e 292 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame avrebbetravisato le doglianze difensive, attribuendo alla difesa motivi mai dedotti eomettendo di rispondere a quelli effettivamente proposti.

In particolare, ilricorrente censura l'indeterminatezza dei capi d'accusa fondati sulla cosiddetta“droga parlata”, l'insufficienza della motivazione in punto di gravità indiziaria el'impropria valorizzazione del silenzio serbato dall'indagato in sede diinterrogatorio di garanzia.Va anzitutto ricordato che, in sede di riesame, ove il ricorrente non abbiaformulato specifiche contestazioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,il Tribunale può limitarsi, anche solo implicitamente, a richiamare leargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in applicazione delprincipio di reciproca integrazione tra i due provvedimenti(Sez. 1, n. 54607 del 2/11/2016, Rv. 268591 - 01).Nel caso di specie, la difesa non aveva mosso una censura organica earticolata sulla gravità indiziaria dei singoli addebiti, sicché il Tribunale del riesameha legittimamente fatto rinvio alla motivazione dell'ordinanza genetica, la quale –come lo stesso provvedimento impugnato dà atto – offre una ricostruzioneesaustiva e analitica degli elementi a carico per ciascuno degli episodi contestati.Quanto alla pretesa indeterminatezza delle contestazioni, la doglianza èmanifestamente infondata e, pertanto, inammissibile.In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommariadel fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previstodall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informarel'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio deldiritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché lecondotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbiaimmediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica esommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza lanecessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505– 01: in motivazione la Corte ha evidenziatola diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio,richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292,comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommariadel fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momentodell'esercizio dell'azione penale)Il Tribunale del riesame ha verificato che le contestazioni indicano sempre latipologia della sostanza stupefacente, i luoghi e le date di commissione dei fatti, ein numerosi casi anche i quantitativi, determinati con precisione laddove si èproceduto a sequestro, o stimati per ordine di grandezza sulla base delle ripreseaudio-video nei restanti casi.Per quanto concerne gli episodi ricostruiti esclusivamente attraverso leintercettazioni telefoniche – i casi di “droga parlata” – il provvedimento impugnatoha dato atto che il G.I.P. ha opportunamente riqualificato tutte queste condottenell'alveo dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990,così tenendo conto dell'impossibilità di determinare con esattezza natura equantità delle sostanze oggetto di cessione.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la prova deireati in materia di stupefacenti può essere desunta anche in difetto del materialesequestro della sostanza, purché il giudice proceda con particolare attenzione erigore nella valutazione degli elementi indiziari costituiti dalle conversazioniintercettate (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 – 01); e chel'interpretazione del linguaggio criptico o allusivo utilizzato dagli interlocutoricostituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito, la quale – se sorrettada motivazione logica e coerente – si sottrae al sindacato di legittimità(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01).In fase cautelare, peraltro, lo standard probatorio richiesto è quello dellaqualificata probabilità di colpevolezza, e non già della certezza al di là di ogniragionevole dubbio.Le censure del ricorrente, dunque, nella misura in cui sollecitano una diversalettura del contenuto delle captazioni, si risolvono in una richiesta di rivalutazionedel merito, inammissibile in sede di legittimità.Resta da esaminare il rilievo relativo alla menzione del silenzio serbatodall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.Il diritto al silenzio è espressione del diritto di difesa, costituzionalmentegarantito, e il suo esercizio non può essere utilizzato quale elemento di prova acarico dell'indagato.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame non ha affatto fondato la gravitàindiziaria sul silenzio dell'indagato, ma si è limitato a osservare che, in assenza diuna versione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente, la ricostruzione accusatoria– fondata su intercettazioni, riprese audio-video, servizi di osservazione esequestri – resta priva di confutazione.

Si tratta di una constatazione di ordineprocessuale, non di un'indebita inversione dell'onere della prova.Il terzo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.5.

Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità dellamotivazione in relazione ai criteri di adeguatezza e gradualità della misuracautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e all'art. 275-bis cod. proc. pen.Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi conelementi decisivi a favore della sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari assistiti da controllo elettronico a distanza, quali la buona condottatenuta durante oltre un anno di detenzione domiciliare, l'assenza di violazioni delleprescrizioni, la disponibilità di un domicilio idoneo, il decorso del tempo dai fatti.Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Cortedi cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e dellemisure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misuracautelare, nonché del Tribunale del riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivoesame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondentea due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rendel'atto incensurabile in sede di legittimità, ossia l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicitàevidenti, vale a dire la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativodel provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv.251760).Si rammenta inoltre che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, per gliindagati gravemente indiziati del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990, una doppia presunzione di carattere relativo.

La prima attiene allasussistenza delle esigenze cautelari; la seconda all'adeguatezza della sola custodiain carcere a farvi fronte.La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto dellaricorrenza dei pericula libertatis, si limiti a apprezzare le ragioni della suaesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempotrascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia larescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatoriconcreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte alreinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenticriminali (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv. 285879 - 01).Quanto alla scelta della misura, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il giudice investito della richiesta di applicazione o di sostituzione della custodiain carcere è comunque tenuto a motivare sull'inadeguatezza degli arrestidomiciliari assistiti dal cosiddetto braccialetto elettronico, precisando chequest'ultimo non configura una misura cautelare autonoma, bensì una modalitàesecutiva degli arresti domiciliari (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.266651).Il Tribunale del riesame ha riconosciuto che l'ordinanza genetica presentava,su questo specifico aspetto, una lacuna motivazionale e ha provveduto a colmarlanell'esercizio dei poteri integrativi che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. gliSi tratta di un'operazione processualmente legittima, atteso che, in tema diriesame delle ordinanze cautelari personali, il tribunale può integrare ilprovvedimento genetico privo di motivazione in ordine alle esigenze cautelari diparticolare rilevanza di cui al comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen.,trattandosi di una ipotesi di insufficienza di motivazione non incidente sull'"an" masolo sulla scelta della misura, non rientrante nel divieto di cui all'art. 309, comma9, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19700 del 06/02/2018, Rv. 272875 - 01).La motivazione integrativa è ampia, articolata e scevra da vizi logici.Il provvedimento impugnato ha valorizzato una pluralità di elementiconvergenti, quali il ruolo organizzativo del ricorrente in seno al sodalizio, la suaposizione di estrema vicinanza ai vertici, la diretta partecipazione alla gestionedegli approvvigionamenti e alla contabilità del gruppo criminale, il coinvolgimentopersonale in operazioni aventi ad oggetto quantitativi di cocaina nell'ordine dichilogrammi.Soprattutto, il Tribunale del riesame ha individuato un dato fattuale di rilievodecisivo, idoneo di per sé a neutralizzare l'argomento difensivo fondato sulla“buona condotta” in regime domiciliare.

Dalle intercettazioni dei colloqui carcerari,effettuate nel settembre 2024, è emerso che il ricorrente, pur già ristretto incustodia intramuraria a seguito dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024, hacontinuato a esercitare funzioni nell'ambito dell'associazione, pretendendo diessere informato sull'andamento delle attività illecite e impartendo istruzioni allacoindagata [OSCURATO:PERSONA].La restrizione domiciliare, come logicamente osservato dal provvedimentoimpugnato, non varrebbe a impedirgli di riprendere i contatti con fornitori eacquirenti, di ricevere partite di stupefacente al domicilio, di impartire disposizionia complici operanti all'esterno.

Lo stesso braccialetto elettronico – strumentoidoneo a verificare la permanenza presso l'abitazione – non sarebbe in grado discongiurare simili condotte, che ben possono essere realizzate senza abbandonareil luogo di restrizione.Il Tribunale ha inoltre considerato ulteriori elementi a conforto della sceltacustodiale, quali l'assenza di una stabile e lecita attività lavorativa, la mancataproduzione di documentazione relativa all'idoneità del domicilio e alla presenza dieventuali conviventi, la prossimità dell'abitazione indicata (in Alfonsine) alterritorio nel quale sono stati commessi i reati, i precedenti penali specifici e recenti(la condanna del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 21 dicembre 2020,irrevocabile dal 23 settembre 2021).L'insieme di questi fattori compone un quadro prognostico sfavorevole, dalquale il Tribunale ha tratto la logica conclusione che soltanto la custodia in carceresia in grado di recidere i legami con l'ambiente criminale di riferimento e diimpedire, in modo effettivo, la ripresa dell'attività di narcotraffico.La difesa, a fronte di questo apparato motivazionale, oppone essenzialmentela circostanza della buona condotta tenuta durante la detenzione domiciliare nelprocedimento di Ravenna.Il Tribunale ha logicamente osservato che una precedente esperienza positivaagli arresti domiciliari, proporzionata in relazione a un singolo episodio delittuoso,non costituisce di per sé elemento sufficiente a vincere la presunzione diadeguatezza della custodia carceraria, quando le successive indagini abbianodisvelato l'inserimento dell'indagato in una struttura associativa stabile eorganizzata (per un caso analogo, Sez. 4, n. 34223 del 8/05/2024, non mass., apag.5).Quanto al decorso del tempo dai fatti, la giurisprudenza di questa Corte haprecisato che, per i reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., il fattore temporale assume rilevanza ai fini dell'attenuazione delleesigenze cautelari soltanto ove sia di notevole entità e risulti accompagnato daulteriori elementi fattuali indicativi di un effettivo mutamento delle condizioni(Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02).Nel caso in esame, il Tribunale ha ben evidenziato che la deduzione delricorrente, connessa alla protratta detenzione, da ultimo, agli arresti domiciliari incui avrebbe interrotto l’attività di cessione, è superata dall’emersione dei colloquicon la [OSCURATO:PERSONA], nei quali lo stesso continuava a dare istruzioni sulla gestionedelle attività illecite.Il quarto motivo è perciò manifestamente infondato e, pertanto,inammissibile.6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Va inoltre disposto che lacancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, haconfermato il provvedimento del 9 settembre 2025 con il quale il Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere, eseguita il 1° ottobre 2025, allorché l'indagatosi trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare sostitutiva della penadella reclusione, nell'ambito di un separato procedimento penale del Tribunale diRavenna.La misura cautelare è stata disposta in relazione a cinque fatti di reato previstidall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 21, 34, 46, 76 e 85),aventi ad oggetto cocaina in quantitativi oscillanti fra i 62 grammi e i 2 chilogrammicirca; a dieci fatti di reato previsti dall'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.(capi 3, 4, 25, 45, 57, 65, 67, 78, 80 e 86), inerenti a cessioni di cocaina inquantitativi di volta in volta compresi fra 2-3 grammi e circa 20 grammi, ovveroimprecisati; nonché al delitto di organizzazione di un'associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, contestato ai sensi dell'art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R.n. 309/1990 (capo 103), con l'aggravante della partecipazione di almeno diecipersone e con la contestazione della recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale.Le contestazioni si basavano sugli esiti dell'indagine denominata “operazioneSUSHI DRUGS 2023”, condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deiCarabinieri di Ravenna tra la fine del 2023 e l'anno 2024, compendiatanell'informativa conclusiva del 15 dicembre 2024 e in successive integrazioni delfebbraio-marzo 2025.L'indagine originava dall'agguato con accoltellamento subìto il 10 ottobre2023, in provincia di Ravenna, da un acquirente di cocaina, il quale forniva agliinvestigatori numeri telefonici e soprannomi di tre spacciatori tunisini, poiidentificati fra i coindagati. Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali,riprese audio-video, servizi di osservazione e pedinamento, nonché sequestri dipartite di stupefacente in danno sia degli acquirenti finali sia degli indagati, lapolizia giudiziaria ricostruiva l'esistenza di un sodalizio strutturato e organizzatogerarchicamente su tre livelli, dedito in modo quasi quotidiano all'acquisizione, allalavorazione e alla capillare distribuzione di cocaina e hashish.Il Tribunale del riesame ha riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatore delsodalizio — in posizione immediatamente sottostante ai vertici, individuati nellozio [OSCURATO:PERSONA] e nella compagna di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] — sullabase di una pluralità di elementi, quali la partecipazione diretta alla gestione diforniture di cocaina dell'ordine dei chilogrammi, le funzioni di “contabile” delgruppo, con tenuta dei rendiconti e retribuzione dei venditori, il coinvolgimentonelle scelte strategiche relative ai nuovi fornitori e, aspetto ritenutoparticolarmente significativo, la circostanza che, anche dopo l'arresto in flagranzadel 27 agosto 2024, l'indagato avesse continuato a pretendere informazionisull'andamento dei traffici e a impartire istruzioni operative alla coindagataScalabrino, approfittando dei colloqui in carcere intercettati in ambientale nelsettembre 2024.Il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza per asseritosuperamento dei termini massimi di custodia cautelare, escludendo laretrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sotto un dupliceprofilo. In primo luogo, ha rilevato che il reato associativo, ipotizzato comecommesso “dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente”, risultava posterioreall'emissione della prima ordinanza cautelare (29 agosto 2024) e allo stessodecreto di giudizio immediato nel procedimento di Ravenna (22 ottobre 2024),difettando dunque il presupposto dell'anteriorità dei fatti. In secondo luogo, haosservato che gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi associativa nonerano “desumibili dagli atti” prima dell'informativa conclusiva del 15 dicembre2024, unico atto che aveva consentito al Pubblico Ministero della DirezioneDistrettuale Antimafia di formulare un meditato apprezzamento prognostico dellagravità indiziaria.Il secondo motivo di riesame, incentrato sulla violazione del principio del nebis in idem rispetto al capo 96 dell'imputazione, è stato dichiarato manifestamenteinfondato e, pertanto, inammissibile, poiché il Tribunale ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA] risulta destinatario degli addebiti di cui ai capi 94 e 96, formalmente ascrittiai soli coindagati HIDRI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con espressaindicazione che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] “si procedeseparatamente”.Il Tribunale ha altresì respinto le doglianze relative alla scelta della misuramassima, osservando che la presunzione relativa di adeguatezza della solacustodia carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per gliindagati di reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, non era statasuperata dalla difesa. Pur riconoscendo che il Giudice per le indagini preliminarinon aveva specificamente motivato sull'inidoneità degli arresti domiciliari concontrollo elettronico a distanza, il Tribunale ha integrato la motivazione in viaautonoma, valorizzando la persistente pericolosità dell'indagato, desunta dallaprosecuzione dell'attività direttiva anche durante la detenzione, dalla mancanza dilecita occupazione lavorativa, dalla vicinanza del domicilio indicato al contestocriminale di riferimento e dalla spiccata proclività alla reiterazione di reati inmateria di stupefacenti, attestata anche dai precedenti specifici.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura deduce inosservanza e falsa applicazionedell'art.297, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Il ricorrente contesta che il Tribunale del riesame abbia escluso laretrodatazione dei termini di custodia cautelare, senza confrontarsi con il datodecisivo della desumibilità dagli atti, al momento dell'emissione della primaordinanza cautelare (29 agosto 2024), degli elementi indiziari posti a fondamentodell'ordinanza successiva.Richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la“desumibilità” non coincide con la mera conoscibilità storica di determinateevenienze, ma si identifica con la condizione in cui il Pubblico Ministero dispongadi un quadro sufficientemente compiuto del panorama indiziario, idoneo aconsentirgli un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravitàdegli indizi.Il ricorrente sostiene che la copiosa documentazione audio-video, acquisitaprima dell'arresto in flagranza, forniva un quadro probatorio già sufficiente afondare la contestazione associativa, e che il Tribunale ha reso una motivazionecircolare e apparente, omettendo di verificare in concreto se gli elementiinvestigativi — captazioni, servizi di osservazione, informative — fossero giàdisponibili e valutabili prima dell'emissione della prima misura.Rileva inoltre che la natura permanente del reato associativo non esclude, diper sé, l'operatività della retrodatazione, e che il riferimento alla datadell'informativa conclusiva del 15 dicembre 2024 come termine discriminante nonè risolutivo, dovendo il giudice apprezzare la desumibilità non in terminipuramente cronologici, bensì qualitativi.Richiama altresì il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “laretrodatazione non è frazionabile per fasi” e va imputata integralmente tutta lacustodia subìta a partire dalla prima ordinanza eseguita (Sez. U., n. 23166/2020),nonché l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 408 del 2005 e sent. n. 233del 2011) e delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv.235909; Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057), che hannoprogressivamente ampliato l'ambito di applicazione della contestazione a catena.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 649 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem.Osserva che il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che il Giudiceper le indagini preliminari “nulla dice” sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguardo al capo96, laddove invece l'ordinanza genetica, a pagina 147, afferma espressamente chela riferibilità del quantitativo di hashish rinvenuto in occasione dell'arrestoall'associazione “nel suo complesso” è “indubbia” e che la detenzione non puòessere attribuita in via esclusiva ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che i fatti contestati nel presente procedimento e quelligià giudicati con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Ravenna attengono almedesimo contesto temporale, territoriale e materiale, e sono perciò “coincidenti,sovrapponibili o comunque inscindibilmente connessi”.La valorizzazione degli episodi del capo 96 ai fini della ricostruzione del ruoloassociativo e della valutazione della pericolosità sociale integrerebbe unasostanziale violazione del divieto di doppia incriminazione, garantito anchedall'art.50 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e dall'art. 4 delProtocollo n. 7 C.E.D.U.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 e 292cod. proc. pen. e motivazione apparente.Deduce che il Tribunale del riesame ha travisato le doglianze difensive,effettivamente proposti, con particolare riguardo alla contestata utilizzabilitàindiziaria degli addebiti fondati sulla cosiddetta “droga parlata”, privi di sequestrie di riscontri esterni.Il ricorrente censura, inoltre, il rilievo attribuito dal Tribunale al silenzioserbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, osservando che il dirittoal silenzio — espressione del diritto di difesa e corollario della presunzione di noncolpevolezza — non può essere utilizzato per corroborare il quadro indiziario néper sopperire alle carenze motivazionali del provvedimento cautelare.2.4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia carenza e manifestaillogicità della motivazione in relazione al principio di adeguatezza e gradualitàdella misura, ai sensi degli artt.275 e 275-bis cod. proc. pen.Rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è relativa enon assoluta e può essere superata alla luce di elementi concreti che, secondo ladifesa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare. In particolare, deduce l'assenza diviolazioni delle prescrizioni e di ulteriori condotte illecite da parte dell'indagato, giàsottoposto a regime detentivo domiciliare dall'agosto 2024, l'idoneità del domiciliodi Alfonsine, già positivamente verificata dal Giudice per le indagini preliminari diRavenna, nonché la possibilità di presidiare la misura domiciliare con strumenti dicontrollo elettronico a distanza.Contesta in particolare che il Tribunale del riesame, pur avendo riconosciutoil difetto di specifica motivazione sul punto nell'ordinanza genetica, abbia integratola motivazione con argomenti che egli reputa manifestamente illogici, fondati suvalutazioni ipotetiche circa la possibilità di riprendere i traffici dal domicilio, senzaconfrontarsi con il dato — riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata —dell'effettiva astensione da ogni condotta illecita durante oltre un anno di regimedetentivo domiciliare.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.2. Con il primo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 297, comma 3,cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i termini della custodiacautelare disposta con l'ordinanza oggi in esame avrebbero dovuto essereretrodatati alla data dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024, avvenutonell'àmbito del diverso procedimento del Tribunale di Ravenna. Secondo ilricorrente, i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare erano connessi a quelligià contestati nel primo procedimento e gli elementi indiziari risultavano giàdesumibili dagli atti a quella data, sicché la separazione dei procedimenti avrebbedeterminato un'indebita dilatazione dei tempi di custodia.La censura non coglie nel segno.Giova premettere che l'istituto della retrodatazione dei termini di custodiacautelare – introdotto dal legislatore per impedire che l'emissione frazionata di piùprovvedimenti coercitivi nei confronti della medesima persona produca unaggiramento surrettizio dei limiti temporali massimi della restrizione della libertàpersonale – presuppone, in ogni caso, che i reati oggetto dell'ordinanza cautelarecronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore all'emissionedella prima ordinanza. Si tratta di un requisito comune a tutte le ipotesi dicontestazione cosiddetta “a catena”, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235909).Inoltre, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodiacautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presuppostodell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispettoall'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardiun reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protrattadopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012,Rv. 253237 - 01).Con particolare riferimento ai reati associativi si è affermato che, in tema dic.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine dicustodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presupponeche i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione sianostati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e talecondizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggettola contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta",che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primoprovvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano diritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data diemissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222 –01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha accertato, con motivazionelogica e priva di contraddizioni, che il reato associativo contestato al capo 103) –vale a dire la partecipazione, in qualità di organizzatore, al sodalizio criminoso dicui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – è stato contestato con la formula“dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente”.Il delitto associativo, per la sua natura di reato permanente, non si è dunqueesaurito anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare del 27 agosto2024, ma è proseguito anche successivamente.Questa prosecuzione non è stata affermata in termini astratti o congetturali.Il provvedimento impugnato ha dato conto, richiamando le risultanzedell'ordinanza genetica, di specifiche intercettazioni ambientali dei colloquiavvenuti in carcere tra il ricorrente e la coindagata [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel settembre 2024, dalle quali è emerso che l'indagato, lungi dal recidere ognilegame con il sodalizio, ha continuato a pretendere informazioni sull'andamentodelle attività illecite e a impartire direttive operative ai sodali in libertà.Ne consegue, in modo lineare, che se la condotta delittuosa per la quale èstata disposta la seconda misura custodiale non si è consumata interamenteanteriormente all'emissione della prima, il presupposto dell'anteriorità – che è ilfondamento logico e giuridico dell'intero meccanismo di retrodatazione – vienemeno. Una diversa interpretazione condurrebbe all'effetto paradossale di “coprire”con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale, garantendo una sortadi impunità cautelare per condotte commesse dopo il primo arresto.La difesa, peraltro, non si è confrontata con questo aspetto decisivo,limitandosi a invocare la retrodatazione sulla base della mera anteriorità di alcunidei reati-fine rispetto al primo arresto, senza prendere posizione sulla perdurantepermanenza del vincolo associativo. Né, d'altra parte, ha offerto una diversaricostruzione del momento di cessazione della partecipazione al sodalizio.Il Tribunale del riesame ha poi sviluppato un autonomo percorsomotivazionale anche in ordine alla seconda ragione ostativa alla retrodatazione,osservando che gli elementi indiziari a fondamento dell'ipotesi associativa nonerano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanzacautelare del 29 agosto 2024, né alla data del decreto di giudizio immediato del22 ottobre 2024.A questo riguardo, il provvedimento impugnato ha richiamato correttamenteil consolidato principio secondo cui la nozione di “anteriore desumibilità” noncoincide con la semplice conoscibilità storica di determinati fatti, ma designa unacondizione di conoscenza – derivata da un compendio documentale o dichiarativogià formato e disponibile – che consenta al pubblico ministero di esprimere unmeditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi,idoneo a fondare la richiesta di una nuova misura cautelare(Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464 – 01).In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare,per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza,emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapportodi connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimantel'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primoprovvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notiziadel fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori giàpresenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il lorosignificato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020,Rv. 279291 – 01.: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune dacensure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dellapregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registrodi cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento diintercettazioni telefoniche).Applicando questi princìpi al caso concreto, il Tribunale ha accertato chesoltanto con il deposito dell'informativa conclusiva della polizia giudiziaria del 15dicembre 2024 – seguita da quelle integrative dei mesi di febbraio e marzo 2025– il pubblico ministero della D.D.A. di Bologna è stato posto nella condizione divalutare compiutamente la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'ipotesiassociativa.Prima di quel momento, i singoli elementi investigativi – intercettazionitelefoniche, ambientali, servizi di osservazione e controllo, sequestri – nonavevano ancora raggiunto quel grado di elaborazione e di lettura coordinataindispensabile per fondare una richiesta cautelare per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di una valutazione di fatto, sorretta daargomentazioni logiche e non contraddittorie, che non è sindacabile in sede dilegittimità.La difesa, dal canto suo, non ha indicato specificamente quali atti, già presentinel fascicolo al momento dell'emissione della prima ordinanza, avrebberoconsentito al pubblico ministero di formulare la richiesta cautelare per il reatoassociativo. Si è limitata ad affermare, in termini generici, che la “copiosadocumentazione audio-video” forniva un quadro sufficientemente dettagliato,senza tuttavia precisare in che cosa consistesse quel quadro e perché esso fossegià adeguato a sorreggere l'addebito associativo. Questa genericitàdell'impugnazione si pone in contrasto con il principio, parimenti consolidato,secondo cui grava sulla parte che invoca la retrodatazione l'onere di fornire laprova delle condizioni per la sua operatività (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015,Rv. 263511 – 01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827 - 01).Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 649 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza cautelare avrebbeindebitamente investito anche il fatto oggetto del capo 96) dell'incolpazioneprovvisoria, per il quale l'indagato aveva già patito misura cautelare e giudiziodefinitivo nel procedimento di Ravenna, con sentenza di applicazione della penadivenuta irrevocabile.La censura muove da un presupposto erroneo.Il Tribunale del riesame ha chiarito, con motivazione puntuale e del tuttointelligibile, che il capo 96) – concernente la detenzione illecita di 1.320 grammidi hashish, accertata in occasione dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024 –non è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente procedimento.Lo si desume con evidenza dalla stessa formulazione dell'addebito, nel cuipreambolo figurano come destinatari della contestazione unicamente i coindagatiHidri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'espressa precisazione che neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (e del concorrente [OSCURATO:PERSONA], anch'esso arrestatoin flagranza) “si procede separatamente”.Analoga conclusione vale per il capo 94), relativo ai 1.048 grammi di cocainarinvenuti nella stessa occasione.Ne consegue che la custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Bologna non èstata applicata al ricorrente per quei fatti.Il dispositivo dell'ordinanza genetica, del resto, nulla dice sulla posizione diHajri [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tali addebiti, confermando che essi esulano dal perimetrodella misura cautelare in esame.Il fatto che nella motivazione dell'ordinanza il G.I.P. abbia fatto riferimentoanche alla condotta tenuta dal ricorrente nell'episodio del 27 agosto 2024 ècircostanza del tutto fisiologica, poiché la ricostruzione di quel fatto si rendevanecessaria per illustrare il contesto in cui operava il sodalizio e per delineare ilruolo dei coindagati cui l'episodio è addebitato nel presente procedimento. Ma lamenzione di una condotta nella parte motiva di un provvedimento è cosa diversadalla sua contestazione formale quale addebito cautelare.Del resto, come questa Corte ha più volte precisato, non può invocarsi ilprincipio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione vengadesunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenutacondanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisceal giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, giàgiudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lostesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato.(Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Rv. 276719 – 02;Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256724 – 01).La valorizzazione dell'episodio dell'arresto in flagranza ai fini dellaricostruzione del ruolo del ricorrente nell'associazione criminosa non configura,pertanto, alcuna violazione del ne bis in idem.Si tratta, in definitiva, di un motivo manifestamente infondato e, pertanto,inammissibile, giacché il ricorrente lamenta una lesione che, nei terminiprospettati, non si è verificata.4. Con il terzo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 125 e 292 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame avrebbetravisato le doglianze difensive, attribuendo alla difesa motivi mai dedotti eomettendo di rispondere a quelli effettivamente proposti. In particolare, ilricorrente censura l'indeterminatezza dei capi d'accusa fondati sulla cosiddetta“droga parlata”, l'insufficienza della motivazione in punto di gravità indiziaria el'impropria valorizzazione del silenzio serbato dall'indagato in sede diinterrogatorio di garanzia.Va anzitutto ricordato che, in sede di riesame, ove il ricorrente non abbiaformulato specifiche contestazioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,il Tribunale può limitarsi, anche solo implicitamente, a richiamare leargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in applicazione delprincipio di reciproca integrazione tra i due provvedimenti(Sez. 1, n. 54607 del 2/11/2016, Rv. 268591 - 01).Nel caso di specie, la difesa non aveva mosso una censura organica earticolata sulla gravità indiziaria dei singoli addebiti, sicché il Tribunale del riesameha legittimamente fatto rinvio alla motivazione dell'ordinanza genetica, la quale –come lo stesso provvedimento impugnato dà atto – offre una ricostruzioneesaustiva e analitica degli elementi a carico per ciascuno degli episodi contestati.Quanto alla pretesa indeterminatezza delle contestazioni, la doglianza èmanifestamente infondata e, pertanto, inammissibile.In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommariadel fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previstodall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informarel'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio deldiritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché lecondotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbiaimmediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica esommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza lanecessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505– 01: in motivazione la Corte ha evidenziatola diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio,richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292,comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommariadel fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momentodell'esercizio dell'azione penale)Il Tribunale del riesame ha verificato che le contestazioni indicano sempre latipologia della sostanza stupefacente, i luoghi e le date di commissione dei fatti, ein numerosi casi anche i quantitativi, determinati con precisione laddove si èproceduto a sequestro, o stimati per ordine di grandezza sulla base delle ripreseaudio-video nei restanti casi.Per quanto concerne gli episodi ricostruiti esclusivamente attraverso leintercettazioni telefoniche – i casi di “droga parlata” – il provvedimento impugnatoha dato atto che il G.I.P. ha opportunamente riqualificato tutte queste condottenell'alveo dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990,così tenendo conto dell'impossibilità di determinare con esattezza natura equantità delle sostanze oggetto di cessione.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la prova deireati in materia di stupefacenti può essere desunta anche in difetto del materialesequestro della sostanza, purché il giudice proceda con particolare attenzione erigore nella valutazione degli elementi indiziari costituiti dalle conversazioniintercettate (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 – 01); e chel'interpretazione del linguaggio criptico o allusivo utilizzato dagli interlocutoricostituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito, la quale – se sorrettada motivazione logica e coerente – si sottrae al sindacato di legittimità(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01).In fase cautelare, peraltro, lo standard probatorio richiesto è quello dellaqualificata probabilità di colpevolezza, e non già della certezza al di là di ogniragionevole dubbio.Le censure del ricorrente, dunque, nella misura in cui sollecitano una diversalettura del contenuto delle captazioni, si risolvono in una richiesta di rivalutazionedel merito, inammissibile in sede di legittimità.Resta da esaminare il rilievo relativo alla menzione del silenzio serbatodall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.Il diritto al silenzio è espressione del diritto di difesa, costituzionalmentegarantito, e il suo esercizio non può essere utilizzato quale elemento di prova acarico dell'indagato.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame non ha affatto fondato la gravitàindiziaria sul silenzio dell'indagato, ma si è limitato a osservare che, in assenza diuna versione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente, la ricostruzione accusatoria– fondata su intercettazioni, riprese audio-video, servizi di osservazione esequestri – resta priva di confutazione. Si tratta di una constatazione di ordineprocessuale, non di un'indebita inversione dell'onere della prova.Il terzo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.5. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità dellamotivazione in relazione ai criteri di adeguatezza e gradualità della misuracautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e all'art. 275-bis cod. proc. pen.Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi conelementi decisivi a favore della sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari assistiti da controllo elettronico a distanza, quali la buona condottatenuta durante oltre un anno di detenzione domiciliare, l'assenza di violazioni delleprescrizioni, la disponibilità di un domicilio idoneo, il decorso del tempo dai fatti.Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Cortedi cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e dellemisure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misuracautelare, nonché del Tribunale del riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivoesame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondentea due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rendel'atto incensurabile in sede di legittimità, ossia l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicitàevidenti, vale a dire la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativodel provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv.251760).Si rammenta inoltre che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, per gliindagati gravemente indiziati del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990, una doppia presunzione di carattere relativo. La prima attiene allasussistenza delle esigenze cautelari; la seconda all'adeguatezza della sola custodiain carcere a farvi fronte.La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto dellaricorrenza dei pericula libertatis, si limiti a apprezzare le ragioni della suaesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempotrascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia larescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatoriconcreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte alreinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenticriminali (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv. 285879 - 01).Quanto alla scelta della misura, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il giudice investito della richiesta di applicazione o di sostituzione della custodiain carcere è comunque tenuto a motivare sull'inadeguatezza degli arrestidomiciliari assistiti dal cosiddetto braccialetto elettronico, precisando chequest'ultimo non configura una misura cautelare autonoma, bensì una modalitàesecutiva degli arresti domiciliari (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.266651).Il Tribunale del riesame ha riconosciuto che l'ordinanza genetica presentava,su questo specifico aspetto, una lacuna motivazionale e ha provveduto a colmarlanell'esercizio dei poteri integrativi che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. gliSi tratta di un'operazione processualmente legittima, atteso che, in tema diriesame delle ordinanze cautelari personali, il tribunale può integrare ilprovvedimento genetico privo di motivazione in ordine alle esigenze cautelari diparticolare rilevanza di cui al comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen.,trattandosi di una ipotesi di insufficienza di motivazione non incidente sull'"an" masolo sulla scelta della misura, non rientrante nel divieto di cui all'art. 309, comma9, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19700 del 06/02/2018, Rv. 272875 - 01).La motivazione integrativa è ampia, articolata e scevra da vizi logici.Il provvedimento impugnato ha valorizzato una pluralità di elementiconvergenti, quali il ruolo organizzativo del ricorrente in seno al sodalizio, la suaposizione di estrema vicinanza ai vertici, la diretta partecipazione alla gestionedegli approvvigionamenti e alla contabilità del gruppo criminale, il coinvolgimentopersonale in operazioni aventi ad oggetto quantitativi di cocaina nell'ordine dichilogrammi.Soprattutto, il Tribunale del riesame ha individuato un dato fattuale di rilievodecisivo, idoneo di per sé a neutralizzare l'argomento difensivo fondato sulla“buona condotta” in regime domiciliare. Dalle intercettazioni dei colloqui carcerari,effettuate nel settembre 2024, è emerso che il ricorrente, pur già ristretto incustodia intramuraria a seguito dell'arresto in flagranza del 27 agosto 2024, hacontinuato a esercitare funzioni nell'ambito dell'associazione, pretendendo diessere informato sull'andamento delle attività illecite e impartendo istruzioni allacoindagata [OSCURATO:PERSONA].La restrizione domiciliare, come logicamente osservato dal provvedimentoimpugnato, non varrebbe a impedirgli di riprendere i contatti con fornitori eacquirenti, di ricevere partite di stupefacente al domicilio, di impartire disposizionia complici operanti all'esterno. Lo stesso braccialetto elettronico – strumentoidoneo a verificare la permanenza presso l'abitazione – non sarebbe in grado discongiurare simili condotte, che ben possono essere realizzate senza abbandonareil luogo di restrizione.Il Tribunale ha inoltre considerato ulteriori elementi a conforto della sceltacustodiale, quali l'assenza di una stabile e lecita attività lavorativa, la mancataproduzione di documentazione relativa all'idoneità del domicilio e alla presenza dieventuali conviventi, la prossimità dell'abitazione indicata (in Alfonsine) alterritorio nel quale sono stati commessi i reati, i precedenti penali specifici e recenti(la condanna del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 21 dicembre 2020,irrevocabile dal 23 settembre 2021).L'insieme di questi fattori compone un quadro prognostico sfavorevole, dalquale il Tribunale ha tratto la logica conclusione che soltanto la custodia in carceresia in grado di recidere i legami con l'ambiente criminale di riferimento e diimpedire, in modo effettivo, la ripresa dell'attività di narcotraffico.La difesa, a fronte di questo apparato motivazionale, oppone essenzialmentela circostanza della buona condotta tenuta durante la detenzione domiciliare nelprocedimento di Ravenna.Il Tribunale ha logicamente osservato che una precedente esperienza positivaagli arresti domiciliari, proporzionata in relazione a un singolo episodio delittuoso,non costituisce di per sé elemento sufficiente a vincere la presunzione diadeguatezza della custodia carceraria, quando le successive indagini abbianodisvelato l'inserimento dell'indagato in una struttura associativa stabile eorganizzata (per un caso analogo, Sez. 4, n. 34223 del 8/05/2024, non mass., apag.5).Quanto al decorso del tempo dai fatti, la giurisprudenza di questa Corte haprecisato che, per i reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., il fattore temporale assume rilevanza ai fini dell'attenuazione delleesigenze cautelari soltanto ove sia di notevole entità e risulti accompagnato daulteriori elementi fattuali indicativi di un effettivo mutamento delle condizioni(Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02).Nel caso in esame, il Tribunale ha ben evidenziato che la deduzione delricorrente, connessa alla protratta detenzione, da ultimo, agli arresti domiciliari incui avrebbe interrotto l’attività di cessione, è superata dall’emersione dei colloquicon la [OSCURATO:PERSONA], nei quali lo stesso continuava a dare istruzioni sulla gestionedelle attività illecite.Il quarto motivo è perciò manifestamente infondato e, pertanto,inammissibile.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Va inoltre disposto che lacancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris